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Visita medica lavoratore invalido

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 5449 volte.

vtr

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Pesaro e Urbino
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  • Visita medica lavoratore invalido
  • (23/07/2003 18:50)

Il datore di lavoro di un 'azienda ha chiesto che io sottoponessi a visita medica una lavoratrice assunta in quota invalidi; considerando che la maggioranza dei lavoratori non sono sottoposti a visite mediche non essendo a tuttoggi ancora definita l 'esistenza o meno di rischi (è in corso una valutazione NIOSH ed una CHECK LIST) e che con tutta probabilità non emergeranno rischi a maggior ragione nella postazione della lavoratrice in oggetto, l 'eventuale visita medica sarebbe lecita? D 'altra parte ritengo che, in base alle invalidità della signora, eventuali situazioni non rischiose possano esserlo viste le particolari condizioni fisiche della stessa;a complicare il tutto è pervenuta all 'azienda un certificato INAIL (redatto al termine di un infortunio) che riteneva la lavoratrice NON IDONEA a lavorare in ambienti caldoumidi (l 'azienda in oggetto è una lavanderia industriale). Il datore di lavoro non sa come comportarsi e francamente io non ritengo del tutto lecita la visita medica che peraltro la lavoratrice con tutta probabilità potrebbe rifiutare.
Grazie anticipatamente

Lele63

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  • Re: Visita medica lavoratore invalido
  • (23/07/2003 23:03)

Potresti consigliare al Datore di Lavoro di sottoporre la dipendente ad accertamenti sanitari da parte di un Ente Pubblico ex art. 5 Legge 300/70, visto che nelle ditta non ci sono rischi che giustifichino un tuo intervento in qualità di Medico Competente, il datore di lavoro non dovrebbe e non potrebbe richiederti una visita medica al di fuori degli accertamenti periodici, la dipendente sì, ma in questo caso verso quali rischi tu formuleresti il tuo giudizio di idoneità alla mansione specifica?
Sei sicuro che in una lavanderia industriale non ci siano rischi?
Hai parlato di ambiente caldo umido, anche questo è un rischio che dovrebbe essere inserito nella valutazione ( Il datore di lavoro valuta tutti i rischi....)....... potrebbe giustificare il tuo intervento..... e il rischio chimico? E ' stato valutato?

vtr

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  • Re: Visita medica lavoratore invalido
  • (24/07/2003 08:11)

Forse non ho formulato in maniera corretta la domanda; il mio problema è stabilire, viste le condizioni di invalidità fisica della lavoratrice, l 'eventuale giustificazione di una visita medica visto che alcune situazioni che di norma non sono tali da costituire un fattore di rischio potrebbero diventarlo nel caso specifico.
Grazie

maulenzi

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  • Re: Visita medica lavoratore invalido
  • (29/07/2003 14:37)

In questi casi la competenza è di un Collegio medico della ASL competente per territorio.
Occorre che il datore di lavoro faccia richiesta di visita ai sensi dell 'art. 10 legge 68/99 circa la compatibilità della mansione svolta con lo stato di invalidità della lavoratrice.

vtr

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  • Re: Visita medica lavoratore invalido
  • (29/07/2003 16:08)

Ringrazio il collega Maulenzi per l 'aiuto

PREVEMP

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  • Re: Visita medica lavoratore invalido
  • (30/07/2003 08:18)

Concordo con il collega "maulenzi" sulla competenza della Commissione di cui all 'art.4, L.104/92 (c.d. Commissione Handicap). Un ulteriore riferimento operativo in materia di accertamenti sanitari e diritto al lavoro dei disabili si ritrova nel D.P.C.M. 13 gennaio 2000, che detta le procedure sanitarie in attuazione della L.68/99 (in particolare, in questo caso, viene in rilievo l 'art.8): la lettura integrale di questo decreto, pur discutibile in molti aspetti, chiarisce parecchi dubbi su competenze e criteri valutativi.
La L.300/70, invece, ha meno a che vedere con la cosa, in quanto dovrebbe - secondo la maggior parte degli interpreti - prevalere la competenza connessa alla L.68/99.
La questione della sorveglianza sanitaria per il disabile è invece abbastanza chiara: se questa è obbligatoria (per effetto di specifiche disposizioni o della valutazione dei rischi), non può essere omessa, essendo indicata tra le misure generali di tutela all 'art.3 del D.Lgs.626. Diversamente, si arriverebbe alla conclusione paradossale per cui il lavoratore disabile sarebbe meno tutelato degli altri. E tale non può essere né la ratio né il risultato della norma, per quanto buone siano le intenzioni di chi afferma cose diverse in nome di una (presunta) maggiore tutela giuridica del disabile.
Sulla questione di presunte incompatibilità tra D.Lgs.626 e norme sul lavoro degli "invalidi" (allora vigeva la L.482/68), la stessa Corte Costituzionale (sent. n.354/97) ha infatti escluso qualsiasi violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, o conflitti tra norme, operando queste in ambiti diversi.

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