Dopo circa 10 anni di attività come MC mi sta sorgendo un dubbio, che assume sempre di più i contorni di una tragica realtà, e cioè che il 626, con tutto quello che lo ha preceduto e seguito, non sia stato recepito allo stesso modo lungo questa martoriata penisola. Un esempio, che oserei definire inquietante, è il comportamento da seguire nella sorveglianza sanitaria dei Co Co Co. Alcune ASL la vogliono a prescindere, altre si basano sul documento di VR, ad altre l’argomento non interessa neanche, (e fin qui non ci sarebbe niente di strano, credo che ormai siamo tutti abituati alla libera interpretazione di leggi e decreti in Italia); il bello è che in alcuni casi si passa dal nulla di fatto ad una sanzione a carico del datore di lavoro e/o del medico competente. Vorrei conoscere pareri e soprattutto esperienze, magari con riferimenti legali, di qualche collega. Nel frattempo continuerò a telefonare ai responsabili delle ASL territoriali per sapere, di volta in volta, cosa fare con i Co Co Co: non mi va di rubare i soldi alle aziende, ma neanche di prendermi una multa (o peggio ancora una denuncia da parte di qualche lavoratore ..…intraprendente)!
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
L 'art.2087 c.c. e la normativa speciale sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 626/94, D.P.R. 3030/56, etc.) sono tutte leggi di tutela del lavoratore "subordinato". Cass. pen. sez.unite, n.9616 del 14.9.95, ric. P.M. in proc. Boido e altro: “Le disposizioni del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l’igiene del lavoro) ed in particolare quelle relative alle aziende industriali e commerciali, contenute nel titolo secondo del medesimo d.P.R., si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati od equiparati, ivi comprese quelle esercitate dallo Stato e dagli altri enti pubblici”.
Affinchè scatti l 'obbligo di visite mediche devono sussistere e coesistere 1) rapporto di subordinazione 2) Evidenza di rischio di malattia professionale.
I Co.co.co. non sono lavoratori subordinati bensì "cordinati". Nel contratto collettivo nazionale dei co.co.co. puoi leggeere "Le prestazioni oggetto del presente accordo si caratterizzano sia in ragione delle loro atipicità operative, sia per il loro contenuto professionale (economico - giuridico - informativo - promozionale - scientifico); devono essere rese nell 'ambito di rapporti unitari e continuativi, anche se plurimi; devono essere rese senza impieghi di mezzi organizzati da parte del Collaboratore; non devono essere riconducibili né alla tipologia di lavoro subordinato nè a quella di lavoro autonomo."
Più che disomogeneità di recepimento del D.Lgs 626/94 parlerei di semplice ignoranza di alcuni organi di vigilanza che, essendo medici, non hanno mai aperto un libro di diritto del lavoro.
Comunque i co.co.co. con la riforma Biagi spariranno e verranno sostituiti a Settembre dai "lavoraori a progetto"
Caro BobDylan, ti ringrazio per i riferimenti, che in linea di massima conoscevo (come credo la maggior parte di coloro che esercitano la libera professione), anche se onestamente non posso dire di essere un esperto di diritto del lavoro, ma ho la fortuna di collaborare anche con una società di servizi molto ben organizzata (una delle poche….!), che cura particolarmente l’aspetto normativo. In merito all’ignoranza di alcuni organi di vigilanza mi trovi perfettamente d’accordo, anche se credo che, concedendo pure tutte le attenuanti culturali possibili, almeno all’interno della stessa asl dovrebbero pensarla allo stesso modo. Mi sono infatti sentito dire da tizio (non facciamo nomi né riferimenti geografici per evitare ritorsioni!) che “no, no, vai tranquillo, i CoCoCo non devono fare niente”, mentre caio (nell’ufficio accanto) mi informava che “… in considerazione del fatto che il D.L.vo N. 38 del 23/2/2000 (quello sul riordino dell’INAIL) prevede che dal 16 marzo 2000 i committenti dei collaboratori coordinati e continuativi devono provvedere ad assicurare gli stessi aII 'INAIL, qualora siano esposti ai rischi previsti dal DPR 1124/65 (etc, etc), gli stessi (cioè i CoCoCo) debbono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria “a prescindere”(!!).”. Che faccio, mi metto a piangere? Spero che la Legge Biagi faccia un po’ di chiarezza, specie nelle menti dei nostri controllori.
Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
sono un tecnico della prevenzione della ASL di Firenze
Recentemente mi sono imbattuto in un paio di lavoratori Co.Co.co. presso una ditta metalmeccanica.
Nessuno aveva effettuato la visita medica preventiva al fine di valutare l 'idoneità alla manzione.
I lavoratori erano adetti a compiti generici alle dirette dipendenze della direzione aziendale della ditta utilizzatrice.
Ho anche provveduto ad informarmi presso il medico competente dell 'azienda in questione a proposito del protocollo medico che applicava ai nuovi assunti ed ho accertato che detto protocollo non era stato utilizzato per i lavoratori Co.Co.Co.
In base alle leggi in vigore e all 'applicazione, in particolare, della 626 alla voce che definisce il "lavoratore", ho provveduto a fare notizia di reato alla ditta fornitrice ed a quella utilizzatrice in quanto "non avevano provveduto ad affidare a queti lavoratori, incarichi a carattere subordinato senza tenere conto delle loro capacità e delle condizioni di salute, in quanto non sono stati effettuati i controlli sanitari di idoneità alle mansioni affidate".
Per chi lo desidera possiamo parlarne più approfonditamente in privato.
Non ti offendere, ma mi sembra che tu stai facendo un po’ di confusione.
Soprattutto mi permetto di farti notare come, almeno mi sembra, tu stia confondendo lavoro interinale con i co.co.co: nel caso dei co.co.co NON ESISTE NESSUNA DITTA FORNITRICE NE’ ALCUNA DITTA UTILIZZATRICE!!! Il co.co.co. è un tipo particolare di lavoratore autonomo che, con contratto di coordinamento, svolge la propria opera senza vincolo di subordinazione. Ditta fornitrice e ditta utilizzatrice sono invece soggetti giuridici previsti dalla legislazione del lavoro interinale (L.675/96, più nota come legge Treu) che NULLA HANNO A CHE FARE CON I CO.CO.CO. e, anche se nel tuo caso si trattasse di lavoro interinale, vi è comunque un errore evidente, perché è ormai nozione ampiamente consolidata (persino il ministero con apposita circolare l’ha chiarito) che, nel caso di lavoro interinale, L’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SPETTA A DITTA UTILIZZATRICE: dunque la multa alla ditta fornitrice è palesemente illegittima.
Per quello che riguarda i co.co.co, non è che ci sia molto da discutere: è nozione elementare del diritto del lavoro come l’art.2087 c.c. e tutta la normativa speciale sulla sicurezza sul lavoro siano tutte leggi di tutela del lavoratore subordinato (tra le innumerevoli Cass. pen. sez. IV, 15.10.83, n. 8395: “Ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono lavoratori subordinati … Cass. Pen., sez. III. 18 marzo 1993, n.. 2579: “In tema di prevenzione di infortuni, i precetti relativi vanno osservati in tutte le attività nelle quali siano addetti lavoratori subordinati, comprese quelle esercitate da Stato, Regioni e Comuni e non soltanto nei casi in cui i menzionati Enti Pubblici esercitino una impresa” , Cass. pen. sez.unite, n.9616 del 14.9.95, ric. P.M. in proc. Boido e altro: “Le disposizioni del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l’igiene del lavoro) ed in particolare quelle relative alle aziende industriali e commerciali, contenute nel titolo secondo del medesimo D.P.R., si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati od equiparati, ivi comprese quelle esercitate dallo Stato e dagli altri enti pubblici”.
Il lavoratore autonomo è, come puoi trovare in qualunque manuale di diritto del lavoro, per così dire “invisibile” per la legge sulla sicurezza, fatta eccezione per le norme di coordinamento (soprattutto art.7 D.Lgs 626/94 e direttiva cantieri)
In tutte e tre le grandi leggi della sicurezza sul lavoro, infatti, non certo a caso, il legislatore si preoccupa di dare, fin dall’inizio, nel definire il campo di applicazione delle leggi, la definizione di lavoro subordinato:
DPR 547/55 art.1 Attività soggette. - Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati …
DPR 303/56 TITOLO I; Disposizioni generali; CAPO I - Campo di applicazione.1. Attività soggette. - Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati …
D.Lgs 626/94 2. Definizioni. - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.
In Cass. 9.1.2001, P.C. in c. Dal Sasso (ISL, 2001, 4 ,222) l’assoluzione del datore di lavoro viene motivata già semplicemente dal presupposto della mancanza di un rapporto di subordinazione con il lavoratore ferito, rimarcando “l’assenza in esso del principale elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato, che è quello del vincolo della subordinazione, inteso come assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare”. “…per la sussistenza di detto elemento non bastano semplici direttive programmatiche e prescrizioni predeterminate, che sono invece del tutto compatibili anche con il lavoratore autonomo”.
In Cass. pen. sez. IV, 16.1.89, n.348 prima di confermare la sentenza di condanna da parte della Corte di appello del datore di lavoro di lavoratore cottimista infortunato, la cassazione si preoccupa di premettere “… il rapporto di «cottimo» non solo non esclude ma anzi presuppone un rapporto di lavoro subordinato”.
I co.co.co non sono, ed è nozione da tutti risaputa nonché esplicitamente indicato del legislatore, lavoratori subordinati (né ad essi, leggi il testo del loro CCNL, in nessun modo equiparabili) ma «coordinati», per cui gli obblighi giuridici del datore di lavoro sono per molti versi molto più simili a quelli derivanti da una situazione di appalto che a quella di un lavoratore subordinato: un co.co.co subordinato rappresenterebbe una situazione illegale e non è in nessun modo possibile fare sorgere un obbligo giuridico penale (obbligo di visite mediche) da un reato.
Nulla da aggiungere nè eccepire a quanto egregiamente asserito da Bobdylan. Sentiamo cosa dice ora l 'UPG dell 'ASL
vorrei confortare bob
ma non penso di aver fatto confusione tra lavoratori Co.co.co. e lavoratori interinali
l 'uso dei termini "ditta fornitrice" e ditta utilizzatrice" fanno sì parte della norma relativa ai lavoratori interinali, ma sono termini che possiamo utilizzare per descrivere il rapporto tra aziende, in modo da rispettare la sostanza della questione.
Faccio inoltre un 'appunto: nessun burocrate ministeriale o lo stesso ministro può sostituire la funzione del parlamento, ovvero nessuna circolare ministeriale può sostituirsi alla legge in vigore, neppure per dare fornire un proprio orientamento (vedi il caso delle rogatorie !).
Per quanto riguarda i fatti in questione mi rendo conto di non aver fornito tutti i dati ma comunque vedo che bob si è attenuto ad una lettura troppo formalistica delle norme.
Sono 15 anni che faccio l ' UPG e sull 'argomento (i lavoratori atipici) ho seguito più di un corso approffondito, oltre ad essermi rivolto direttamente al ministero per avere l 'ultimo aggiornamento della norma.
E ' mio parere, che dovrà poi naturalmente subire il giudizio del P.M e poi del tribunale, che la norma sia estremamente chiara: chi lavora deve essere garantito (almeno per la sua salute) allo stesso modo degli altri lavoratori.
I lavoratori Co.co.co da me trovati in azienda erano a tutti gli effetti (stesso orario di lavoro, stesso ambiente di lavoro, stesse mansioni, obbedivano allo stesso padrone, ecc) dei lavoratori subbordinati, così come gli altri.
L 'uso furbesco ed improprio delle norme non può sostituirsi a quanto scritto sia nella costituzione, sia nella stessa 626 alla definizione del lavoratore dipendente.
La ditta fornitrice è stata sanzionata in quanto, come riportato nel contratto di fornitura, a lei era demandata l 'accertamento dello stato di salute degli addetti, nello stesso contratto era riportato un chiaro riferimento al rispetto della 626.
La ditta utilizzatrice è stata sanzionata per non aver svolto "la valutazione" dei rischi tenendo conto dei lavoratori Co.co.co.
Inoltre la stessa azienda non aveva svolto la verifica dell 'idoneita alle manzioni assegnate agli addetti.
Naturalmente per il giuidizio finale dovremo aspettare il responso dei giudici.
a presto
L 'uso furbesco ed improprio delle norme a cui ti riferisci è una cosa ampiamente risaputa in giurisprudenza e si chiama simulazione d’appalto. Da anni la Cassazione ha elaborato i cosiddetti indici sintomatici del lavoro subordinato allo scopo di individuare i rapporti di lavoro “di fatto subordinati” mascherati con altre forme di lavoro (tra le più complete Cass. 9 Luglio 1997 P.C. in c. Florio).
Per il resto mi sembra che la tua confusione permanga in modo palese: non è questione di termini. Un co.co.co NON È E NON PUÒ ESSERE FORNITO da nessuno!!! Se sei un UPG così esperto dovresti sapere che fin dal 1960 (L.1369 del 23.10.60) esiste un reato c.d. di “intermediazione e interposizione di manodopera”: se qualcuno fornisce un lavoratore, e quindi anche un co.co.co, a qualcun altro, già questo è un reato! Avresti dovuto allora segnalare questo alla Procura e non certo l’omissione di effettuazione di visite mediche, omissione che non può sussistere in quanto in tal modo faresti sorgere un obbligo giuridico (obbligo di visite) da un reato (interposizione di manodopera), il che, in diritto penale, è grottesco. L’unica deroga a tale divieto è rappresentata proprio dal lavoro interinale: dunque in qualunque modo la giri, sia che si tratti di lavoro interinale sia che si tratti di co.co.co, l’errore c’e sempre ed è abbastanza evidente:
1) Se è lavoro interinale la multa è solo di ditta utilizzatrice
2) Se è un co.co.co il reato è intermediazione ed interposizione di manodopera e non certo di omissione di visite a carico di ditta fornitrice
Davvero, comunque, mi piacerebbe sapere dove sei riuscito a trovare una ditta fornitrice per un co.co.co.: non è che per caso questa fantomatica ditta fornitrice si chiama Adecco o Manpower o Sinterim o Worknet o Ronstad o Obiettivo lavoro o analoghi?
Per quello che riguarda il lavoro interinale, poi, non c’è bisogno di attendere i pareri della magistratura in quanto questi sono noti da anni (vedi ad esempio le indicazioni date tre anni fa dalla Procura di Milano) e sono tutti unanimi: è ditta utilizzatrice che deve provvedere alla sorveglianza sanitaria. La tua multa a ditta fornitrice è sbagliata: lo sanno tutti, basta leggere l’art.14 del CCNL del 28.5.98 del lavoro interinale: “La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice”.
Concludo, infine, ricordandoti che, qualora di trattasse di lavoro interinale, non c’è da smascherare nessun rapporto di subordinazione camuffato, in quanto tra ditta utilizzatrice e lavoratore interinale il rapporto di lavoro è PER LEGGE SUBORDINATO e ditta utilizzatrice assume “tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti” anche verso i lavoratori interinali (art.6 comma 1 L.196/97)
L 'istituto della collaborazione coordinata e continuativa individua per definizione il fatto che il lavoratore (autonomo) operi presso un 'azienda in maniera (anche) esclusiva senza che per ciò si configuri il reato di intermediazione di mano d 'opera nè un rapporto di dipendenza di fatto.
Il co.co.co. non rientra pertanto nella fattispecie di cui all 'art. 2 della 626 (definizione di lavoratore) e pertanto il datore di lavoro (e non il PADRONE!) non è tenuto nei suoi confronti agli obblighi di cui all 'art. 4 (tra cui la nomina del MC).
Tutt 'al più, mediando dall 'art. 7, il datore di lavoro è debitore d ' informazione al co.co.co. circa i rischi presenti nell 'ambiente di lavoro.
Se poi, nel caso in parola, i co.co.co. sono stati 'forniti ' da un 'agenzia la quale emette fatture nei confronti dell 'azienda per il pagamento delle prestazioni dei singoli collaboratori, allora siamo di fronte ad una fattispecie di rapporto di lavoro imperfetto che prefigura proprio il reato di intermediazione di mano d 'opera. In tale caso risulta del tutto residuale la mancata effettuazione degli accertamenti sanitari.
Concordo con quanto detto da Lambro e bob dylan, ma purtroppo abbiamo delle circolari ministeriali, che non hanno valore di legge ma certamente autorità di indirizzo e di interpretazione quando la norma è obsoleta o carente, come quella dell '8/1/2001 in tema di radioprotezione che partendo dal presupposto dell 'obbligo dell 'estensione dell 'assicurazione Inail per i parasubordinati ne deduce la equipollenza ai lavoratori subordinati per la sorveglianza sanitaria.
Comunque i co.co.co sono destinati a scomparire mentre il problema sarà la nuova definizione dei sostituti (stagisti, lavoratori a progetto).
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