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personale sanitario HCV+ e idoneità

Questo argomento ha avuto 22 risposte ed è stato letto 9170 volte.

Loris

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4
  • personale sanitario HCV+ e idoneità
  • (19/08/2001 04:57)

Un chirurgo ginecologo di 51 anni, capace, nel pieno della sua carriera ospedaliera, HCVrna+ da almeno 10 anni, a conoscenza del suo stato e puntuale nell 'adottare le precauzioni universali. Fino a due anni fa, in linea con la società di epidemiologia americana e sentito l 'infettivologo, nessuna restrizione lavorativa prescrittagli.


Circa un anno fa, Consensus Conference a Roma con l 'indicazione che il personale sanitario HCVrna+ non deve effettuare prestazioni invasive, giustificandola in base alla pubblicazione di due episodi di trasmissione da medico a paziente, aggiuntivi rispetto all 'unico conosciuto all 'epoca dei suggerimenti americani.


La società di epidemiologia britannica avrebbe invece una posizione intermedia, che però non conosco nei dettagli.


Fra non molto visiterò il ginecologo nell 'ambito della sorveglianza sanitaria...


Gradirei sentire le opinioni, le esperienze e i comportamenti dei colleghi che affrontino casi come quello descritto

saluteelavoro

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21
  • Re: personale sanitario HCV+ e idoneità
  • (22/08/2001 18:04)

ciao loris, in merito al tuo quesito credo che dobbiamo domandarci a chi ci rivolgiamo noi medici competenti. il nostro ruolo ed il nostro operato è rivolto alla tutela del lavoratore e di conseguenza il giudizio di idoneità deve considerare eventuali restrizioni finalizzate all 'obiettivo salute del lavoratore.


questo tecnicamente........


diventa un problema etico del sanitario in questione non cagionare danno ai pazienti conscio dei rischi che potrebbero configurarsi con un incauto operato.


esiste poi comunque l 'obbligo di notifica di malattie contagiose (tra cui rientra anche l 'epatite c)ai sensi del T.U.LL.SS e del d.m. 15/12/90. sarà poi l 'autorità competente che avrà il potere di intervenire per evitare eventuali contagi.


così mi comporterei io. ciao.

Loris

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  • Re: personale sanitario HCV+ e idoneità
  • (26/08/2001 23:00)

Grazie del suggerimento.


In effetti, mi è stato consigliato di sottoporre la questione al comitato di bioetica.

Centini

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  • Re: personale sanitario HCV+ e idoneità
  • (20/05/2002 17:27)

Sarei molto interessata a conoscere la risposta del comitato di bioetica. Come deve comportarsi un medico competente se in sede di sorveglianza sanitaria riscontra operatori sanitari contagiosi? Grazie per l 'aiuto!

raflauberto

raflauberto
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  • Re: personale sanitario HCV+ e idoneità
  • (21/05/2002 13:43)

Caro Loris,



il problema è stato affrontato in termini operativi durante il convegno nazionale sul "rischio da agenti biologici nelle aziende sanitarie, nelle attività produttive e nei servizi" tenutosi a Torino nel Settembre del 2000; sulla sezione "libri consigliati" di questo portale trovi le indicazioni operative per procurarti gli atti di quell 'incontro, pubblicati dalla rivista TAGETE; in particolare puoi leggere il lavoro curato dal Dott. Maurizio COGGIOLA e dal Dr. Fabrizio MELIGA.

Buon lavoro



Riccardo FALCETTA (membro della segreteria organizzativa del convegno)

AlBi

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  • Re: personale sanitario HCV+ e idoneità
  • (22/05/2002 23:17)

VA bene la precisazione circa l 'oggetto ed il ruolo dell 'operato del MC ma voglio ricordare a tutti noi che il Ginecologo, il chirurgo, l 'otorino, le ostetriche ecc. per il lavoro che svolgono sono esposti al rischio di contagio e sovrainfezione nei confronti di altri virus epatotropi diversi dall 'HCV!

Inoltre non va neppure dimenticato che gli operatori sanitari che frequentano le sale operatorie sono esposti anche al rischio "gas anestetici".

L 'epatopatia HCV correlata ritengo debba essere valutata anche in relazione a questi rischi.

Attendo il vostro commento e vostre indicazioni su dove poter leggere il documento approvato dalla Consensus Conference di Roma.

Grazie

TommasoT

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1
  • Re: personale sanitario HCV+ e idoneità
  • (06/06/2002 11:14)

Il documento consensus è rinvenibile con difficoltà sul sito dell 'Istituto Superiore di Sanità iss.it; meglio a questo indirizzo direttamente: pnlg.it/003cons/2000cons.htm Avendo preso parte attivamente alla Consensus (mi sembra unico medico del lavoro presente), consiglio vivamente tutti i medici competenti che sorvegliano lavoratori della sanità, di seguire le indicazioni che emergono dal documento: mi sono imbattuto spesso in giudizi di non idoneità per il personale sanitario sieropositivo per epatitee espressi con molta superficialità.

Tommaso Terrana, Dipartimento di Medicina del Lavoro, Milano

Loris

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  • Re: personale sanitario HCV+ e idoneità
  • (06/06/2002 21:46)

Grazie dei contributi, ecco i miei aggiornamenti: nessuna risposta dopo 8 mesi del comitato di bioetica alla mia richiesta per iscritto. Ho comunque verificato che la situazione HCV+ non obbliga alla notifica di malattia infettiva. Altre considerazioni interessanti: il medico legale (competente?...) dell 'azienda sulle prime dice che il ginecologo non dovrebbe lavorare, poi demanda il tutto al comitato di prima:punto e a capo.

Il direttore dell 'ospedale (igienista:competente?...) tace

Nell 'ultimo numero della Medicina del lavoro c 'è un ottimo articolo che in parte demolisce il documento di consenso dell 'ISS, facendo prevalere il problema dell 'informazione e del consenso.

Rifletto con Colleghi Medici del Lavoro: sul piano epidemiologico i casi di trasmissione sicuri di HCV da medico a pz sono 2 (due). Ci sono ottimi mezzi di protezione individuale nei confronti di un agente biologico comunque a bassa potenza contagiosa. Si ha a che fare con professionisti capaci e consapevoli del proprio stato. Ergo il prossimo passo sarà di redigere un modulo per l 'imformazione ed il consenso del l 'interessato (spero che almeno in questo caso il medico legale possa servire). A limitare o togliere l 'idoneità bisognerà pensarci non una ma 10 volte, preferibilmente con una valutazione collegiale dei singoli casi.

mantello

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  • Re: personale sanitario HCV+ e idoneità
  • (24/06/2002 21:05)

In merito al problema dell’idoneità dell’Operatore Sanitario HCV (HBV, HIV) positivo

Si possono porre diversi problemi:

1 Compete al MC occuparsi del problema, in particolare sotto il punto di vista della tutela del Paziente? (a mio avviso si)

2 Compete solo al MC occuparsi della sicurezza del Paziente? ( a mio avviso no)

3 Il fatto che in letteratura siano riportati solo due episodi di trasmissione implica che essa sia stata esclusa in tutti gli altri casi? (a mio avviso no, anche perché esiste una sostanziosa percentuale di infezioni da HCV “orfane”)

4 L’adozione delle misure di prevenzione (posto che sia ipotizzabile il rischio di trasmissione) può essere ritenuta sufficiente a tutele il paziente? ( a mio avviso no, poiché nessuna precauzione è in grado di evitare tutti gli infortuni al tavolo operatorio).



Mi pare utile riportare, a delucidazione di quanto sopra apoditticamnete affermato, un estratto del documento che è in corso di discussione nell’ambito del gruppo di lavoro dei MC delle strutture sanitarie operante presso la Regione Piemonte



1 IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA



Nella tradizione della Medicina del Lavoro la formulazione del giudizio di idoneità, ha come obiettivo fondamentale la tutela della salute del lavoratore.

Il medico del lavoro non può peraltro esimersi dal tenere in considerazione, nella formulazione del giudizio, anche la necessità di tenere conto della tutela della salute dei compagni di lavoro e della sicurezza degli impianti.

Per le funzioni svolte e per la competenza professionale specifica egli è infatti chiamato a valutare il lavoratore anche da questo punto di vista.

E’ innegabile che l’adozione di criteri valutativi orientati in questo senso possa creare conflitti tra il diritto del singolo al lavoro ed il diritto della collettività (lavorativa e non) ad essere tutelata.

La materia, in epoca precedente al D. Lgs. 626/94, non era normata in maniera chiara ed esaustiva.

Se da una parte il tema della sicurezza collettiva veniva posto nel valutare l’idoneità per particolari categorie di lavoratori (invalidi, conducenti di mezzi di trasporto pubblici..), dall’altra la valutazione in merito veniva attribuita a commissioni ed Enti specifici e, soprattutto, non riguardava tutto lo spettro delle attività lavorative. L’adozione di iniziative su questo aspetto era quindi lasciata interamente alla discrezione (ed alla responsabilità) del medico del lavoro.



Il D.Lgs. 626/94, all’art. 4, comma 5, lettera c), nel dettare i criteri che il datore di lavoro deve rispettare nell’assegnare le mansioni ai lavoratori, individua la tutela della salute del lavoratore e la sicurezza senza altri aggettivi: occorre quindi tenere conto, in senso ampio, della sicurezza del lavoratore, dei colleghi di lavoro, di tutti coloro che più in generale potrebbero ricevere un danno a causa dell’attività svolta dal lavoratore, e dei beni dell’azienda.

Ovviamente la tutela della sicurezza presuppone che il lavoratore possieda determinati requisiti. Alcuni di essi (ad esempio una formazione adeguata sulle procedure di emergenza) esulano dalla sfera di attività del medico competete e richiamano una responsabilità diretta del datore di lavoro.

La tutela della sicurezza comporta tuttavia anche la verifica dell’assenza, nel lavoratore, di situazioni fisiologiche o patologiche capaci di comprometterla. Tale verifica è compito specifico del medico competente il quale, nell’esecuzione della sorveglianza sanitaria, deve verificare l’assenza di controindicazioni alla mansione cui il lavoratore è destinato (art. 16. 2 a).

Va del resto rilevato che la necessità di un intervento medico diretto a tutelare la sicurezza in generale nell’affidare i compiti lavorativi individuali non è peculiare del D.L.gs 626/94, ma viene richiamata da esplicite norme di legge relative a problematiche particolari (abuso alcoolici).

Per quanto riguarda specificamente l’attività nelle strutture sanitarie (ed in qualche misura anche in quelle assistenziali) va rilevato come, rispetto a quanto accade abitualmente in altre situazioni lavorative, la sicurezza deve essere garantita non solo rispetto a impianti, compagni di lavoro e, genericamente, persone terze, ma specificamente nei confronti dei Pazienti.

La tutela della sicurezza del Paziente vede coinvolte una molteplicità di figure che possono essere così elencate:

 l’ operatore sanitario che esegue la prestazione

 il direttore della struttura in cui opera

 il direttore sanitario (il cui ruolo è particolarmente pregnante per quanto attiene gli aspetto organizzativi della struttura sanitaria e la prevenzione delle infezioni nosocomiali)

 il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (aspetti “alberghieri” della sicurezza)

 il medico competente (per quanto detto sopra)



l’elenco peraltro non è esaustivo: a seconda delle situazioni si potrebbero aggiungere anche il responsabile del settore Tecnologie Biomediche ed il responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria



Il medico competente, che pure è chiamato dalla legge a farsi carico del problema della sicurezza nel momento in cui esprime giudizi di idoneità, non può pertanto ergersi, per ragioni di competenza istituzionale e tecnico scientifica, quale unico titolare della gestione del problema.



Per quanto riguarda specificamente il problema della tutela del paziente dalle infezioni trasmesse dall’operatore sanitario va sottolineato il fatto che il giudizio di idoneità comporta in ogni caso l’effettuazione di scelte impegnative sul piano tecnico-scientifico, su quello legale, su quello sociale (emarginazione di figure di elevata qualificazione professionale).



E’ pertanto opportuno che le decisioni in merito vengano prese utilizzando procedure che offrano le massime garanzie sotto tutti gli aspetti sopra elencati.



Vanno definite, a priori (ossia prima che vengano affrontati singoli casi), regole chiare in collaborazione tra MC, DS, specialisti.



Le regole adottate devono essere:

 scientificamente fondate ossia basarsi sulle più affidabili a aggiornate evidenze

 esplicite ossia essere adeguatamente formalizzate

 pubblicizzate ossia portate a conoscenza di tutti i soggetti che vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria e di quanti sono chiamati a prendere parte al processo decisionale

 condivise ossia avere un ampio consenso (in ambito aziendale ma anche extra aziendale), da parte di tutte le istanze che possono essere legittimante chiamate ad esprimere pareri in merito (ad esempio RLS, SPreSAL)

 supportate dalla politica aziendale ossia fatte proprie in maniera convinta dal datore di lavoro



Nell’ambito del contesto procedurale, scientifico ed organizzativo sopra delineato è compito del medico competente prevedere, nell’ambito del programma di sorveglianza sanitaria, l’esecuzione degli accertamenti necessari per individuare gli operatori sanitari che costituiscono potenziale fonte di rischio per il paziente e la valutazione dei loro risultati sulla scorta dei protocolli diagnostici concordati.



In esito alla positività di tale valutazione il medico competente formula un giudizio di idoneità con limitazione delle attività che comportano rischio di trasmettere infezioni al paziente.



Non si ritiene essere compito del medico competente la formulazione di un elenco dettagliato di tali attività che richiederebbe conoscenze approfondite di tecniche specialistiche estranee alla sua formazione e di assetti organizzativi la cui definizione non è di sua competenza.

Il medico competente agisce infatti come consulente del datore di lavoro e dei vari livelli della struttura aziendale e non come responsabile tecnico od organizzativo dell’Azienda.



Compito del medico competente è viceversa quello di fornire consulenza (alla DS, ai Direttori di SC) nell’applicazione delle scelte conseguenti al giudizio di idoneità limitata e di verificare, sempre a richiesta, la congruità delle scelte effettuate. La normativa vigente, infatti non gli attribuisce compiti di vigilanza.



Inutile dire che l’insieme i questa attività deve essere svolta con la massima attenzione nella tutela del segreto professionale, anche se è senza dubbio inutile nascondersi il fatto che è estremamente problematico assicurare concretamente tale tutela.

lucianoforno

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  • Re: personale sanitario HCV+ e idoneità
  • (11/07/2002 11:02)

Domnda per Loris: su quale numero della medicina del lavoro si trova l 'articolo che mette in discussione le conclusioni del documento dell ' ISS?

Grazie Luciano Forno

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