Durante un corso di aggiornamento uno dei relatori, medico dello SPESAL di una regione italiana, ha detto che, se noi MC durante la sorvegliazna sanitaria dovessimo trovare un lavoratore che ha dei problemi di salute potenzialmente esimenti l'idoneità alla guida (patente privata), dovremmo segnalarlo alla commissione medica locale dell'ASL.
Qualcuno ha notizie ulteriori in merito? Si può/deve fare?
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Non è esatto, l'invio alla CML patenti per la revisione della patente in corso di validità, può essere fatto dalla MCTC o dal Prefetto per il sospetto di una inidoneità di tipo tecnico o sanitario (in caso ad es. di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, accertate dall'autorità di PS).
In più le ultima novità legislative comportanto l'obbligo di segnalazione alla MCTC che riguarda però i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia per i casi di coma con durata superiore a 48 ore e dal 19 gennaio 2013 anche i medici certificatori (medici Militari, medici della Polizia di stato ecc..) anche quando visitino al di fuori della CML per altri motivi "medico-legali" (ad es. visite per rinnovo patente in autoscuola, ecc.. ) le persone per le quali vi è il sospetto della mancanza dei requisiti psicofisici e per le quali viene ritenuta necessaria la suddetta segnalazione. Quindi il problema si potrebbe porre al massimo per i medici certificatori che sono anche medici competenti aziendali (in quanto in possesso di specializzazione in medicina del lavoro/igiene ecc...) se consideriamo la valenza medico legale del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Qui di seguito riporto quanto previsto dalla normativa vigente sulla revisione della patente (si tratta dell'art. 128 del Cds cosi come integrato e modificato dal recente D.Lgs n.59/11).
F.Chirico
Art. 128.
Revisione della patente di guida (1)
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. (2)
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.
(...) (3)
(1) Articolo così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006, dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008 e da ultimo dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59. Il testo sarà in vigore dal 19 gennaio 2013.
(3) Questo comma che recitava: "3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI." è stato abrogato dall’art. 23, L. 29 luglio 2010, n. 120.
mc pol il 23/11/2012 10:40 ha scritto:
Non è esatto, l'invio alla CML patenti per la revisione della patente in corso di validità, può essere fatto dalla MCTC o dal Prefetto per il sospetto di una inidoneità di tipo tecnico o sanitario (in caso ad es. di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, accertate dall'autorità di PS).
In più le ultima novità legislative comportanto l'obbligo di segnalazione alla MCTC che riguarda però i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia per i casi di coma con durata superiore a 48 ore e dal 19 gennaio 2013 anche i medici certificatori (medici Militari, medici della Polizia di stato ecc..) anche quando visitino al di fuori della CML per altri motivi "medico-legali" (ad es. visite per rinnovo patente in autoscuola, ecc.. ) le persone per le quali vi è il sospetto della mancanza dei requisiti psicofisici e per le quali viene ritenuta necessaria la suddetta segnalazione. Quindi il problema si potrebbe porre al massimo per i medici certificatori che sono anche medici competenti aziendali (in quanto in possesso di specializzazione in medicina del lavoro/igiene ecc...) se consideriamo la valenza medico legale del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Qui di seguito riporto quanto previsto dalla normativa vigente sulla revisione della patente (si tratta dell'art. 128 del Cds cosi come integrato e modificato dal recente D.Lgs n.59/11).
F.Chirico
Art. 128.
Revisione della patente di guida (1)
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. (2)
2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.
(...) (3)
(1) Articolo così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006, dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008 e da ultimo dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59. Il testo sarà in vigore dal 19 gennaio 2013.
(3) Questo comma che recitava: "3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI." è stato abrogato dall’art. 23, L. 29 luglio 2010, n. 120.
Sei un grande!
Grazie mille
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
allargo il problema ....
se il lavoratore usasse quella patente anche sul lavoro, ad esempio se fosse autista di furgone che richiede la semplice patente B?
Penso siamo tutti daccordo che la nostra idoneità non sia alla guida, ma sia alla mansione in relazione ai rischi specifici (WBV, alcoldip., eventuale mmc)Allora, segnalereste alla motorizzazione un diabetico scompensato che guida per lavoro?
EtaBeta il 23/11/2012 08:57 ha scritto:
allargo il problema ....
se il lavoratore usasse quella patente anche sul lavoro, ad esempio se fosse autista di furgone che richiede la semplice patente B?
Penso siamo tutti daccordo che la nostra idoneità non sia alla guida, ma sia alla mansione in relazione ai rischi specifici (WBV, alcoldip., eventuale mmc)Allora, segnalereste alla motorizzazione un diabetico scompensato che guida per lavoro?
Io porto la mia esperienza. Un autista patente C che si è presentato da me per la sorveglianza sanitaria con glicemia 230 mg/dl è stato fatto non idoneo a guidare finchè non si aggiustava la glicemia ed ho richiesto poi la glicata.
Questo perchè l'idoneità alla guida privata è una sorta di idoneità generica che il legislatore ha attribuito a determinate figure (ASL, medici militari, ecc.). Se il guidatore diventa lavoratore (guida per lavoro appunto), la sua idoneità passa a mio avviso sotto le "grinfie" del MC, che non ha potestà per toglierli la patente, ma ha la responsabilità di quello che il lavoratore fa quando guida per lavoro (idoneità di livello superiore ed aggiuntiva a quella "generica"). In tal caso la glicemia non è proprio legata ai rischi classici dell'autista (vibrazioni, rumore eventuale, lavoro notturno, alcol e droga, ecc.), ma il MC non credo possa chiudere gli occhi davanti a casi così eclatanti.
Il caso dell'autista patente B non differisce molto da quello con patente C, con qualche ovvio aggiustamento (drug-test, vibrazioni di solito più basse, ecc.).
La questione della segnalazione in questi casi, a mio modo di vedere, non è folle. Sappiamo che al rinnovo della patente di guida l'utente può mentire sul proprio stato di salute (dichiarazione anamnestica a firma ddello stesso utente) e non fare emergere il problema diabete. Non è che il diabetico lo vedi da lontano, se non hai esami ematici. Quindi può sfuggire alla visita di rinnovo (è esattamente quello che è capitato all'autista che avevo visto io).
Il MC ha degli strumenti diagnostici aggiuntivi che possono, in questi casi, essere messi a disposizione della salute collettiva, evidenziando gli autisti che potrebbero provocare incidenti.
Una determinazione legislativa in tal senso non guasterebbe.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
faggiano.danilo il 24/11/2012 07:22 ha scritto:
Io porto la mia esperienza. Un autista patente C che si è presentato da me per la sorveglianza sanitaria con glicemia 230 mg/dl è stato fatto non idoneo a guidare finchè non si aggiustava la glicemia ed ho richiesto poi la glicata.
Questo perchè l'idoneità alla guida privata è una sorta di idoneità generica che il legislatore ha attribuito a determinate figure (ASL, medici militari, ecc.). Se il guidatore diventa lavoratore (guida per lavoro appunto), la sua idoneità passa a mio avviso sotto le "grinfie" del MC, che non ha potestà per toglierli la patente, ma ha la responsabilità di quello che il lavoratore fa quando guida per lavoro (idoneità di livello superiore ed aggiuntiva a quella "generica"). In tal caso la glicemia non è proprio legata ai rischi classici dell'autista (vibrazioni, rumore eventuale, lavoro notturno, alcol e droga, ecc.), ma il MC non credo possa chiudere gli occhi davanti a casi così eclatanti.
Il caso dell'autista patente B non differisce molto da quello con patente C, con qualche ovvio aggiustamento (drug-test, vibrazioni di solito più basse, ecc.).
La questione della segnalazione in questi casi, a mio modo di vedere, non è folle. Sappiamo che al rinnovo della patente di guida l'utente può mentire sul proprio stato di salute (dichiarazione anamnestica a firma ddello stesso utente) e non fare emergere il problema diabete. Non è che il diabetico lo vedi da lontano, se non hai esami ematici. Quindi può sfuggire alla visita di rinnovo (è esattamente quello che è capitato all'autista che avevo visto io).
Il MC ha degli strumenti diagnostici aggiuntivi che possono, in questi casi, essere messi a disposizione della salute collettiva, evidenziando gli autisti che potrebbero provocare incidenti.
Una determinazione legislativa in tal senso non guasterebbe.
Ho fatto anche io la stessa cosa alcune volte, ma comincio ad essere stanco di prendermi responsabilità che non mi competono.
Secondo me, sarebbe da segnalare il caso alla motorizzazione e nel frattempo o lasciarlo idoneo, visto che l'idoneità non è alla guida ma relativa ai rischi della mansione, o metterlo non idoneo in attesa della commissione patenti.
EtaBeta il 25/11/2012 09:23 ha scritto:
Ho fatto anche io la stessa cosa alcune volte, ma comincio ad essere stanco di prendermi responsabilità che non mi competono.
Secondo me, sarebbe da segnalare il caso alla motorizzazione e nel frattempo o lasciarlo idoneo, visto che l'idoneità non è alla guida ma relativa ai rischi della mansione, o metterlo non idoneo in attesa della commissione patenti.
Beh, e secondo la biologa che è in me, poichè l'adrenalina viene rilasciata in condizioni di "emozioni improvvise" quali l'ira o anche lo spavento e inducendo glicogenolisi provoca aumento della glicemia, essendo la mansione "guida di un autoveicolo" fonte pressocchè certa di tali emozioni -con conseguente sbalzo a salire del tasso di glucosio- è controindicata per un diabetico con quei livelli "base" di glicemia. In pura teoria, e sempre in base a tale assunto biochimico, se in fase di valutazione dello stress lavoro correlato in un reparto X tale stress è a livello almeno medio anche lì ci potrebbe scappare l'inidoneità o idoneità con prescrizioni/limitazioni.
A titolo di curiosità, se come Igienista Industriale sono incaricata dal DdL di predisporgli il DVR, in aziende che hanno tra le proprie maestranze mansioni comportanti la guida indico tra i "gruppi particolari" anche i diabetici e gli ipertesi come soggetti potenzialmente soggetti a controindicazione alla mansione, beninteso a giudizio individuale del MC. Secondo me, infatti, va segnalata queste eventualità perchè i problemi di vibrazioni, MMC etc. (io insisto che l'alcooldipendenza NON va monitorata dal MC, perchè il decreto applicativo delle decisioni 2006 della CUSR continua a non esserci) sono caratteristici dell'Igiene del Lavoro, mentre la controindicazione per predisposizione individuale a coccoloni va messa nel "capitolo" dei gruppi particolari. Beninteso, sempre a giudizio del MC che poi è quello che deve valutare lo condizioni specifiche del singoli .
Nofer
--------------------------------------------------------------------
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
A mio avviso, poichè la legge specifica chi può fare la suddetta segnalazione, è implicito che il mc e le altre categorie di medici esclusi dalla legge, quanto meno NON sono OBBLIGATI a farlo.
Poi sulla facoltà/opportunità di farlo ne possiamo discutere. A mio avviso la risposta è no e fare esami ematochimici che non sono strettamente mirati al rischio (per una mansione di questo tipo) può portarci in strade difficili da percorrere.
Mi spiego meglio: se si decide che l’autista è una mansione "pericolosa per la salute e la sicurezza di altri" (e quindi si fa la visita non solo per WBV, posture fisse ecc..), ricordiamo che in tal senso esistono già obblighi ben definiti dal D.Lgs 81/08 e che per il momento riguardano solo l’ alcoldipendenza (esistono anche se sono poco chiari) e la tossicodipendeza (qui sono invece ben definiti).
Per cui se la patente è la C si fà il DRUG TEST; se la patente è la B invece, se proprio voglio essere scrupoloso, prima ancora della glicemia io mi porrei il dubbio se fare invece (anche senza arrivare al protocollo per l'alcoldipendenza...per il quale a proposito il nuovo allegato 3B ci potrebbe dare nuovi spunti di riflessione...)almeno i controlli alcolimetrici (facoltativi ma quanto meno già indicati dalla legge).
Non dimentichiamo infatti che tutti gli atti compiuti in sede di sorveglianza sanitaria, essendo quest’ultima obbligatoria e quindi per questo ben regolamentata dalla legge, non devono travalicare i limiti imposti dalla stessa normativa che la prevede: pertanto io vedrei ad esempio, in caso di segnalazioni non richieste, il serio rischio di una denuncia per lesione dei diritti individuali legati alla privacy prevalenti dal momento che per la tutela della salute della collettività esiste già una sede differente e ben normata dal legislatore che è la visita medico legale fatta dai medici certificatori.
Come infatti sono state normate e poste a carico del mc le problematiche relative all’alcoldipendenza ed alla tossicodipendenza,se il legislatore avesse voluto, (o vorrà in futuro) avrebbe potuto normare anche altri aspetti tesi a colmare (ma forse volutamente non lo fà) il vuoto lasciato (immancabilmente, è vero, non fosse altro per l’ampia periodicità) dalla visita medica fatta dei medici certificatori.
F.Chirico
Però mi sembra un po ipocrita dire: se per caso mi trovo davanti al problema agisco ma in ogni caso non voglio sfrucugliare.. Avrebbe più dignità intellettuale mettere in atto una sorveglianza sanitaria mirata anche ai fattori di rischio per incidente stradale (infortunio lavorativo) come si fa nei lavori in altezza e quindi con ematochimici ed ecg (ad esempio) e se poi si evidenziano dei casi critici si segnala alla motorizzazione che rivaluterà il caso. Nel frattempo, l'idoneità o non idoneità temporane, in attesa della CML, dipenderà da quanto è grave il caso davanti a cui ci troviamo.
Non vi sembra?
Andrea Angelo Bordiga
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti