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Antitetanica

Questo argomento ha avuto 11 risposte ed è stato letto 9030 volte.

vtr

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  • Antitetanica
  • (24/09/2003 18:14)

Secondo Voi cari colleghi da parte del medico competente una verifica di validità di tale vaccinazione deve essere effettuata mediante la visura del libretto che attesti l 'avvenuto richiamo, dosaggio anticorpale tramite prelievo o test con goccia di sangue (es. Teta-Test) o magari più semplicemente dalla dichiarazione scritta del lavoratore di essere coperto al limite indicando anche l 'anno che riferisce come di scadenza?
Sottopongo a Voi tale quesito perchè immagino Vi rendiate conto quale sia il problema di reperire vecchi tesserini, inviare alle AUSL lavoratori che poi non si ripresenteranno a visita; peraltro mi chiedo, nel caso secondo il Vs parere non sia sufficiente una dichiarazione scritta del lavoratore attestante lo stato di immunizzazione, per quale motivo questa non possa ritenersi valida.
Grazie anticipatamente

GANDALF IL GRIGIO

GANDALF IL GRIGIO
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  • Re: Antitetanica
  • (24/09/2003 21:53)

Fidarsi o non fidarsi?: questo è il problema. Personalmente ritengo molto più sicura una verifica fatta visionando un tesserino di una vaccinazione fatta da un ente quale che esso sia, o anche da una associazione sportiva (chi fa attività agonistica deve essere vaccinato); inoltre non dimentichiamoci che i maschietti hanno fatto anche il militare e che il tesserino sanitario militare veniva consegnato alla persona momento del congedo. In mancanza di questa documentazione, preferisco fare un controllo del livello anticorpale. Riguardo alla dichiarazione del lavoratore resto perplesso per il semplice motivo che mi è capitato più volte di incontrare lavoratori che avrebbero fatto carte false pur di non vaccinarsi; il tutto molto spesso per la mancanza di una corretta informazione sulle differenze tra vaccino antitetanico ed immunoglobuline antitetano (molti pensano che vaccinandosi possano contrarre malattie quali l’epatite o l’AIDS!). Pertanto, vista l 'importanza della cosa, preferisco verificare piuttosto che fidarmi.

Sergio Truppe
................................................................

"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"

vtr

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  • Re: Antitetanica
  • (25/09/2003 09:08)

La domanda, forse non troppo esplicita, era se da un punto di vista medico-legale possa ritenersi valida tale dichiarazione così come sono da ritenersi valide le notizie riferite in sede di visita medica raccolte tramite anamnesi

vtr

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  • Re: Antitetanica
  • (03/10/2003 16:45)

capisco che il quesito da me posto sia arduo, ma possibile che non ci siano altre risposte se non quella del gentile collega visto che l 'argomento è stato letto 265 volte, oppure la domanda è così banale?

guido marchionni

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  • Re: Antitetanica
  • (03/10/2003 16:53)

Personalmente se, mettiamo, un operaio mi dice che ha fatto il militare, io lo considero vaccinato contro il Tetano indicando il primo gennaio dell 'anno in cui ha prestato servizio come data di vaccinazione. Fissato questo punto valuto se siano passati 10 anni da questa data. Sinceramente se mi mettessi a fare valutazioni serologiche su tutti i candidati all 'antitetanica starei fresco. Non ti so dire se ciò basta o meno. Finora nessuno mi ha contestato niente. Qualche operaio si rifiuta di vaccinarsi e lo mette per iscritto: basta non basta? Lo devo obbligare? Non so. So che le ditte che ususfruiscono di questo diniego del lavoratore non vengono contestate dall 'organo di vigilanza. Saluti.

spindo

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  • Re: Antitetanica
  • (10/10/2003 18:08)

Personalmente non credo che il medico competente possa esprimere un giudizio di NON IDONEITA ' per la mancata protezione antitetano. Il medico competente controlla lo stato vaccinale e nei casi di non regolarizzazione comunica il dato al datore di lavoro o al RSPP. A mio parere l 'onere di obbligare il dipendente a vaccinarsi spetta a loro. Se il rischio di contrarre il tetano è inserito nel documento di valutazione dei rischi, il non essere vaccinato costituisce la mancanza di uno dei requisiti (non proprio specificatamente fisico) per lavorare e quindi il datore di lavoro non ha bisogno di una non idoneità del medico competente per allontanarlo dal lavoro.
In merito al fatto se possa essere sufficiente una dichiarazione del dipendente che autocertifichi la vaccinazione non credo sia valida. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è a carico del datore di lavoro e la mancata attuazione prevede delle sanzioni. L 'accettare l 'autocertificazione significherebbe spostare la responsabilità dal datore di lavoro al dipendente e ciò non è possibile in quanto in caso di danno alla persona verrebbe meno l 'imputabilità del datore di lavoro. Accordi di tal tipo, per questioni inerenti beni indisponibili come la salute, non sono giuridicamente validi. Fosse ciò possibile il dipendente potrebbe assumersi la responsabilità (sempre genuina e non estorta??) del non usare i dpi, di non essere formato e a limite di non sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.

Saluti.

bordini

bordini
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  • Re: Antitetanica
  • (11/10/2003 08:43)

Eppure (copi parte di un mio intervento di qualche tempo fa) esiste esiste una Sentenza della Cassazione, sezione terza penale n°10818 del 10/11/92, che sancisce come la mancata vaccinazione antitetanica possa condizionare il giudizio di idoneità fino alla "temporanea non idoneità" (vedi link dell 'ASL di Bergamo http://www.asl.bergamo.it/web/are...28ebc12569f300476c3a?OpenDocument).

"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)

spindo

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  • Re: Antitetanica
  • (11/10/2003 18:25)

Non ero a conoscenza della sentenza da te citata. Ti ringrazio per la segnalazione.
Saluti

Pennacchio

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  • Re: Antitetanica
  • (14/10/2003 21:47)

Rispondo al collega Marchionni, ricordando che non non è corretto considerare vaccinati tutti colori i quali hanno svolto il servizio di leva in quanto, come mi ricordava un mio amico che ha svolto il militare in infermeria, durante i mesi trascorsi a servire lo Stato quasi nessuno riceve la terza dose del vaccino.

La Redazione

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  • Re: Antitetanica
  • (19/10/2003 09:05)

Abbiamo atteso a fornire una nostra risposta in quanto sapevamo che a Bari, al Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale, sarebbero state presentate le proposte di Linea Guida per Il Rischio Biologico in Sanità (Gruppo a cui hanno partecipato molti insigni Colleghi fra cui i Proff. Alessio -coordinatore-, Saia, Germanò ecc.) e per la pratica vaccinale del Medico del Lavoro (Gruppo coordinato dal prof. Castellino).
Questo quanto compare nel Documento sulle Vaccinazioni in riferimento al tema proposto:
"Lo stato vaccinale individuale
Le vaccinazioni possono essere identificate solo attraverso dati documentali che sovente
mancano e che impediscono l’adeguata conoscenza dello stato vaccinale e l’eventuale
programmazione dei richiami...."

Nel documento sul Rischio Biologico in Sanità, a proposito dell 'antitetanica:
"a) Acquisire documentazione attestante la somministrazione all 'OS di almeno 3 dosi, in
qualunque epoca precedente; oppure
b) Accertare una tantum la presenza di anticorpi anti-tossina tetanica nel siero dell 'OS;
c) Nel caso l 'OS risulti non protetto, invitarlo a sottoporsi a vaccinazione fino a concludere un
ciclo di tre dosi."

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