Salve,
volevo vostri pareri su un caso che sto affrontando in questi giorni.
Ho visitato (visita a richiesta) un cuoco che presentava una patologia degli arti superiori per la quale ho disposto la temporanea inidoneità per tre mesi, in conseguenza della quale la sua azienda azienda pubblica) l'ha destinato ad altra mansione.
Il giudizio è scaduto nel periodo natalizio, pertanto mi è stato inviato a nuova visita in gennaio quando ho provveduto a rinnovare la temporanea inidoneità.
Nel periodo (circa 20 giorni) nel quale il certificato era scaduto l'azienda ha - su mio consiglio - mantenuto il dipendente in distacco ed ha dovuto chiamare un sostituto. A seguito di verifica da parte della Direzione aziendale è stata sostenuta la illegittimità del distacco nel periodo di scadenza del giudizio di inidoneità, in quanto trattavasi di visita a richiesta.
Secondo me invece l'atteggiamento dell'ufficio del personale è stato guidato da una corretta prudenza.
Che sappiate esistono pronunciamenti ufficiali circa la questione?
tu cosa hai scritto sul giudizio? "temporaneamente non idoneo per tre mesi" oppure "temporaneamente non idoneo, da rivedere fra tre mesi"?
p.s. personalmente non avrei fatto scadere l'idoneità nel pieno del periodo natalizio
In effetti avevo richiesto di convocarlo prima ma l'ufficio del personale ha ritardato la convocazione.
Il giudizio riportava entrambe le formule (temporaneamente non idoneo fino al ____ da sottoporre anuova visita entro il____).
In ogni caso la riflessione è di metodo. In caso di giudizio scaduto vale il vecchio o la idoneità si da per scontata.
A mio parere per ovvie ragioni deve considerarsi valido il vecchio giudizio fino all'emissione del nuovo.
Avendo tu espressamente segnalato senza equivoco che il lavoratore era da rivedere, ritengo se non altro che nessuno prima della revisione possa considerare quel giudizio di idoneità in modo diverso.
Salve, approfitto di questo topic per una richiesta...Ho il caso di un gruppo di operai la cui idoneità alla mansione è scaduta per momentanea indisponibilità del medico competente. Vorrei sapere, in attesa di una nuova visita con giudizio di idoneità, questi operai devono necessariamente interrompere la propria mansione o la normativa consente un periodo "cuscinetto"?
Grazie
La normativa non consente cuscinetti. Il buon senso si (a patto che non si tratti di situazioni incancrenite o palesemente in malafede). Il problema è: chi deve verificare il rispetto della norma ha dosi adeguate di buon senso?
Nel caso specifico potresti quantificare la"momentanea "indisponibilità del medico competente?Il buon senso ha dei limiti.hai ricordato"formalmente al medico competente che i giudizi sono scaduti e gli hai richiesto di sottoporre i lavoratori a visita?Se il "momento "non è breve nominare un altro medico.
La 81 non specifica cosa fare forse proprio perché la periodicità della visita la decide il medico e quindi non si dovrebbe arrivare a queste situazioni.In teoria ad essere rigidi nel frattempo i lavoratori dovrebbero essere adibiti a mansioni che non li espongono a rischi o livelli di rischio che "prevedano "la sorveglianza sanitaria.
A me è capitato il caso di un lavoratore (in conflitto con l'azienda da anni) la cui idoneità scadeva il 19 giugno... Il giorno successivo si è presentato al lavoro timbrando il cartellino e si è rifiutato di svolgere qualsiasi attività fino a nuova visita periodica col MC (effettuata 4-5 giorni dopo). Ho suggerito al Datore di Lavoro una contestazione disciplinare in quanto a mio avviso non poteva rifiutarsi di lavoro (l'idoneità scaduta è, eventualmente, un problema del Datore di Lavoro e non suo). Non mi hanno ascoltato e così il furbetto si è fatto 4-5 giorni a scaldare la sedia...
gabbiano il 11/01/2013 02:28 ha scritto:
In effetti avevo richiesto di convocarlo prima ma l'ufficio del personale ha ritardato la convocazione.
Il giudizio riportava entrambe le formule (temporaneamente non idoneo fino al ____ da sottoporre anuova visita entro il____).
In ogni caso la riflessione è di metodo. In caso di giudizio scaduto vale il vecchio o la idoneità si da per scontata.
A mio parere per ovvie ragioni deve considerarsi valido il vecchio giudizio fino all'emissione del nuovo.
A mio parere con un giudizio di inidoneità (temporanea o permanente) il lavoratore non può mai riprendere l'attività lavorativa senza effettuare prima una visita col MC, a meno che non venga adibito a mansione con rischi professionali per i quali normalmente non è prevista sorveglianza sanitaria (ad esempio: lavoro simil impiegatizio con utilizzo di VDT inferiore a 20 ore/settimana).
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