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scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 2637 volte.

destrues

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  • scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (18/01/2013 14:59)

Salve, per una divergenza con il medico competente nominato dalla mia azienda, il quale per la verifica delle alcol dipendenze in sede di visita di idoneità annuale voleva sottopormi direttamente a prelievo venoso , senza avermi sottoposto il questionario nè l'esame obiettivo , non gode più la mia fiducia. È possibile rivolgersi a proprie spese ad altro medico competente naturalmente a mie spese? La mia azienda deve accettare il giudizio espresso ? Grazie

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  • Re: scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (16/02/2013 19:27)

destrues il 18/01/2013 02:59 ha scritto:
Salve, per una divergenza con il medico competente nominato dalla mia azienda, il quale per la verifica delle alcol dipendenze in sede di visita di idoneità annuale voleva sottopormi direttamente a prelievo venoso , senza avermi sottoposto il questionario nè l'esame obiettivo , non gode più la mia fiducia. È possibile rivolgersi a proprie spese ad altro medico competente naturalmente a mie spese? La mia azienda deve accettare il giudizio espresso ? Grazie

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  • Re: scelta del medico competente alternativo a quello dell'azienda
  • (16/02/2013 19:29)

CIRANO il 16/02/2013 07:27 ha scritto:

Non mi risulta che sia possibile per i seguenti motivi;
L’Articolo 41 Sorveglianza sanitaria comma 4 dispone che:
"Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio ritenuti necessari dal medico competente, nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.

L’Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente al comma stabiliscono che;
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze a essi conferite, devono.


a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo. Perciò anche la sorveglianza che riguarda l’uso di alcol.

Il medico competente quindi è solo quello nominato dal datore di lavoro.


g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;


L’Articolo 20 Obblighi dei lavoratori indica alla lettera i) che i lavoratori devono:

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Non e possibile al lavoratore sottrarsi alla sorveglianza sanitaria, di conseguenza se il MC non accerta lo stato del lavoratore, quest’ultimo è automaticamente considerato inidoneo, e può anche incorrere in sanzioni di tipo disciplinare.

Detto questo, non tutti i lavoratori devono essere sottoposti a questo tipo d’indagine, ma solo quelli che svolgono le mansioni indicate nell’Allegato 1 dell’Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 16 marzo 2006, che trovi facilmente a questo link:
http://www.ambientediritto.it/Leg...zzalavoro/2006/prov_16mar2006.htm
Anzitutto svolgi una mansione compresa in questo elenco?
Oltre a questo: gli accertamenti nella regione Piemonte sono regolati da precise Linee Guida, (Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-4814) e dovrebbero essere il meno invasivi possibile.
Dovresti interessare alla tua situazione il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza della tua azienda (RLS), o in mancanza di questi il suo omologo territoriale ( RLST), che può verificare le procedure, secondo cui vengono condotti questi esami. Senza dimenticare che contro il giudizio del MC “è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente (SPreSAL) che dispone, dopo eventuali altri accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”.

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