Salve, vorrei spassionatamente un consiglio, se possibile. Fino ad'ora, non ho mai avuto problemi con i dipendenti delle ditte che segnalano malattie professionali per certi versi quasi immaginarie.Mi è stata fatta vedere la richiesta di cartella da parte dell' Inail, l'ho fotocopiata, e la ditta l'ha spedita...per me nessun problema! ma questa volta un supermercato nel caso specifico, non mi ha avvisato del fatto che una dipendente avesse fatto richiesta di malattia professionale tramite patronato...non ho avuto nessun foglio... nessuna informazione e la ditta ha inviato ai primi di gennaio 2013 la mia cartella senza dirmi nulla...l'ho saputo per caso solo ora, non ho avuto il tempo di rivedere il caso, di parlare con la lavoratrice...nulla... e han mandato all? Inail l'originale della cartella. Che fare? è anche passato molto tempo...se mi arrivasse una qualche comunicazione, come mi devo comportare? Comunque posso informare l'Inail di una prassi non corretta da parte del datore di lavoro? Vado a parlare lì in sede da loro? Cosa mi consigliate? Esistono casi del genere? Aiutatemi se potete, grazie!
La cartella sanitaria è tenuta a cura del medico competente che la tiene in custodia e ne è responsabile (articolo 25 comma 1 lettera c).Il Ddl deve però assicurare (art. 39 comma 4) le condizioni necessarie perché il MC possa effettivamente esercitare le sue funzioni e adempiere ai suoi obblighi in piena autonomia, compresi appunto quelli previsti per l’istituzione e la custodia della Cartella
Sanitaria e di Rischio (art. 18 comma 1 lettera g).
Per cui se la cartella in qualche modo è stata sottratta alla custodia del mc, possono emergere dei profili di violazione della legge.
vermante l'art. 25 comma 1 lett. c del D.lgs. 106-09 prevede che il luogo di custodia delle cartelle cliniche venga concordato al momento della nomina, quindi se è a carico del datore di lavoro sono fatti suoi
Roberto
robertoalia il 14/02/2013 04:41 ha scritto:
vermante l'art. 25 comma 1 lett. c del D.lgs. 106-09 prevede che il luogo di custodia delle cartelle cliniche venga concordato al momento della nomina, quindi se è a carico del datore di lavoro sono fatti suoi
Non è' così. La custodia e a cura del medico competente, il luogo di conservazione e concordato. Quindi la trasmissione all'Inail deve avvenire anche a cura del datore di lavoro, ma la cartella deve essere consegnata dal medico competente al datore di lavoro. Il datore di lavoro non può disporre in alcun modo delle cartelle, nemmeno se sono in busta chiusa.
bernardo il 14/02/2013 06:51 ha scritto:
Non è' così. La custodia e a cura del medico competente, il luogo di conservazione e concordato. Quindi la trasmissione all'Inail deve avvenire anche a cura del datore di lavoro, ma la cartella deve essere consegnata dal medico competente al datore di lavoro. Il datore di lavoro non può disporre in alcun modo delle cartelle, nemmeno se sono in busta chiusa.
giustamente è tutto molto semplice e senza ombra di dubbio.
ma se le cose stan cosi,scusate,dovrei andare all'Inail raccontando quanto successo,oppure cerco di vedere che succede,non alzando polveroni? É un dilemma,sapete?!Certamente il datore di lavoro ha sbagliato,ma io come posso premunirmi da eventuali strascichi? Grazie!
ho dei dubbi anche sul fatto che l'Inail abbia diritto ad ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio solo per il semplice fatto di richiederla, semmai gliela dovrebbe consegnare il lavoratore dopo averne richiesto copia al dl/mc, oppure il dl/mc dopo almeno avere avuto il benestare dal lavoratore.
Giusto, solo l'organo di vigilanza , in qualità di organo di polizia giudiziaria, ha libero accesso alle cartelle, naturalmente dietro mandato della procura.
maalox il 15/02/2013 08:27 ha scritto:
ho dei dubbi anche sul fatto che l'Inail abbia diritto ad ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio solo per il semplice fatto di richiederla, semmai gliela dovrebbe consegnare il lavoratore dopo averne richiesto copia al dl/mc, oppure il dl/mc dopo almeno avere avuto il benestare dal lavoratore.
Mi spiace ma è GROSSOLANAMENTE sbagliata siffatta affermazione
Mi limito a trascrivere l'art.138 del T.U. n.112/1965, ma vi sono anche altri articoli nel merito, e la norma è del 1965, ed addirittura c'era anche nel testo del 1935!
"L'Istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione ed igiene del lavoro".
Questo per amore di verità.
figliofra il 15/02/2013 02:18 ha scritto:
Giusto, solo l'organo di vigilanza , in qualità di organo di polizia giudiziaria, ha libero accesso alle cartelle, naturalmente dietro mandato della procura.
Allora: anche qui occorre essere precisi. L'OdV può visionare le cartelle quando esercita le proprie funzioni di vigilanza, che non è detto coincidano sempre con attività di Polizia Giudiziaria. Infatti le attività di PG sono "accessorie", attribuite ad alcuni Operatori ai sensi dell'art. 21 L.833/78, nell'esercizio delle loro funzioni. L'attività di vigilanza sulla applicazione del D.Lgs. 81/08 spetta all'ASL (art. 13) e non è legata al possesso o meno della qualifica di UPG da parte degli Operatori. Quindi qualsiasi operatore ASL incaricato di effettuare attività di vigilanza, che sia o no UPG, può controllare, ad esempio, che sia stata istituita una cartella sanitaria. Solo gli UPG, invece, possono effettuare le attività previste dall'art. 55 del Codice di Procedura Penale (ad esempio sequestri, interrogatori di testimoni o indiziati di reato, ecc.).
In ogni caso, che si tratti o meno di attività di Polizia Giudiziaria (cioè volta all'accertamento di reati) non c'è bisogno di nessun mandato della procura per prendere visione di una cartella sanitaria.
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