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La movimentazione manuale dei carichi

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 3092 volte.

sciabola4

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  • La movimentazione manuale dei carichi
  • (16/02/2013 21:20)

Volevo sapere se esiste veramente una legge che impone agli uomini che hanno superato i 50 anni di eta' di non dovere piu' movimentare carichi superiori ai 20 kg. Se e' vero, dove posso trovare i riferimenti legislativi? Grazie

bernardo

bernardo
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  • Re: La movimentazione manuale dei carichi
  • (18/02/2013 23:50)

sciabola4 il 16/02/2013 09:20 ha scritto:
Volevo sapere se esiste veramente una legge che impone agli uomini che hanno superato i 50 anni di eta' di non dovere piu' movimentare carichi superiori ai 20 kg. Se e' vero, dove posso trovare i riferimenti legislativi? Grazie

bernardo

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  • Re: La movimentazione manuale dei carichi
  • (18/02/2013 23:51)

sciabola4 il 16/02/2013 09:20 ha scritto:
Volevo sapere se esiste veramente una legge che impone agli uomini che hanno superato i 50 anni di eta' di non dovere piu' movimentare carichi superiori ai 20 kg. Se e' vero, dove posso trovare i riferimenti legislativi? Grazie

Non esiste nessuna legge che stabilisce una cosa del genere.

CIRANO

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  • Re: La movimentazione manuale dei carichi
  • (21/02/2013 18:18)

sciabola4 il 16/02/2013 09:20 ha scritto:
Volevo sapere se esiste veramente una legge che impone agli uomini che hanno superato i 50 anni di eta' di non dovere piu' movimentare carichi superiori ai 20 kg. Se e' vero, dove posso trovare i riferimenti legislativi? Grazie

La risposta non è semplice, bisogna tenere conto, di diverse variabili, non solo il peso del carico e importante, ma anche se è possibile una buona presa, a quale distanza dal corpo il carico è trasportato, da che altezza è afferrato, quindi 20 Kg può essere, secondo queste variabili, un carico eccessivo anche per una persona più giovane, oppure se le condizioni sono quelle ideali (molto raro) il carico può essere considerato accettabile.
Partendo dal presupposto che la domanda, faccia riferimento a una situazione lavorativa, dovresti verificare o far verificare dal RLS della tua azienda, la valutazione del rischio di movimentazione manuale.
La movimentazione manuale dei carichi, è definita dal titolo VI del Dlgs 81/08, in particolare devono essere osservate le condizioni imposte dall’art.168, lettere a), b), c), d) e tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII.
La valutazione del rischio deve tenere conto anche delle differenze di genere ed età, art. 28- oggetto della valutazione del rischio. Generalmente questo tipo di valutazione viene eseguita utilizzando un criterio definito Indice NIOSH, che tiene conto di tutte le variabili, compresa l’età, dopo di che bisogna prendere in considerazione,anche le variabili soggettive,quindi lo stato di salute generale e/o eventuali situazioni particolari di un ipotetico soggetto. Questo è compito del medico competente aziendale, che verificata la valutazione del rischio ed emette un giudizio d’idoneità alla mansione, che tenendo conto, sia della valutazione sia dello stato di salute e dell’età, dà indicazioni sui massimi carichi movimentabili e sulla frequenza delle movimentazioni.

A livello indicativo si può tenere conto di questa tabella formulata in base alla norma EN 1005-2.
POPOLAZIONE LAVORATIVA MASSA DI RIFERIMENTO (KG.)

Maschi (18 - 45 anni)
Femmine (18 - 45 anni)
25
20

Maschi giovani (fino 18 anni) e anziani (oltre 45 anni) 20

Femmine giovani (fino 18 anni) e anziane (oltre 45 anni) 15


“Considerate le indicazioni sopra richiamate e al fine di garantire un più elevato livello di
protezione ad una fascia di popolazione lavorativa sempre più numerosa e sempre più
anziana, si ritiene di proporre che la massa di riferimento o costante di peso per i lavoratori
e le lavoratrici di età superiore ai 50 anni sia di 15 Kg.”

bernardo

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  • Re: La movimentazione manuale dei carichi
  • (22/02/2013 10:28)

Per essere ulteriormente precisi: le modalità con le quali valutare il rischio sono, dal punto di vista metodologico, quelle citate da Cirano.
Ma se vogliamo citare riferimenti normativi,allora l'unica norma citata dalla legge (D.lgs. 81/08, allegato XXXIII) e la norma ISO 11228, a sua volta suddivisa in parte 1 (Sollevamento e trasporto) parte 2 (traini e spinta) e parte 3. (Movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza). Ebbene, la norma parte 1 stabilisce i seguenti limiti assoluti, senza alcuna distinzione fra maschi e femmine, e di età: 25 kg per il sollevamento singolo in condizioni ideali, 10.000 kg al giorno per i sollevamenti ripetuti (6000 se presente trasporto significativo in termini di distanza) sempre in condizioni ideali. Le,condizioni ideali sono esattamente definite dalla norma. Per inciso anche l'equazione originale NIOSH non fa distinzione tra maschi e femmine e stabilisce una costante di carico massima di 23 kg, sempre in condizioni ideali (cioè con tutti i fattori di demoltiplicazione pari a 1). Qualora le,condizioni non siano ideali la norma ISO stabilisce di calcolare l'equazione che, intermini concettuali, e' simile a quella NIOSH.

sciabola4

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22
  • Re: La movimentazione manuale dei carichi
  • (23/02/2013 22:07)

Grazie x le vostre delucidazioni

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