Considerazioni personali intorno al famigerato art.72-undecies
ovvero : non solo linee guida, ma condanne sommarie
Mi è capitato recentemente di leggere una nota dell’ISPESL che intende dare dei chiarimenti comportamentali per la trasmissione presso i propri uffici delle cartelle sanitarie e di rischio, relative agli esposti ad agenti chimici, alla cessazione del rapporto di lavoro. A me sembra che le conclusioni a cui giunge l’ISPESL, anche proprio per le particolari notizie richieste dallo stesso Istituto, siano quantomeno discutibili.
Ad una lettura attenta ed analitica dell’art.72-undecies DLgs 626/94, sembra proprio che i compiti demandati direttamente alla figura del Medico competente siano quelli previsti al punto 1, mentre, per quanto riguarda la mera trasmissione della documentazione non viene indicata la figura interessata che, a mio modesto avviso, dovrebbe identificarsi nel Datore di lavoro, unico detentore e custode dei libretti sanitari e delle notizie richieste.
L’ ISPESL infatti, insieme ai libretti sanitari, chiede anche una lettera con notizie di cui è principalmente a conoscenza il Datore di lavoro che dovrebbe quindi farsi carico di trasmetterle tempestivamente al Medico competente; e se il D.L. dimentica o non si cura di informare il M.C. della cessazione del rapporto di lavoro di uno o più dipendenti ? o lo fa con grande ritardo ? (eventualità peraltro molto probabile avendo io conosciuto tanti D.L. in tanti anni di attività come M.C.).
Per tutte le motivazioni suddette credo che nell’ottica di una giusta e obbiettiva interpretazione (poiché solo di questo si tratta), il soggetto che dovrebbe farsi carico della trasmissione di tali documenti sia il D.L. coadiuvato ovviamente dal M.C. per la parte strettamente sanitaria e a tutela della riservatezza di tali notizie.
Peraltro, in occasione simile dove nel DLgs 626 è prevista la consegna di libretti sanitari (art.4 comma 8), la figura chiaramente e giustamente indicata è il D.L.
Infine, le sanzioni previste dall’ art 92 sono applicabili ad inadempienze commesse si dal Medico competente, ma relative a suoi compiti precipui (vedi punto 1 art 72-undecies e artt. 16 e 17). Forse sarebbe opportuno chiedere delle precisazioni proprio al Legislatore cercando di conoscere le sue vere intenzioni nella stesura dell’ art 72-undecies.
Mi auguro soltanto che nel caso di una mancata trasmissione di libretti sanitari, non venisse accusato il M.C. (così come sostiene l’ISPESL) ma che il Magistrato giudicante, leggendo e interpretando serenamente e lucidamente il DLgs 626, sappia individuare eventuali responsabilità precise, scagionando la figura del M.C. che, per tutte le ragioni e le circostanze suddette, non mi sembra proprio il colpevole di omissioni commesse da altre figure.
Dott. Alberto Frontino
un amareggiato Medico del Lavoro
Siracusa
Gradirei conoscere il parere dei colleghi !!! Il mio indirizzo e-mail è facedoc@tin.it
per inciso, vorrei ricordare a tutti che tale obbligo sussiste solo per gli esposti a rischio chimico e altre situazioni particolri (radioprotezione ecc)--- un motivo in più per chiarire al momento della lettera di incarico al mc (e agli aggiornamenti della valutazione del rischio) per quali rischi è istituita la sorveglianza sanitaria . grazie
Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it
La cosa strana è che nelle sanzioni(TITOLO XI) l 'art.72-undecies si ritrova solo all 'art.92(sanzioni a carico del medico competente,per cui si presume che il legislatore abbia ben individuato chi deve applicare l 'art.72-undecies.
sono d 'accordo con te che sono pochi i D.L. che informano il M.C. quando un lavoratore in terrompe il raapporto di lavoro ,ma cerchiamo di dare questa cultura ai D.L..
Ma ciò che mi preoccupa di più, e di cui parlo con i colleghi, e che non riesco a capire il PERCHE ' l 'ISPESL voglia questi libretti(?????!!!!)
che cosa ci deve fare????!!!
Sarà forse una forma di far sentire un potere?? ma quale potere????
Altra incongruenza:nel titolo dei cancerogeni il registr degli esposti lo deve spedire il D.L. che è l 'unico sanzionato se non lo compila e non lo invia,mentre per il rischio chimico è sanzionarto il M.C.
A mio parere il motivo "nobile" dell 'invio delle cartelle all 'ISPESL dovrebbe essere quello di consentire all 'Istituto di raccogliere dati per studi statistici ed epidemiologici sui rischi chimici. Però mi chiedo: se le cartelle inviate sono diverse una dall 'altra, non è possibile raccogliere dati omogenei. Ed allora come si fa statistica su dati non omogenei?
E, se le modalità di valutazione del rischio chimico sono ancora discrezionali (per me un rischio può essere non moderato mentre per un collega può essere giudicato moderato) allora che statistica si può fare con questi dati così fluttuanti e a volte discordanti? Per ora mi sembra che si raccolga soltanto carta inutilizzabile. Le procedura di invio dettate dall 'Ispesl mi fanno sorgere il sospetto, per come impostate, che mirino esclusivamente a ridurre il LORO carico di lavoro di archiviazione.
Saluti.
L 'introduzione dell 'obbligo di consegna dei libretti sanitari da parte del MC relativa al rischio chimico costituisce per il medico un onere burocratico difficile da assolvere e con conseguenze per chi non ottempera ingiustificate.
Il MC non viene sempre informato con tempestivita ' della cessazione del rapporto di lavoro. Oggi per molte mansioni assistiamo ad un turn over superiore al passato. Il MC non farebbe altro che passare da una azienda all 'altra per spedire
il libretto all 'Ispesl senza poi dimenticare che una copia di tale libretto deve anche essere rilasciata al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Forse non ci si rende conto a livello istituzionale della mole di carico burocratico che viene a pesare sul MC. Poiche ' la raccolta dei libretti dovrebbe servire per impostare indagini epidemiologiche mirate non sarebbe sufficiente obbligare i datori di lavoro alla conservazione delle cartelle ed eventualmente spedirle su richiesta dell ' Ispsel solo in caso di necessita ' per tali eventuali ricerche ?.
billi
Una provocazione: e se non li spediamo, chi viene a controllare, l 'ISPESL forse? Ma se non riesco, per certe attivita ' manco a sapere che un lavoratore e ' stato assunto che gia ' viene licenziato ( forse i sigg. che stanno comodamente seduti in alto IGNORANO che ci sono lavoratori che, esposti a rischio chimico, vengono assunti anche per un solo giorno!! Agricoltura per esempio. Tra l 'altro, essendo alcuni lavoratori particolarmente esperti poi vengono riassunti: ma il loro (anzi i loro...) libretti vengono continuamente spediti a ROMA. In un anno ho calcolato che per alcune categorie di lavoratori dovrei spedire dai dieci ai venti libretti. Alla faccia della tutela delle foreste (carta a tonnellate completamente inutile) e di chi sosteneva che il libretto sanitario doveva servire anche per ricostruire la storia clinico lavorativa di ogni dipendente. Ma se si vuole fare statistica (dubito fortemente), perche ' non utilizzare flussi informativi telematici come si sta facendo per ogni settore?. Mi viene da ridere: e ' diventata telematica anche la dichiarazione dei redditi e noi medici del lavoro continuiamo a fare e spedire carta carta e ancora carta.
Premettiamo riconoscendo che l 'Ispesl in varie occasioni ha dichiarato che questa norma non solo non l 'ha voluta ma che crea anche un disagio e un accumulo di lavoro inutile all 'Ente.
Comunque la soluzione di Guglielmo mi sembra la più intelligente. Fra l 'altro l 'Ispesl ha costruito con noi il sistema informativo per il medico competente Asped2000. E ' possibile così prevedere un invio telematico della cartella (naturalmente con tutte le garanzie di sicurezza). Potrebbe essere una soluzione?
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