Mi permetto di riportare in calce un abstrat della nefanda disposizione...per non andarla a ricercare!
DOMANDA: In questo tempo nulla ho inviato (eccetto la primissima volta!)
Adesso il primo trimestre sta per "scadere" e il 30 giugno 2013 arriverà presto!!!???!!!
Qual'è la posizione operativa dei colleghi ?
( non rispondiamo per fare ulteriori apprezzamenti sul decreto o spiegare ancora la meritoria azione della conameco)
Facciamo un giro di mail per capire cosa decidere
Grazie a tutti e buona giornata
Mario
Art. 3.
Contenuti e modalità di trasmissione
dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori
1. I contenuti ...............................
2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.
3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.
Art. 4.
Disposizioni transitorie e entrata in vigore
1. Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall’entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione
delle disposizioni previste.
2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all’allegato 3B, così come modificato nell’allegato II del presente
decreto, scade il 30 giugno 2013.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente comma, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati di cui al comma I dell’art. 40, comma 1.
4. Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 40, la sanzione di cui all’art. 58, comma
1, lettera e) , è sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede.
Roma, 9 luglio 2012
Mario
Il nostro SPISAL ancora non ci ha dato un indirizzo e-mail a cui inviare questi dati (!), che in ogni caso secondo il mio consulente non possono essere spediti se non criptati tramite passwords.
Egli mi ha consigliato di rivolgermi per questo motivo al garante della privacy. Voi che ne dite?
Grazie ai colleghi che risponderanno.
dr.alesiani il 25/02/2013 11:59 ha scritto:
Mi permetto di riportare in calce un abstrat della nefanda disposizione...per non andarla a ricercare!
DOMANDA: In questo tempo nulla ho inviato (eccetto la primissima volta!)
Adesso il primo trimestre sta per "scadere" e il 30 giugno 2013 arriverà presto!!!???!!!
Qual'è la posizione operativa dei colleghi ?
( non rispondiamo per fare ulteriori apprezzamenti sul decreto o spiegare ancora la meritoria azione della conameco)
Facciamo un giro di mail per capire cosa decidere
Grazie a tutti e buona giornata
Mario
Art. 3.
Contenuti e modalità di trasmissione
dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori
1. I contenuti ...............................
2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.
3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.
Art. 4.
Disposizioni transitorie e entrata in vigore
1. Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall’entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione
delle disposizioni previste.
2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all’allegato 3B, così come modificato nell’allegato II del presente
decreto, scade il 30 giugno 2013.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente comma, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati di cui al comma I dell’art. 40, comma 1.
4. Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 40, la sanzione di cui all’art. 58, comma
1, lettera e) , è sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede.
Roma, 9 luglio 2012
Io aspetto un po' pregando che esca una nuova norma che abroga la comunicazione
Riguardo alla comunicazione per via telematica, in passato si è già fatto (2008). Chi se ne frega che i dati potrebbero andare nelle mani sbagliate? La norma dice che li dobbiamo mandare così e così farò ... poi che succeda quel che succeda!
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
SUPERGABRI il 25/02/2013 05:23 ha scritto:
Il nostro SPISAL ancora non ci ha dato un indirizzo e-mail a cui inviare questi dati (!), che in ogni caso secondo il mio consulente non possono essere spediti se non criptati tramite passwords.
Egli mi ha consigliato di rivolgermi per questo motivo al garante della privacy. Voi che ne dite?
Grazie ai colleghi che risponderanno.
Ti informo che è già stato fatto, e la cosa è ancora in corso.
Cercate di informarvi un minimo, per la miseria, vediamo di non essere dei solitari che non sanno dove sbattere la capoccia perchè non fanno la fatica di guardarsi un po' attorno.
Ovviamente, non è un discorso specificamente a te.
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
sara' il solito pastrocchio all italiana ,,dati sconclusionati ,email date al 90° , dati falsi , privacy inesistente ....
dovremmo arrangiarci per non prendere le multe ma sara' tutto inutile a livello prevenzione ....lavoriamo per niente
io non ho i dati delle mie ditte ,devo inventarmele dal p.i. a dipendenti ai lavoratori m .f ......
la porcata dovro' crearmela .....
spero che il ricorso del conameco abbia dato i suoi frutti ..anche perche' la legge (inposizione ...) e molto carente per quanto riguarda la privacy e il TAR DOVRA' PER FORZA ESPRIMERSI ......
La tragicommedia dell'all.3B è l'ennesima dimostrazione di due principi fondamentali che si armonizzano a perfezione se applicati alla realtà professionale del mc:
1) divide et impera
2) il potere è miope ed irragionevole quando ciò che chiede e pretende è esclusivamente finalizzato a giustificare se stesso o a garantire interessi più o meno palesi di componenti politiche e socio-economiche che lo sostengono.
La cosa grave però non è questa prepotenza, pur irritante e sconcertante, ma ben altro.
Il legislatore in primis e i suoi compari hanno messo in capo al mc "obblighi" che in anomalia ed asimmetria giuridiche assolute, non hanno alcun corrispettivo in diritti e poteri.
Tutti gli altri attori del testo unico hanno, a fronte di obblighi, dei poteri esercitabili, primo tra tutti il datore di lavoro che appunto per essere tale deve avere oltrechè potere di spesa, quel potere decisionale in forza del quale può essere reo.
Il medico competente è considerato alla stregua del cassonetto del rifiuto indifferenziato: quello che non si sa dove buttarlo, a chi attribuirlo, bene, mettiamolo in carico al medico competente.
Non solo dunque dovrà ottemperare ad obblighi (art 25) che sono giustamente attribuibili al suo ruolo, ma deve essere, mostro giuridico, (recenti sentenze) il "promotore" della attuazione di obblighi che sono in capo ad altri.
Pensiamo poi alla sostanziale incongruenza della nomina indelegabile dell'RSSP in contrasto con quella delegabile del mc. Dunque culo e camicia tra DDL ed RSPP, ma badate bene, quest'ultimo non è tra i soggetti penalmente responsabili di qualcosa all'interno del DLgs 81.
Il mc invece, scelto e/o proposto da chichessia nell'azienda, anche da soggetto esterno quale il Consulente del Lavoro o il Commercialista, vede sottoscritto un incarico a tutto tondo di cui parte esplicitato da norma, parte determinato di volta in volta, spesso a sorpresa, dalla giurisprudenza.
Non ci sono poi parole per esprimere l'incarico sociale e professionale della tutela di "terzi"...........
Ma tornando all'allegato.
C'è sicuramente un soggetto detentore obbligato dei dati richiesti: è il datore di lavoro che inoltre dichiarerebbe solo quanto riguarda la sua azienda e dispone già di tutti i dati richiesti, a differenza del mc che o se li inventa o li raccoglie alla fine della sua attività nella singola azienda in modo del tutto gratuito e risponde poi da solo di centinaia di dati che deve in parte raccogliere nella propria attività che diviene dunque sempre più onerosa e in parte con petulante insistenza pietire dal DDL che frequentemente, anche in ragione del momento sicuramente "triste" dell'economia è propenso ad accompagnarli con un gergale "dottore m'ha rotto i....."
Ma forse Confindustria & al. non la pensano così e per far rima...becchiamoci anche l'allegato 3B.
Tcam
Medici indolenti & Aziende Netgroup
https://www.facebook.com/retemedicicompetenti/
Breve e conciso! E..come scriveva Cronin...le stelle stanno a guardare! Poi c'è chi si inalbera se dici a tutti...ma che razza di professionisti sono diventati i Medici? Una categoria senza voce?
comunque per questa volta il non invio non può essere sanzionato......per cui....
Dato che l'invio deve avvenire "esclusivamente" per via telematica, ho fatto un giretto sui siti delle ASL di Roma e Provincia (dove opero come medico competente), anche per verificare l'aggiornamento della relativa modulistica a quanto disposto dal D.M. del 9 luglio 2012. Di seguito quello che ho trovato (o meglio...NON ho trovato):
ASL RM A: non ho trovato alcun modulo
ASL RM B: il modulo c'è ma non è aggiornato a quanto disposto dal D.M. 9 luglio 2012
ASL RM C: non ho trovato il modulo
ASL RM D: ho trovato un file pdf che illustra gli obblighi dell'art. 40....e stop....il bello è che il documento è in revisione 5 del 16/07/2012 (quindi successivo al D.M. del 9 luglio 2012)
ASL RM E: non ho trovato modulistica
ASL RM F: non ho trovato nulla
ASL RM G: non ho trovato modulo
ASL RM H: non ho trovato modulo
Volete vedere che il file Excel tocca predisporlo a noi..... per poi inviarlo a chi però? nemmeno quello ho trovato.....
ma visto che le sanzioni (almeno per questo primo periodo sperimentale) sono sospese.....quasi quasi......
una_fan_di_bernardino il 08/03/2013 04:13 ha scritto:
Dato che l'invio deve avvenire "esclusivamente" per via telematica, ho fatto un giretto sui siti delle ASL di Roma e Provincia (dove opero come medico competente), anche per verificare l'aggiornamento della relativa modulistica a quanto disposto dal D.M. del 9 luglio 2012. Di seguito quello che ho trovato (o meglio...NON ho trovato):
ASL RM A: non ho trovato alcun modulo
ASL RM B: il modulo c'è ma non è aggiornato a quanto disposto dal D.M. 9 luglio 2012
ASL RM C: non ho trovato il modulo
ASL RM D: ho trovato un file pdf che illustra gli obblighi dell'art. 40....e stop....il bello è che il documento è in revisione 5 del 16/07/2012 (quindi successivo al D.M. del 9 luglio 2012)
ASL RM E: non ho trovato modulistica
ASL RM F: non ho trovato nulla
ASL RM G: non ho trovato modulo
ASL RM H: non ho trovato modulo
Volete vedere che il file Excel tocca predisporlo a noi..... per poi inviarlo a chi però? nemmeno quello ho trovato.....
ma visto che le sanzioni (almeno per questo primo periodo sperimentale) sono sospese.....quasi quasi......
io sono per una azione di "disobbedienza civile"
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