Cari Colleghi, vorrete scusarmi per il quesito poco professionale, ma per il sottoscritto, giovane inesperto e per di più disorientato dalle recenti normative che hanno lanciato la MdL nel Far West, è importante avere una risposta. Nella mia città sta spopolando uno dei nuovi Lanzichenecchi, autorizzati dal colpo di mano dell 'anno scorso. Si dà il caso che il soggetto,peraltro noto e discusso, sia titolare di convenzione per la medicina di base ed effettui inevitabilmente la Srveglianza sanitaria anche su lavoratori suoi assistiti, nonchè per conto di Datori di Lavoro anch 'essi suoi assistiti. Credo che l 'ultimo CCNL dei medici di base vieti almeno tali casi specifici, ma mi chiedo, ed estendo a voi la domanda, se sia etico e soprattutto lecito, dato che il funerale dell 'etica professionale è avvenuto tempo fa, che un medico di base possa esercitare l 'attività di MC nel comune di esercizio del suo rapporto di lavoro in convenzione. Scusatemi ancora per il tema extra-professionale, ma ho pensato che ci possano essere casi simili altrove.
billi
E ' vietato espressamente anche dal DPR 303 che risale alla notte dei tempi effettuare sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro per i lavoratori assisititi quale medico di famiglia: ma chi deve procedere nei confronti di quelli che non sanno o non vogliono sapere? L 'Ordine dei medici? Manco a parlarne! L 'AzUSL? Men che meno! Tanto per essere in argomento ultimamente mi e ' capitato tra le mani un libretto sanitario effettuato da un "nuovo" medico competente, come attivita ' privata all 'interno dell 'Az.USL con tanto di timbro dell 'USL e buste, materiale e quant 'altro tutto USL. Solo l 'attivita ' era privata! Finalmente hanno ridato agli ex ufficiali sanitari quello che mancava al loro controllo. Dicitura al posto di idoneo: Favorevole all 'attivita '.
Oltre che vietato espressamente dalla laegge come dice giustamente il collega, sarebbe vietato dal buon senso. Come fa un medico di base, magari massimalista,che deve assicurare l 'ambulatorio tutti i giorni ed una reperibilità dalle ore 8 alle ore 20, ad esercitare l 'attività di mc? e le riunioni periodiche? i sopralluoghi? e le attività di informazionee formazione?TUTTO QUESTO QUANDO LO FA, LA NOTTE? Comunque, rassegnamoci perchè la professionalità e la deontologia ormai sono morte da un tempo remoto, ma credo che siano morti anche il buonsenso ed il senso della misura.
Sergio Truppe
................................................................
"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"
La convenzione per l 'assistenza primaria (medici di base) dichiara incompatibile per il medico convenzionatocon il SSN per l 'assistenza primaria
, avere trai propri assistiti dipendenti di ditte di cui è medico competente
E 'tanto vero ciò che all 'atto della domanda di inserimento delle zone carenti ,nell 'autocertificazione ,il medico che fa domanda richiara sotto la propria responsabilità,che non esiste questa incompatibilità.
Penso che (non ne sono sicuro al 100%,dovrei riguardarmi la convenzione) possa arrivarsi alla scissione della convenzione.
Posso credere che "La convenzione per l 'assistenza primaria (medici di base) dichiara incompatibile per il medico convenzionato con il SSN per l 'assistenza primaria, avere tra i propri assistiti dipendenti di ditte di cui è medico competente" ma faccio + fatica a capire per quale art. della 303 siano incompatibili (esiste veramente un articolo del genere? e quale?).
Inoltre una domanda: chi di voi ha notizie dell 'applicazione di tale 'norma ' in qualche zona d 'Italia? e chi l 'avrebbe fatta rispettare?
billi
Correggo il messaggio del 05 Ottobre 2003 che va cosi ' letto: E ' vietato espressamente dalla convenzione con i medici di famiglia sin dai tempi del DPR 303 che risale alla notte dei tempi effettuare sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro per i lavoratori assisititi quale medico di famiglia....
Si riporta stralcio dell 'ultimo contratto:
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
ai sensi dell 'art.4, comma 9,della legge n.412/1991 e dell 'art.8 del decreto legislativo n.502/1992,come modificato dal decreto legislativo n.517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996
Art. 4 - Incompatibilità
4. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D. Leg.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall 'art. 25 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire scelte da parte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari.
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti