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Sorveglianza sanitaria.Quale?

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 2896 volte.

pinolambrecchia

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  • Sorveglianza sanitaria.Quale?
  • (09/03/2013 19:54)

Sono un lavoratore dipendente assunto come impiegato con mansioni di terminalista turnista.Copriamo turni h24 in un'assistenza call center sanitario, di grande responsabilità.L'azienda per cui lavoro svolge servizio 24 su 24 e impiega i dipendenti per lavoro notturno + diurno. E' da oltre 15 anni che lavoro con questi ritmi. I turni ordinari sono di 7 ore mentre quelli straordinari sono anche turni di 24 ore continuativi, dovuti a sostituzioni straordinarie per carenza di organico, turni di 14/18 ore continuativi. Turni diurni continuativi di 14 ore.
Supero comunque le 20 ore settimanali ordinarie( circa 34).
Prima domanda:
Rientrerei comunque nella categoria dei lavoratori che devono essere sottoposti obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria?

Attualmente accuso una patologia cardiovascolare, che ho avvertito negli ultimi anni di servizio (ho 50 anni) che si è acutizzata negli ultimi mesi.
L'azienda che non ha mai fatto sorveglianza sanitaria )Lavoro dall'anno 1995) e non ho mai fatto visite periodiche in tutti questi anni.

Seconda domanda:

E' possibile che ci sia una correlazione tra la mia attuale patologia e lo stress dovuto al lavoro?
Se si, come potrebbe essere provata, e come potrei muovermi a livello legale?

pinolambrecchia

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  • Re: Sorveglianza sanitaria.Quale?
  • (10/03/2013 11:49)

pinolambrecchia il 09/03/2013 07:54 ha scritto:
Sono un lavoratore dipendente assunto come impiegato con mansioni di terminalista turnista.Copriamo turni h24 in un'assistenza call center sanitario, di grande responsabilità.L'azienda per cui lavoro svolge servizio 24 su 24 e impiega i dipendenti per lavoro notturno + diurno. E' da oltre 15 anni che lavoro con questi ritmi. I turni ordinari sono di 7 ore mentre quelli straordinari sono anche turni di 24 ore continuativi, dovuti a sostituzioni straordinarie per carenza di organico, turni di 14/18 ore continuativi. Turni diurni continuativi di 14 ore.
Supero comunque le 20 ore settimanali ordinarie( circa 34).
Prima domanda:
Rientrerei comunque nella categoria dei lavoratori che devono essere sottoposti obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria?

Attualmente accuso una patologia cardiovascolare, che ho avvertito negli ultimi anni di servizio (ho 50 anni) che si è acutizzata negli ultimi mesi.
L'azienda che non ha mai fatto sorveglianza sanitaria )Lavoro dall'anno 1995) e non ho mai fatto visite periodiche in tutti questi anni.

Seconda domanda:

E' possibile che ci sia una correlazione tra la mia attuale patologia e lo stress dovuto al lavoro?
Se si, come potrebbe essere provata, e come potrei muovermi a livello legale?

Aggiornamento

Proprio ieri ricevevo una email dove il datore di lavoro riconosceva il superamento delle 20 ore settimanali, e che avrebbe predisposto la sorveglianza sanitaria preventiva. con cadenza biennale. Sarà stato un caso?
A questo punto l'azienda può invocare la prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 124/2004 e di fatto dopo una sanzione pecuniaria, estinguere il reato, bloccando definitivamente qualsiasi procedimento penale?

Grazie.

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  • Re: Sorveglianza sanitaria.Quale?
  • (10/03/2013 14:22)

pinolambrecchia il 10/03/2013 11:49 ha scritto:



Aggiornamento

Proprio ieri ricevevo una email dove il datore di lavoro riconosceva il superamento delle 20 ore settimanali, e che avrebbe predisposto la sorveglianza sanitaria preventiva. con cadenza biennale. Sarà stato un caso?
A questo punto l'azienda può invocare la prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 124/2004 e di fatto dopo una sanzione pecuniaria, estinguere il reato, bloccando definitivamente qualsiasi procedimento penale?

Grazie.

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  • Re: Sorveglianza sanitaria.Quale?
  • (10/03/2013 14:22)

CIRANO il 10/03/2013 02:22 ha scritto:

Salve,nel nel link sottostante troverà l’elenco dei lavori a cui la sorveglianza sanitaria si applica, obbligatoriamente;
http://www.ulss13mirano.ven.it/me...IGO_DI_SORVEGLIANZA_SANITARIA.pdf
Nel caso dei lavoratori dei call center sicuramente si, se l’esposizione al VDT e pari o superiore alle 20 ore, (ma naturalmente, l’esposizione “ abituale o sistematica ),potrebbe non esaurire la necessità della sorveglianza sanitaria. Potrebbero esserci altre situazioni eventualmente evidenziate ( o NO) dalla valutazione del rischio che l’azienda è tenuta a fare ,Dlgs 81/o8 e s.m.i. art .28 comma 1.-oggetto della valutazione del rischio.
“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato....... “

Quindi all’ interno del DVR sono evidenziati e valutati i rischi, e verificata effettiva esposizione dei lavoratori ai rischi, a questo punto se si è nominato il MC ( che altrimenti la sorveglianza sanitaria non si può fare ) si avvia la sorveglianza, naturalmente il medico competente dovrebbe redigere un protocollo sanitario, in base al quale effettuare la sorveglianza stessa.
Sui rischi che è possibile riscontrare nel call center c’è sicuramente.
• lo stress lavoro correlato,
• il rumore ( non necessariamente quello che rende obbligatori la sorveglianza , cioè superiore a LEX 85dB(A) , ma comunque andrebbero fatte delle verifiche strumentali! ) ma anche altri aspetti, dovrebbero essere verificati, e sono a mio parere tutti di pertinenza del MC una scarica rumorosa all’interno della cuffia che si
• associa a una condizione di iperattività nervosa).
• Problemi di igene e pulizia del posto di lavoro e della strumentazione usata
• Problemi di voce !
• Impegno visivo
• potrebbe esserci un rischio di campi elettromagnetici

Questi, e altri aspetti, dovrebbero essere verificati dall’ RLS aziendale ( se presente ), o dal rls territoriale art.47 e 48 del Dlgs 81/8.
Per rispondere alla sua seconda domanda, pare che ci possa essere una correlazione tra condizioni di lavoro stressanti e cardiopatie, anche su questo allego un link;
http://www.medicinalegaledicostanzo.it/doc/stress_cardiopatie.pdf
Provarlo, non è però sicuramente facile, e bisogna ,secondo me passare attraverso la verifica del valutazione del rischio,e visite mediche presso strutture di medicina del lavoro, che possano attestare una relazione tra le due cose.

Per quello che invece riguarda eventuali procedimenti, ( non necessariamente penali ), l’organismo citato dal Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al art. 15 D.P.L. non è l’unico organo che garantisce la vigilanza dei luoghi di lavoro,credo che anzi rispetto alle questioni di salute, sia prevalente l’ASL territorialmente competente - Articolo 13 – Vigilanza Dlgs 81/o8 e s.m.i
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio … ecc. a cui può eventualmente rivolgersi, per chiarire meglio le situazioni evidenziate.

pinolambrecchia

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  • Re: Sorveglianza sanitaria.Quale?
  • (11/03/2013 08:25)


Per quello che invece riguarda eventuali procedimenti, ( non necessariamente penali ), l’organismo citato dal Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al art. 15 D.P.L. non è l’unico organo che garantisce la vigilanza dei luoghi di lavoro,credo che anzi rispetto alle questioni di salute, sia prevalente l’ASL territorialmente competente - Articolo 13 – Vigilanza Dlgs 81/o8 e s.m.i
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio … ecc. a cui può eventualmente rivolgersi, per chiarire meglio le situazioni evidenziate.

Prima di tutto grazie per la cortese ed esauriente risposta.
Ora mi è tutto chiaro fino al punto dell'organismo citato dal Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al art. 15 D.P.L.
Quindi se ho capito bene, il reato non si estinguerebbe applicando esclusivamente nelle prescrizioni l'articolo sopracitato?

http://www.sicurezzaonline.it/leg.../leggen2004dlg/dlg20040423124.htm

Interpellerò comunque l'ASL competente come da suo consiglio, le sarei grato se lei volesse gentilmente anticiparmi qualcosa riguardo l'argomento.

pinolambrecchia

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  • Re: Sorveglianza sanitaria.Quale?
  • (11/03/2013 08:43)

Consultando l'art.47 e 48 del Dlgs 81/8, ne emergono dei punti essenziali in risposta alla mia domanda

Art.14 comma 4

4. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

comma 10

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
-------------------------------------------------

Quindi, se ho capito bene, questa legge rappresenta un'escamotage per sanare eventuali comportamenti reiterati passati in materia di violazione dei diritti sulla salute dei lavoratori. Di fatto con il pagamento della sanzione pecuniaria si sana tutto.
Probabilmente l'azienda per cui lavoro si dovrà ritenere fortunata che non sia mai successo nulla a qualche dipendente in tutti questi anni.
Pagando un'oblazione...tutto risolto!!
W l'Italia!!
Grazie

CIRANO

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  • Re: Sorveglianza sanitaria.Quale?
  • (11/03/2013 09:38)

Buongiorno, una risposta esaustiva alla sua ultima domanda, richiede competenze in termini di diritto del lavoro,che vanno oltre alla mia modesta “preparazione” di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Senza invadere un campo che non e il mio; la normativa, prevede quasi sempre l’estinzione di questo tipo di reati tramite sanzioni pecuniarie ,e naturalmente, il ripristino delle condizioni previste dalla legge. Ovviamente se la condizione di reato provoca danni ai lavoratori le cose possono assumere risvolti molto spiacevoli per il D.d.L , e tutti coloro che ne condividono le responsabilità .
Queste condizioni, possono essere contestate al D.d.L dal’ servizio di prevenzione dell’ Asl competente; La mancata valutazione del rischio,la mancata sorveglianza sanitaria … ecc

pinolambrecchia

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  • Re: Sorveglianza sanitaria.Quale?
  • (16/03/2013 10:11)

[b]CIRANO il 11/03/2013 09:38

Ovviamente se la condizione di reato provoca danni ai lavoratori le cose possono assumere risvolti molto spiacevoli per il D.d.L , e tutti coloro che ne condividono le responsabilità .
Queste condizioni, possono essere contestate al D.d.L dal’ servizio di prevenzione dell’ Asl competente; La mancata valutazione del rischio,la mancata sorveglianza sanitaria … ecc

Di nuovo grazie per la cortese risposta, e perdoni la mia insistenza nel chiederle alcuni chiarimenti.
Quello che mi chiedo è ( e glielo chiedo in via ufficiosa)in quale misura secondo lei,è quante possibilità io abbia di poter accertare una responsabilità pregressa per un'omessa ottemperanza degli obblighi di legge da parte del datore di lavoro. Mi spiego meglio, se un lavoratore accusa dopo tutto ciò una patologia riconducibile a tale condotta di omissione, quante possibilità ho di poterlo dimostrare? Oppure lei mi consiglia di lasciare perdere a priori, perchè si tratta di cause che mi proietterebbero in anni di aule giudiziarie, con conseguente perdita del lavoro.

CIRANO

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  • Re: Sorveglianza sanitaria.Quale?
  • (16/03/2013 11:21)

pinolambrecchia il 16/03/2013 10:11 ha scritto:


Di nuovo grazie per la cortese risposta, e perdoni la mia insistenza nel chiederle alcuni chiarimenti.
Quello che mi chiedo è ( e glielo chiedo in via ufficiosa)in quale misura secondo lei,è quante possibilità io abbia di poter accertare una responsabilità pregressa per un'omessa ottemperanza degli obblighi di legge da parte del datore di lavoro. Mi spiego meglio, se un lavoratore accusa dopo tutto ciò una patologia riconducibile a tale condotta di omissione, quante possibilità ho di poterlo dimostrare? Oppure lei mi consiglia di lasciare perdere a priori, perchè si tratta di cause che mi proietterebbero in anni di aule giudiziarie, con conseguente perdita del lavoro.

Buongiorno,
Lei fa una domanda, cui e molto difficile dare risposte certe, non avendo il verbo della verità e anzi avendo a mia volta parecchi dubbi.
Direi che dipende …, dipende dal tipo di danno, e dalla sua gravità, intanto bisogna che qualcuno, si prenda la briga di verificare, per quale motivo per quindici anni lei e presumo tutti i suoi colleghi, non siete stati sottoposti ai controlli sanitari (sempre se i controlli fossero dovuti), e questo presume un esposto all’Asl.
La questione individuale invece va discussa innanzitutto, con il Mc. aziendale, che in virtù della valutazione dei rischi, e della sua situazione di salute, è la persona più indicata ad accertare una relazione tra le due cose, se cosi fosse, dovrebbe esserelo stesso medico a denunciare, la situazione.
Se presente il RLS dovrebbe attivarlo, affinché si faccia chiarire la situazione dal Mc. e datore di lavoro.
Se il RLS non è presente, dovrebbe verificare se per la sua azienda è previsto l’omologo territoriale, se non c’è neppure questo, si rivolga con tutta la documentazione di cui dipone, a un’organizzazione sindacale dotata di un buon patronato, che potrà fare accertare le sue condizioni con una perizia di parte, in base alla perizia potrà decidere, se vale o no la pena di avviare una causa.

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