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Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 2042 volte.

sciabola4

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  • (13/03/2013 01:47)

Se il medico competente non effettua la visita annuale di un dipendente a chi si deve rivolgere per essere visitato? Grazie

CIRANO

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  • Re: Informazioni
  • (13/03/2013 11:50)

sciabola4 il 13/03/2013 01:47 ha scritto:
Se il medico competente non effettua la visita annuale di un dipendente a chi si deve rivolgere per essere visitato? Grazie

Bisognerebbe anzitutto capire, perché il Mc.non effettua la visita.

sciabola4

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  • Re: Informazioni
  • (13/03/2013 12:36)

Succedono delle cose talmente strane in questa ed altre grandi aziende, che a volte verrebbe voglia di rivolgersi ai giornali per renderle pubbliche.

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  • Re: Informazioni
  • (13/03/2013 14:10)

sciabola4 il 13/03/2013 12:36 ha scritto:
Succedono delle cose talmente strane in questa ed altre grandi aziende, che a volte verrebbe voglia di rivolgersi ai giornali per renderle pubbliche.

Ciao, se non si hanno elementi, e, difficile (impossibile) dare risposte.
Dovresti provare a spiegarti meglio; il Mc rifiuta di fare la visita?
E' prevista la sorv. Sanitaria?
Ecc......
Ma in questa azienda, non avete uno straccio di rappresentanza sindacale?

sciabola4

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  • Re: Informazioni
  • (14/03/2013 00:48)

La sorveglianza sanitaria c'è in azienda, ma se i miei superiori non danno il nominativo al medico competente non vengo visitato. Sono assunto come disabile e non vorrei che mi facessero degli scherzi: non posso sollevare carichi superiori a 15 kg e quindi sono costretto a farmi aiutare dai colleghi, che ormai cominciano ad essere stanchi. Le limitazioni sono state accertate da Asl e dallo stesso medico competente, ma nella mansione che ricopro è previsto il sollevamento dei carichi pesanti.

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  • Re: Informazioni
  • (14/03/2013 19:26)

sciabola4 il 14/03/2013 12:48 ha scritto:
La sorveglianza sanitaria c'è in azienda, ma se i miei superiori non danno il nominativo al medico competente non vengo visitato. Sono assunto come disabile e non vorrei che mi facessero degli scherzi: non posso sollevare carichi superiori a 15 kg e quindi sono costretto a farmi aiutare dai colleghi, che ormai cominciano ad essere stanchi. Le limitazioni sono state accertate da Asl e dallo stesso medico competente, ma nella mansione che ricopro è previsto il sollevamento dei carichi pesanti.

Buonasera ,
Provo a fare chiarezza;utilizzo naturalmente il mio metro di giudizio, che è quello di un RLS, quindi sicuramente di parte.
Il Dlgs 81/09 e s.m.i (testo unico sicurezza) indica all’art.41 come si svolge la sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente …….
In allegato un link: lavori con sorveglianza obbligatoria:
http://www.ulss13mirano.ven.it/me...IGO_DI_SORVEGLIANZA_SANITARIA.pdf

Il testo unico prevede inoltre che sia effettuata una valutazione dì “ tutti “ i rischi.
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori…….

Vanno valutate quindi anche mansioni che non sono presenti in questo elenco e se il rischio residuo è rilevante, anche queste diventano oggetto dì sorveglianza sanitaria.

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
Lavorativi.

Quindi tu stesso puoi richiedere la visita.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio d’idoneità
Alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

Come dovrebbe funzionare,
Il datore dì lavoro o un suo delegato, comunicano periodicamente al MC. un elenco dei dipendenti aggiornato e suddiviso per reparti ed eventuali cambiamenti di mansione.
Pertanto, se il D.d.L non comunica i nominativi e la mansione alla quale i lavoratori sono destinati ovviamente, il MC non potrà esprimere il giudizio d’idoneità, ( in assenza del giudizio, non potresti neppure lavorare ) questa e una violazione della norma.

Il testo unico prevede, infatti, che:

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo.
……
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

Questo anche in circostanza dì cessazione del rapporto dì lavoro peri i casi previsti;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

di conseguenza se non ti hanno inviato a visita, in presenza di una mansione soggetta alla sorveglianza sanitaria, il datore dì lavoro, sta commettendo un illecito e sono previste a suo carico delle sanzioni.

Ilmio consiglio; parlane al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della tua azienda, articolo 47 Dlgs 81/08, che (dietro tuo mandato) potrà chiarire la situazione con D.d.L. e MC. o se l’RLS non fosse presente, puoi rivolgerti direttamente all’ASL del suo territorio, tramite esposto.

http://www.aslmn.it/

Per quello che riguarda le tue limitazioni: anche quelle rappresentano un obbligo per il D.d.L., e pure su questo vale il consiglio di prima, (rls, e se questi non e presente esposto all’ASL).
Per quello che riguarda la tua disabilitò lavorativa allego:
una guida dell’ INPS sui diritti dei disabili ; http://www.inps.it/docallegati/mi...icazioni/opuscoli/pdfdisabili.pdf
un parere giuridico sulla eventuale cessazione del rapporto di lavoro:
http://www.limatolavvocati.it/public/pubblicazioni/14.pdf

Spero che sia tutto utile

sciabola4

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  • Re: Informazioni
  • (14/03/2013 23:37)

Questi sono i giorni di visita in azienda. Ho parlato con il capo reparto e mi ha detto che me la faranno prossimamente. Mi chiedo se a forza di temporeggiare rischio di essere poi dichiarato inabile al lavoro ricorrendo a qualche escamotage. Lei cosa mi consiglia di fare? Grazie

CIRANO

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  • Re: Informazioni
  • (15/03/2013 12:13)

sciabola4 il 14/03/2013 11:37 ha scritto:
Questi sono i giorni di visita in azienda. Ho parlato con il capo reparto e mi ha detto che me la faranno prossimamente. Mi chiedo se a forza di temporeggiare rischio di essere poi dichiarato inabile al lavoro ricorrendo a qualche escamotage. Lei cosa mi consiglia di fare? Grazie

la visita è dovuta per legge, l'idoneità al lavoro deve essere stabilita dal MC e non da altri,qualora, il giudizio non fosse condiviso, e sempre possibile contestarlo ( 30 giorni di tempo )presso l'ASL del proprio territorio.
Se sono presenti sindacati, meglio rivolgersi a loro per farsi tutelare.

sciabola4

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  • Re: Informazioni
  • (15/03/2013 12:58)

Grazie!

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