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Comma 7 Art.17 del Dlgs 626/94

Questo argomento ha avuto 10 risposte ed è stato letto 2920 volte.

gaetanocosentino@libero.it

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  • Comma 7 Art.17 del Dlgs 626/94
  • (10/10/2003 20:36)

Salve,
sono un medico competente di Catania che vorrebbe porre all 'attenzione di tutti i colleghi un 'iniziativa della Regione Sicilia. La Legge finanziaria regionale 2003 (Legge regionale 16 aprile 2003 n. 4) prevede all 'articolo 39 (Sicurezza nei luoghi di lavoro) che: fatti salvi fino alla naturale scadenza i contratti in corso, ai fini del contenimento della spesa, nell 'Amministrazione regionale, negli enti locali, negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione i datori di lavoro ricorrono, per l 'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria, alle Aziende sanitarie locali competenti per il territorio.
Comme è possibile ciò?
Il comma 7 dell 'Art. 17 del Dlgs 626/94 non prevede chiaramente l 'incompatibilità?
Ci sono sentenze a riguardo di qualsivoglia tribunale o Corte o quant 'altro?
Le AUSL sono preparate a ricevere questo "carico di lavoro"?
Vorrei, gentilmente, una vostra opinione a riguardo e qualsiesi "appiglio" legale che possa aiutare a far chiarezza sulla questione.
Grazie

guido marchionni

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  • Re: Comma 7 Art.17 del Dlgs 626/94
  • (11/10/2003 09:21)

Dunque, vediamo un po ' la questione, riportando integralmente il suddetto comma 7:
"Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l 'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza ".
Secondo me ne consegue che, ad esempio un medico ASL del PRESAL incaricato di vigilanza non può svolgere mansioni di M.C. (il che è ovvio: non si può essere controllore e controllato).
D 'altra parte il medico delle struttura pubblica, per svolgere le funzioni di M.C. deve essere Specialista in Medicina del Lavoro, docente, etc. oppure rientrante nei sanati di cui agli elenchi regionali, oppure "sanato" da Tommasini (igienista o medico legale); pertanto, ne consegue che il collega pubblico dovrebbe perlomeno rientrare in questi requisiti ma, ad esempio, se fosse un igienista incaricato di svolgere funzioni di vigilanza per l 'Igiene Pubblica, non potrebbe svolgere dette mansioni!
A questo punto rimangono tutti i medici specialisti che magari non svolgono mansioni di vigilanza: esempio, un medico legale della ASL che lavora in una commissione invalidi civili. Oppure un collega, che so, cardiologo, che è anche specialista in Igiene, etc.
In definitiva, in sostanza, possono "ricorrere" alla ASL ma con le eccezioni di cui sopra.
Infine (e qui godo, perchè all 'epoca quanti bastoni tra le ruote mi hanno messo...), ci sarbbe il problema contrattuale del rapporto con la ASL: come verrebero effettuate dette prestazioni? In intra-moenia o extra-moenia? Qualche collega invidiosetto si potrebbe appellare anche a questo.
Se la questione, come credo, ti interessa, ti consiglio di valutare la possibilità di ricorrere al T.A.R.

billi

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  • Re: Comma 7 Art.17 del Dlgs 626/94
  • (11/10/2003 11:52)

Il problema che il collega di Catania ha sollevato e ' non solo fondato ma addirittura drammatico perche ' deriva da un 'ignoranza congenita o voluta della materia che da sempre regna nella regione siciliana. Provate a chiedere ai medici dei servizi di medicina del lavoro pubblici quante volte al giorno subiscono richieste per iscritto di fare visite a questo o a quell 'ufficio pubblico e come ci restano male quando cio ' viene rifiutato. Negli ultimi tempi poi gli igienisti si sono messi, forti delle leggi emanate a loro favore a fare visite intra -extra - ultra moenia incuranti se fanno vigilanza o meno (forse non sanno neppure cosa fanno e per questo cristianamente verranno perdonati). Chi dovrebbe vigilare sulle incompatibilita ' ? Forse un responsabile del Servizio di Igiene pubblica che fa attivita ' di medico competente per i privati e che ha alle dipendenze, all 'interno del servizio pubblico, i medici del servizio di medicina del lavoro, suoi controllori funzionali e nello stesso tempo suoi sottoposti? Ai posteri l 'ardua sentenza! Di certo c 'e ' che dove regna il caos i furbi imperano!

guido marchionni

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  • Re: Comma 7 Art.17 del Dlgs 626/94
  • (11/10/2003 19:17)

Ma la SIMLI e l 'Associazione Italiana Medici d 'Azienda non potrebbero aiutare questi nostri colleghi Medici del Lavoro? Altrimenti a che servono queste associazioni? Oppure ci dobbiamo arrendere alla mafia?
Insomma da qualche anno a questa parte fare il medico del lavoro è sempre più difficile...

giancarlo

giancarlo
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  • Re: Comma 7 Art.17 del Dlgs 626/94
  • (14/10/2003 10:08)

C 'è una possibilità più semplice.
Le ASL hanno al loro interno un 'Unità Funzionale di Accertaemnti Sanitari Preventiviu e Periodici (ASPP)
del tutto indipendente dai PISLL e quindi come qualsiasi medico competente sanzionabile dagli ispettori PISLL.

billi

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  • Re: Comma 7 Art.17 del Dlgs 626/94
  • (14/10/2003 13:00)

e ' proprio per l 'esistenza dei pissl o pirl o come si chiamano che la gente non ha mai capito cosa fa effettivamente l 'USL: controlla, fa contravvenzioni, fa sorveglianza, fa vigilanza? Poi che il servizio di vigilanza faccia sanzioni ai colleghi della stessa usl anche se con funzioni diverse, magari loro superiori, mi sembra una favola. Magari in qualche posto in Italia (ci sono tante Italie, quante sono le usl e le magistrature), l 'avranno fatto....spero. Tra l 'altro ho sentito che ove esiste questa partizione nelle usl c 'e ' una tendenza irrefrenabile a passare dal servizio di vigilanza a quello di sorveglianza.. Chissa ' perche '?

Gennaro

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  • Re: Comma 7 Art.17 del Dlgs 626/94
  • (15/10/2003 13:36)

Ho sentito dire che ci sono anche dirigenti medici dei servizi di vigilanza che svolgono il ruolo di MC in aziende situate territorialmente in ASL diverse da quella di appartenenza. Affermano che la normativa vigente non indica espressamente che il medico di un 'organo di vigilanza non possa effettuare sorveglianza sanitaria in ASL diverse da quelle di appartenenza.

Gennaro Bilancio

marioconcetto

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  • Re: Comma 7 Art.17 del Dlgs 626/94
  • (23/10/2003 12:16)

Vorrei informare tutti i colleghi che esiste una circolare del ministero del lavoro del 6.6.98 " chiarimenti interpretativi richiesti dalla Autorità garante della concorrenzae del mercato"che vieta alla ASL come persona giuridica di svolgere attività di sorveglianza. (GU 6.6.98 seriegenerale 130) Il problema però è che la Sicilia per Queste problematiche ha potere legiferante.

Mario Concetto Giorgianni

billi

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  • Re: Comma 7 Art.17 del Dlgs 626/94
  • (23/10/2003 17:41)

Per far conoscere invece a che punto arriva la "sensibilita" sulla problematica da parte dei funzionari USL della Sicilia riporto di seguito una nota approfondita sul problema a firma del dr.Paolo Ravalli SNOP Sicilia

Un allarme dai soci SNOP della Sicilia

Una norma della finanziaria regionale rischia di demolire quel poco che esiste nei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell 'Isola. L 'art.39 della finanziaria regionale obbliga "… ai fini del contenimento della spesa …" tutte le amministrazioni regionali, gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti al controllo e/o vigilanza della Regione a ricorrere alle ASL competenti per territorio per l 'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria. Se attuato tale provvedimento darà un colpo mortale agli SPreSAL, perché i medici del lavoro in essi presenti (pochi già solo per il lavoro di loro vera competenza) diventeranno merce pregiata per i direttori generali, veri collettori di risorse economiche, grazie alle visite mediche che potranno svolgere per conto e commessa degli enti oggetto dell 'art. 39. E già si segnalano solerti aziende che in tal senso si stanno orientando. D 'altra parte la minaccia è duplice: se da una parte l 'amministrazione dell 'Azienda ASL può essere interessata a incamerare risorse economiche vive a fini di contenimento del deficit, a quanto pare criterio universale di valutazione del "buon governo" sanitario, anche i medici del lavoro dipendenti possono essere tentati di svolgere tali funzioni, approfittando della possibilità dell 'intra-moenia e quindi di ulteriori vantaggi stipendiali. La necessità di garantire la sorveglianza sanitaria agli enti regionali non rientra sicuramente nei LEA, né negli obiettivi dell 'ormai datato PSR; ci si chieda allora perché la Regione abbia fatto tale scelta. Il percorso tracciato da Carta 2000 in Sicilia, nonostante il tentativo fatto da qualche onesto funzionario, non troverà alcuno sbocco. Ricollegandoci all 'ottimo documento della SNOP dell 'aprile scorso "La Prevenzione in Italia oggi: difficoltà e prospettive" (www.snop.it), potrebbe trattarsi della sperimentazione sul campo di progetti che le nuove maggioranze vogliono realizzare sul mandato dei Servizi; vorremmo ricordare a tutti che la Sicilia è stata da sempre terra di "esperimenti". Il caso descritto assume un 'importanza particolare in Sicilia, ma non è da credere che le altre realtà regionali siano esenti da simili rischi.

giancarlo

giancarlo
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  • Re: Comma 7 Art.17 del Dlgs 626/94
  • (28/10/2003 07:28)

Esempio 1:medico competente dell '"azienda" sanitaria locale,dipendente della ASL,che non esplica attività di vigilanza.
Quindi una pubblica amministrazione ha un medico competente ,dipendente ASL, e non PISLL.
Esempio 2:art 4 comma 2 e art.6 comma 2 del D.M. 29-09-1998 n.382
"nelle scuole statali l 'individuazione del medico competente è concordata preferibilmente con le aziende saniatrie locali competenti per territorio o con una struttura pubblica ove sia disponibile un medico competente ,sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture medesime e l 'autorità scolastica competente per territorio."
"iniziative ed ttività di formazione ,di informazione o di addestramento del personale dipendente sono altresì effettuate d 'intesa con gli enti istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

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