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Chiarimento su visita medica non correlata ai rischi

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 2982 volte.

Gilles66

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  • Chiarimento su visita medica non correlata ai rischi
  • (19/03/2013 19:01)

Salve a tutti, sono un RLS eletto dai lavoratori. Ho ricevuto una richiesta di chiarimento da parte di una collega. Premesso che la sua mansione è impiegatizia (segretaria) la stessa ha ricevuto dal Medico competente la disposizione di effettuare una "visita psichiatrica" (!)per il solo fatto di avere effettuato un'accesa discussione con la collega per motivi di lavoro. La discussione è stata evidentemente sentita dal loro responsabile che deve avere comunicato la vicenda. Ora...io conosco personalmente la lavoratrice e certamente l'evento accaduto e sovrapponibile a tutte quelle discussioni (chiamiamoli anche litigi) che sovente avvengono fra colleghi. Mi pare che la disposizione del MC sia fortemente lesiva della dignità della collega, atteso che appena sentita la notizia sono letteralmente trasecolato. Può la collega opporsi alla visità? Cosa rischia? Cosa rischia il MC da lmomento che tale visita non giustifica nessun rischio correlato?
Grazie a tutti anticipatamente

mc pol

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  • Re: Chiarimento su visita medica non correlata ai rischi
  • (20/03/2013 12:15)

La descrizione della vicenda,se la vogliamo esmainare da un punto di vista strettamente tecnico, è poco chiara. Cos'è questa "disposizione"?
Magari sarà solamente un consiglio che il medico competente ha dato a voce alla lavoratrice? Oppure è proprio una richiesta scritta (ufficiale!) di visita specialistica psichiatrica necessaria alla formulazione del giudizio di idoneità?

bernardo

bernardo
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  • Re: Chiarimento su visita medica non correlata ai rischi
  • (20/03/2013 21:08)

Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria con riferimento ai fattori di rischio evidenziati dalla valutazione e dal documento. Nel caso di un impiegato il rischio è (dovrebbe) consistere nel lavoro al VDT, e la sorveglianza saniraria dovrebbe esse mirata agli apparati muscolo scheletro e visivo. In ogni caso, anche gli accertamenti eventualmente disposti dal Medico Competente ai sensi dell'art. 20, devono essere connessi ai fattori di rischio rilevati. Anche nel caso della visita a richiesta dal lavoratore il Medico Competente deve verificare che la richiesta del lavoratore sia connessa ai rischi lavorativi. Eventuali altre problematiche e, in particolare, eventuali richieste di visite di idoneità generica diversa da quella legata ai rischi lavorativi devono seguire le vie previste dall'art. 5 della legge 300/70.

Gilles66

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  • Re: Chiarimento su visita medica non correlata ai rischi
  • (22/03/2013 20:09)

Mi scuso se ho effettuato una descrizione superficiale, rimedio immediatamente.
La lavoratrice è un Operatore Socio Sanitario che nel giugno 2011 ha ricevuto un RINNOVATO giudizio di idoneità con limitazioni : "Evitare la movimentazione manuale dei cariche che configurino sovraccarico biomeccanico del rachide e degli arti superiori quali : sollevamento/trasporto di gravi, traino/spinta di carrelli. Evitare compiti lavorativi che richiedano postura degli arti superiori sopra l'altezza delle spalle".
Dal precedente giudizio di idoneità con limitazioni, la lavoratrice è stata trasferita dal reparto di appartenenza in un ufficio amministrativo con mansioni di "commessa" (ovvero : consegna corrispondenza, archivio et similia). A seguito del già citato litigio la stessa ha chiesto al MC di anticipare la visita medica che avrebbe dovuto sostenere a giugno 2013, raccontato l'accaduto ed ovviamente descrivendo il successivo stato d'animo post diverbio, la stessa si è sentita dire dal MC che lo stesso avrebbe concluso l'iter di visita con l'emanazione del giudizio di idoneità DOPO la visita psichiatrica che lo stesso MC ha disposto personalmente. Questi sono i fatti ed è per questo motivo che, con enorme stupore ed anche con un certo sdegno, la lavoratrice si è rivolta al sottoscritto in qualità di RLS nonchè al proprio rappresentante sindacale. Se qualsivoglia Medico Competente dovesse disporre una visita psichiatrica a seguito di litigio/diverbio/discussione fra colleghi allora mi viene da dubitare sulla competenza dello stesso, atteso che come citato da Bernardo le visite devono necessariamente essere connesse ai rischi connessi alla mansione. Questo non mi sembra proprio il caso. La lavoratrice può quindi rifiutarsi? Grazie ancora

bernardo

bernardo
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  • Re: Chiarimento su visita medica non correlata ai rischi
  • (23/03/2013 19:58)

Dai fatti esposti si tratta di una visita a richiesta della lavoratrice. In tal caso l'effettuazione della visita è subordinata alla correlazione delle motivazioni della stessa coi rischi lavorativi. Quindi, se la motivazione della richiesta facesse riferimento a disturbi o patologie che si presumono conseguenza dell'episodio citato (esempio: sindrome depressiva) ci può stare anche la visita psichiatrica come accertamento specialistico ritenuto necessario dal Medico Competente ai sensi dell'art. 39 comma 5.

cardenalmendoza

cardenalmendoza
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  • Re: Chiarimento su visita medica non correlata ai rischi
  • (04/04/2013 16:48)

Buongiorno Gilles66,
intanto come precedentemente richiamato da chi mi ha preceduto verificherei che tra le motivazioni della richiesta di visita fatta dalla lavoratrice non emergano condizioni riconducibili a origini di "disagio" nei rapporti con i colleghi, o "sindrome depressiva", perchè questo giustificherebbe la richiesta del MC, fatta questa verifica e mai risultasse negativa, bisogna tenere molto presente che attraverso la sorveglianza sanitaria (indoneità) si può effettuare la selezione del personale (ufficialmente non praticata, ma realmente attuata), in altre parole possono non ricollocare alcuni lavoratori.
Cosa fare in caso di abuso:
intanto se la lavoratrice non ha evidenziato problemi di origine psicologica al mc, e il giudizio di idoneità venisse influenzato dalla visita "psichiatrica" l'art. 41 comma 9 del D.Lgs.81/2008, prevede il ricorso al ASL di competenza territoriale, ancora, se da ciò la lavoratrice subisse pregiudizio o danni, bè il ricorso si dovrà spostare in ambito giudiziario.

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