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Oggetto: giusta attribuzione di compiti alle diverse professioni coinvolte nelle azioni di consulenza al Datore di Lavoro in merito a tematiche riguardanti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinate da norme di legge.

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 1649 volte.

theoniagi

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  • Oggetto: giusta attribuzione di compiti alle diverse professioni coinvolte nelle azioni di consulenza al Datore di Lavoro in merito a tematiche riguardanti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinate da norme di legge.
  • (30/03/2013 08:09)

Sarebbe interessante cambiare a vostro favore alcune cose, non credete?
Oggetto: giusta attribuzione di compiti alle diverse professioni coinvolte nelle azioni di consulenza al Datore di Lavoro in merito a tematiche riguardanti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinate da norme di legge.

E’ indubitabile che all'interno di una valutazione del rischio e di ogni rischio, vi siano degli aspetti valutativi condivisibili tra consulente tecnico e medico competente, altri di stretta se non esclusiva pertinenza tecnica, altri ancora di netta ed esclusiva pertinenza sanitaria.
Ne consegue che non ci si può attendere che il medico si possa limitare a prendere atto e/o ad apporre correzioni a documenti finiti, anche perché questo determina un lavoro superiore alla redazione della valutazione ex novo (come ogni restauro) senza peraltro alcun riconoscimento da parte del DDL.
Ciò non è accettabile, se non in casi del tutto eccezionali, e non può rappresentare, soprattutto,una procedura abituale.
Analizziamo la questione nel suo merito:
Partirei da una considerazione elementare, anzi giuridica e con riferimento all'art.29 del D.Lgs 81 e all'art.25.
Vi sono state recenti sentenze contro medici competenti, a causa di una loro presunta mancata o non dimostrabile collaborazione alla valutazione dei rischi e/o a sue integrazioni e aggiornamenti e, se pur convertite in sanzioni amministrative, hanno rappresentato un onere sia economico che psicologico per i medici interessati e considerati rei.
E' indubitabile che il D.Lgs 81 ponga a carico del mc l'obbligo indelegabile di una serie di incombenze, tra cui quelle chiaramente delineate al’art.25 comma 1, lettera a, che brevemente richiamo alla memoria:
1. Il medico competente: lettera a)

1. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
2. alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
3. all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza
4. alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
5. Collabora, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
 
L'art. 29, poi, ricorda:
 
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
 
 


 

Entrando nel merito della questione, oltre a temi valutativi di natura squisitamente tecnica, vi sono sicuramente e facilmente identificabili, in una valutazione del rischio, argomenti che sono di obbligata pertinenza del medico ed altri in cui il medico può e deve intervenire in corso d'opera, aggiungendo ed integrando con dati valutativi che sono di sua esclusiva pertinenza o per competenza formativa o per conoscenza esclusiva (dati sanitari coperti da segreto professionale).
Tale riflessione obbligatoria, porta come naturale conseguenza che, la funzione del medico competente non possa essere limitata alla approvazione/correzione di documenti valutativi ma, debba essere valutativa, a volte esclusiva, e, a volte, ad integrazione e completamento di stadi evolutivi del processo di valutazione.
A solo titolo esemplificativo, nei vari rischi di natura fisica il medico è depositario delle notizie idonee ad identificare soggetti suscettibili e, tale dato, diviene indispensabile per stabilire il livello di rischio a parità di condizioni espositive. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il titolo IX ove, in più, è necessaria una stima degli organi bersaglio e dell’effetto di esposizioni multiple e/o cumulative.
Lo stato funzionale di un organo o di un apparato è individuale e variabile e, in alcuni casi, influenza enormemente il coefficiente di rischio emerso dal modello di calcolo matematico che, come “standard”, deve essere considerato punto di partenza e non traguardo valutativo.
Altrettanto dicasi del rischio di natura biomeccanica e dei Cumulative Trauma Disorders (CTD), del rischio dovuto alle differenze di genere, alle differenze di età, alla provenienza da altri paesi (che non è solo una questione di integrazione sociale e linguistica ma, anche, biochimica, genetica, etc), allo stress lavoro correlato, alla applicazione del D.Lgs 151/2001 in cui, non a caso, è chiesto il parere del mc da parte delle strutture pubbliche che ne debbono attivare l’accesso ai benefici.
Nelle valutazioni, normalmente prodotte con il supporto di software necessariamente standardizzati, tali dati non possono emergere anche nel caso che l’utilizzatore del modello valutativo sia persona attenta ed accurata.
Concludendo, propongo, e credo sia comunque irrinunciabile, un protocollo di intesa e collaborazione che rispetti almeno i quattro punti sotto elencati:

1) Impegno a non attivare autonomamente nessuna valutazione conclusiva, sottoponendola al sottoscritto/a mc, come “prodotto finito” da avvallare
2) nel prendere in carico gli aggiornamenti o le valutazioni, segnalare al DDL che, per procedere, è necessario che il DDL stesso, dia incarico formalizzato al mc, per quanto di sua competenza, sapendo che ciò rappresenterà un costo separato
3) le valutazioni eseguite con modelli matematici di calcolo, non potranno ritenersi valutazioni prima che il mc abbia integrato i risultati con i dati sanitari di cui dispone, che tengono conto delle differenze di genere, di età, di provenienza e delle suscettibilità individuali solo a lui note.
4) nel documento finale, i dati di pertinenza e di origine sanitaria, saranno riportati in capitoli integrativi e separati. Essi contribuiranno al processo finale di valutazione che sarà, ove previsto, congiunto.



Quanto sopra riportato, mi sembra rappresentare un auspicabile miglioramento nelle reciproche attività e collaborazioni rappresentando, inoltre, una affermazione di qualità della consulenza che deve divenire un requisito irrinunciabile delle varie figure professionali coinvolte nel processo di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed a maggior ragione in momenti di grave crisi come quello che stiamo vivendo che si preannuncia caratterizzare gli anni a venire.

theoniagi

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  • Re: Oggetto: giusta attribuzione di compiti alle diverse professioni coinvolte nelle azioni di consulenza al Datore di Lavoro in merito a tematiche riguardanti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinate da norme di legge.
  • (30/03/2013 08:12)

Quanto sopra, è solo un progetto da studiare insieme e decidere quali modifiche apporvi e quali aggiungere ecc.
Collaborazione che vi deve spingere verso un cambiamento radicale della vostra vita professionale.

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