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Criteri di qualificazione della figura del formatore

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 2991 volte.

Gennaro

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  • Criteri di qualificazione della figura del formatore
  • (02/04/2013 15:24)

Salve:)
Ho un dubbio sui criteri di qualificazione della figura del formatore così come stabilito dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 pubblicato in G.U. il 18 Marzo.
L'articolo 25 comma 1, lettera a del D.Lgs 81/08 stabilisce che il medico competente collabora con il datore di lavoro......all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza.
Il Decreto Interministeriale ha stabilito che si considera formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro chi possiede il prerequisito ed uno dei criteri pervisti dal decreto. Il medico competente ha il prerequisito e parzialmente anche il 2° criterio visto che è specializzato in Medicina del lavoro, ma non ha almeno uno delle altre specifiche che consentono di concludere che è un formattore qualificato.
Siccome penso che il medico competente per il percorso formativo effettuato sia un formatore qualificato per default, mi chiedo se qualcosa mi sfugge. Il medico competente dopo 5 anni di specializzazione deve effettuare un corso per essere formatore qualificato ? Ho mal interpretato
Saluti:)

Gennaro Bilancio

faggiano.danilo

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  • Re: Criteri di qualificazione della figura del formatore
  • (02/04/2013 16:11)

Gennaro il 02/04/2013 03:24 ha scritto:
Salve:)
Ho un dubbio sui criteri di qualificazione della figura del formatore così come stabilito dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 pubblicato in G.U. il 18 Marzo.
L'articolo 25 comma 1, lettera a del D.Lgs 81/08 stabilisce che il medico competente collabora con il datore di lavoro......all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza.
Il Decreto Interministeriale ha stabilito che si considera formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro chi possiede il prerequisito ed uno dei criteri pervisti dal decreto. Il medico competente ha il prerequisito e parzialmente anche il 2° criterio visto che è specializzato in Medicina del lavoro, ma non ha almeno uno delle altre specifiche che consentono di concludere che è un formattore qualificato.
Siccome penso che il medico competente per il percorso formativo effettuato sia un formatore qualificato per default, mi chiedo se qualcosa mi sfugge. Il medico competente dopo 5 anni di specializzazione deve effettuare un corso per essere formatore qualificato ? Ho mal interpretato
Saluti:)

L'unico dubbio sul fatto che il MC non possa essere formatore riguarda l'eperienza nella docenza. Però non credo che qualunque MC non abbia fatto dei corsi di primo soccorso in quantità tale da soddisfare anche quel requisito dell'esperienza nella docenza in qualunque materia.

E poi vogliamo parlare della preparazione professionale degli attuali datori di lavoro che fanno anche da RSPP (o meglio, che hanno anche l'attestato di RSPP) e che hanno fatto il relativo corso presso i fantomatici organismi paritetici/enti bilaterali? Questi ultimi dovrebbero garantire un livello qualitativo della formazione "accettabile" ed invece troviamo ogni giorno DdL/RSPP che per fare l'RSPP si devono appoggiare a tecnici/consulenti esterni. Ci sarà un motivo, credo!

Ergo, il MC può fare certamente di meglio rispetto a quanto fatto fino ad oggi :-)

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

bernardo

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  • Re: Criteri di qualificazione della figura del formatore
  • (02/04/2013 18:00)

Bah...un conto è sapere le cose, altra cosa è saperle insegnare, soprattutto quando si tratta di promuovere il cambiamento di cultura e comportamento. Nessuna laurea o specializzazione (tecnica o sanitaria) di per se' conferisce abilità didattiche. Queste si acquisiscono con l'esperienza, ed approfondendo le tecniche e metodologie didattiche, tradizionali e nuove.

Gennaro

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  • Re: Criteri di qualificazione della figura del formatore
  • (02/04/2013 18:59)

bernardo il 02/04/2013 06:00 ha scritto:
Bah...un conto è sapere le cose, altra cosa è saperle insegnare, soprattutto quando si tratta di promuovere il cambiamento di cultura e comportamento. Nessuna laurea o specializzazione (tecnica o sanitaria) di per se' conferisce abilità didattiche. Queste si acquisiscono con l'esperienza, ed approfondendo le tecniche e metodologie didattiche, tradizionali e nuove.

Condivido che ci vuole esperienza. Ma conosco relatori e Prof. che pur essendo preparatissimi, sono poco o nulla comunicativi. Di contro conosco relatori sufficientemente preparati ma molto comunicativi. L'arte della comunicazione non si impara con un misero corso di poche ore. Mi chiedo se il dlgs 81/08 stabilisce che il mc obbligatoriamente deve collaborare alla formazione come può un successivo decreto ministeriale ad obbligare i mc alla "formarzione? . Visto che lo stesso articolo obbliga il mc a collaborare alla VDR e non è stato emanato alcun decreto che stabilisce che il mc deve "imparare a collaborazione della VDR, allora per default è gia un formatore qualificato.
Saluti

Gennaro Bilancio

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  • Re: Criteri di qualificazione della figura del formatore
  • (02/04/2013 19:33)

Scusatemi per gli errori ho scritto con il tel

Gennaro Bilancio

Gennaro

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  • Re: Criteri di qualificazione della figura del formatore
  • (02/04/2013 19:33)

Scusatemi per gli errori ho scritto con il tel

Gennaro Bilancio

tcam

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  • Re: Criteri di qualificazione della figura del formatore
  • (03/04/2013 01:24)

bernardo il 02/04/2013 06:00 ha scritto:
Bah...un conto è sapere le cose, altra cosa è saperle insegnare, soprattutto quando si tratta di promuovere il cambiamento di cultura e comportamento. Nessuna laurea o specializzazione (tecnica o sanitaria) di per se' conferisce abilità didattiche. Queste si acquisiscono con l'esperienza, ed approfondendo le tecniche e metodologie didattiche, tradizionali e nuove.

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faggiano.danilo

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  • Re: Criteri di qualificazione della figura del formatore
  • (03/04/2013 09:07)

Sul fatto che la docenza è cosa diversa dal sapere non v'è dubbio. Ovvio che, se non sai, non puoi trasmettere molto. Dunque, requisito fondamentale per una buona capacità didattica è la profonda conoscenza della materia che si insegna.

Si parlava in questa sede dei requisiti dei formatori previsti per legge (Accordo Stato-Regioni). Il Collega Gennaro ha sollevato il problema della sussistenza o meno di alcuni requisiti nel caso in cui il formatore sia il MC. La questione è che per percorso accademico il MC soddisfa alcuni di essi, poi c'è il requisito della eventuale attività di docenza già svolta in passato. Se un MC ha già fatto i soliti corsi di Primo Soccorso, avrà soddisfatto anche questo punto previsto per legge. La norma quello chiede e quello bisogna darle.

Poi qui possiamo dibattere quanto vogliamo sul fatto che 30-40 ore di docenza siano o meno sufficienti a garantire un livello qualitativo accettabile (magari ha solo firmato attestati di corsi svolti da altri). Ma se iniziamo a far così, come già accennato nel mio precedente intervento, dovremmo annullare una buona parte di corsi fatti presso enti bilaterali/organismi paritetici, già solo per lo scadente risultato formativo raggiunto (i discenti non sanno ciò che dovrebbero sapere per aver frequentato il corso).
E ripeto, vogliamo parlare dei corsi per RSPP? Alcuni DDL mi hanno confessato di aver solo pagato e di non aver mai frequentato, eppure hanno l'attestato di RSPP. Stessa cosa per alcuni corsi di Primo Soccorso. Tutto fatto a prezzi ovviamente concorrenziali.

Non volendo però sollevare problematiche non proprio attinenti al dibattito, se un MC soddisfa anche il requisito dell'attività didattica svolta in precedenza, può rientrare a pieno titolo nel gruppo dei formatori.

Saluti

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

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  • Re: Criteri di qualificazione della figura del formatore
  • (06/04/2013 01:26)

faggiano.danilo il 03/04/2013 09:07 ha scritto:
Sul fatto che la docenza è cosa diversa dal sapere non v'è dubbio. Ovvio che, se non sai, non puoi trasmettere molto. Dunque, requisito fondamentale per una buona capacità didattica è la profonda conoscenza della materia che si insegna.

Si parlava in questa sede dei requisiti dei formatori previsti per legge (Accordo Stato-Regioni). Il Collega Gennaro ha sollevato il problema della sussistenza o meno di alcuni requisiti nel caso in cui il formatore sia il MC. La questione è che per percorso accademico il MC soddisfa alcuni di essi, poi c'è il requisito della eventuale attività di docenza già svolta in passato. Se un MC ha già fatto i soliti corsi di Primo Soccorso, avrà soddisfatto anche questo punto previsto per legge. La norma quello chiede e quello bisogna darle.

Poi qui possiamo dibattere quanto vogliamo sul fatto che 30-40 ore di docenza siano o meno sufficienti a garantire un livello qualitativo accettabile (magari ha solo firmato attestati di corsi svolti da altri). Ma se iniziamo a far così, come già accennato nel mio precedente intervento, dovremmo annullare una buona parte di corsi fatti presso enti bilaterali/organismi paritetici, già solo per lo scadente risultato formativo raggiunto (i discenti non sanno ciò che dovrebbero sapere per aver frequentato il corso).
E ripeto, vogliamo parlare dei corsi per RSPP? Alcuni DDL mi hanno confessato di aver solo pagato e di non aver mai frequentato, eppure hanno l'attestato di RSPP. Stessa cosa per alcuni corsi di Primo Soccorso. Tutto fatto a prezzi ovviamente concorrenziali.

Non volendo però sollevare problematiche non proprio attinenti al dibattito, se un MC soddisfa anche il requisito dell'attività didattica svolta in precedenza, può rientrare a pieno titolo nel gruppo dei formatori.

Saluti

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