Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

lavoratori interinali esposti a cancerogeni

Questo argomento ha avuto 4 risposte ed è stato letto 4062 volte.

sosi

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Ascoli Piceno
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
148
  • lavoratori interinali esposti a cancerogeni
  • (03/04/2013 09:44)

cosa ne pensate dei lavoratori interinali esposti a cancerogeni?
è ancora in vigore questa legge?:

DECRETO 31 maggio 1999 - Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196. (Pubbilcato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
-Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 24 giugno 1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individui le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e i lavori particolarmente pericolosi da vietare per la fornitura di lavoro temporaneo;
-Considerato che le attivita' lavorative possono comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;
-Considerata la necessita' di individuare le lavorazioni particolarmente pericolose in quanto presentano un rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune fattispecie, sono prive di specifica disciplina normativa;
-Considerata altresi' la necessita' di individuare le lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una sorveglianza medica speciale in quanto comportano l'opportunita' di accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa;
Decreta:
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per le quali e' vietata la fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 2 - Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio
1. Sono vietate le seguenti lavorazioni particolarmente pericolose:
- recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati inattivita' subacquea;
- manipolazione di materie esplodenti in attivita' di produzione, deposito e trasporto.
Art. 3 - Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave
1. Sono vietate le lavorazioni che espongono i lavoratori a:
- agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- amianto;
- cloruro di vinile monomero;
- 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali;
- radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

sosi

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Ascoli Piceno
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
148
  • Re: lavoratori interinali esposti a cancerogeni
  • (04/04/2013 07:49)

ei ragazzi vi ho messo in difficoltà?

maxmd

maxmd
Provenienza
Ancona
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
329
  • Re: lavoratori interinali esposti a cancerogeni
  • (04/04/2013 09:36)

Domanda interessante.
Penao che tecnicamente la Norma che citi non sia stata abrogata. Tuttavia a seguto della riforma del lavoro (cd legge Biagi) che è posteriore al 1999 c'è stato un globale ripensamento dei lavoratori interinali, che ora godono (...o almeno dovrebbero...) di una tutela prevenzionistica (formazione, informazione, consegna DPI, visita medica etc.) maggiore di quella prevista negli ordinamenti previgenti.
Pertanto a mio avviso, nonstante -ripeto- tale norma non mi pare sia stata tecnicamente abrogata, appare comunque superata.
Quindi a mio (sindacabile...) giudizio, nessuno scandalo se vengono adibiti a tali mansioni, purchè, ovviamenet, godano appieno di benefici previsti per i lavoratori (definizione ex articlo 2 D. Lgs 81/08).
Ovviamente graditissimi altri pareri dei Colleghi, perchè in effetti quella esposta è una mia personalissima interpretazione.
Cordialità.

sosi

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Ascoli Piceno
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
148
  • Re: lavoratori interinali esposti a cancerogeni
  • (04/04/2013 10:07)

io penso la stessa cosa, però il decreto non è stato abrogato.
comunque se si va sul sito dell'ISPESL dove si pongono i quesiti per compilare il registro degli esposti è curioso notare che danno indicazioni anche per gli interinali.
quindi per l'ISPESL possono lavorare con i cancerogeni.
però l'ISPESL non è la legge!!!!!!!
viva l'Italia.

ariale9699

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Bolzano
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
163
  • Re: lavoratori interinali esposti a cancerogeni
  • (04/04/2013 13:20)

La legge n. 196/1997, art. 1, comma 4, lett. f) (abrogato) stabiliva che «... È vietata la fornitura dilavoro temporaneo: ... per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori
particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale Il D.M. 31/5/1999 - applicativo della legge 196/97 prevedeva il divieto al ricorso di lavoro interinale nelle attività esposte ad agenti cancerogeni. Ora la disciplina del lavoro interinale è stata sostituita con la disciplina della somministrazione di lavoro (Dlgs 276 10/09/2003) in cui al Titolo III capo I art. 20, non viene più citato il divieto al ricorso della somministrazione di lavoro in attività esposte ad agenti cancerogeni. La somministrazione di lavoro rimane vietata solamente c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. D.Lgs. n. 276/2003, art. 23, comma 5, afferma che «...nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi ...»

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti