La sorveglianza sanitaria nei confronti di lavoratori somministrati spetta all'utilizzatore o alla Società di lavoro interinale?
Tale tipologia contrattuale è stata introdotta dal D. Lgs. 276/03, in sostituzione del lavoro interinale.
La somministrazione di lavoro è una fattispecie contrattuale attraverso la quale un soggetto (somministratore) mette a disposizione di un altro soggetto (utilizzatore) lavoratori che prestano la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore stesso.
Il somministratore (agenzia di somministrazione) è un soggetto regolarmente autorizzato a svolgere l’attività e iscritto nell’apposita sezione dell’Albo delle Agenzie per il lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’ utilizzatore è il soggetto che, attraverso la stipula di un contratto con il somministratore, si avvale della prestazione dei lavoratori.
Il lavoratore, dipendente del somministratore, svolge la propria attività per tutta la durata della somministrazione nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
Il contratto di lavoro è un contratto subordinato che si differenzia dai “tipici” per la scissione del potere direttivo (spettante all’utilizzatore) da quello disciplinare (spettante al somministratore).
La SS è così regolata :
Somministratore: controlla l’avvenuta sorveglianza sanitaria tramite il certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente dell’utilizzatore
Utilizzatore: sottopone il lavoratore a sorveglianza sanitaria (nel caso di lavoro a tempo determinato)
Prova a leggere qui: art. 3 comma 5 D.Lgs 81/08.
Saluti.
Articolo 3 comma 5 del Testo unico 81/08 aggiornato: "Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003(N), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell’utilizzatore"
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti