Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha sancito alcuni importanti principi in merito alla professione di Audiometrista ed alle sue competenze. Il T.A.R. per il Piemonte ha annullato infatti la delibera regionale nella parte in cui esso consente ad “altre figure professionali”, prive dell’apposito titolo universitario abilitante di cui al d.m. n. 667 del 1994 (audiometrista), di eseguire l’esame audiometrico.
Approfondimenti e testo della sentenza al link seguente: http://www.audiometria.it/aita/newsDetail.asp?ID=177&IdMenu=0&page=1
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