Lavoratore in terapia con sereupin, obiettivamente molto emotivo e con stato ansioso già evidente in sede di visita medica (tremore incontrollato delle gambe e degli arti superiori, tachicardia 90 bpm con innalzamento della pressione sistolica a 165 mmHg).
Sono dell'idea di esprimere una idoneità relativamente agli altri rischi (MMC, rumore) sconsigliando la guida di automezzi aziendali.
Come tecnicamente formulereste l'idoneità?
Idoneità piena con indicazione su destinazione lavorativa: si sconsiglia l'utilizzo di automezzi aziendali o idoneità con limitazione: non adibire alla guida di automezzi aziendali?
Ciò che mi fa sorgere dubbi in merito alla limitazione è che, sino a prova contraria, il lavoratore è a tutti gli effetti in possesso di regolare patente di guida, di recente rinnovata senza alcuna limitazione temporale/prescrizione dall'organo per legge deputato, e la terapia con sereupin era già da tempo in atto al momento del rinnovo della patente di guida.
Ringrazio i colleghi che vorranno darmi il loro parere.
"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."
Giannini il 20/04/2013 01:37 ha scritto:
Lavoratore in terapia con sereupin, obiettivamente molto emotivo e con stato ansioso già evidente in sede di visita medica (tremore incontrollato delle gambe e degli arti superiori, tachicardia 90 bpm con innalzamento della pressione sistolica a 165 mmHg).
Sono dell'idea di esprimere una idoneità relativamente agli altri rischi (MMC, rumore) sconsigliando la guida di automezzi aziendali.
Come tecnicamente formulereste l'idoneità?
Idoneità piena con indicazione su destinazione lavorativa: si sconsiglia l'utilizzo di automezzi aziendali o idoneità con limitazione: non adibire alla guida di automezzi aziendali?
Ciò che mi fa sorgere dubbi in merito alla limitazione è che, sino a prova contraria, il lavoratore è a tutti gli effetti in possesso di regolare patente di guida, di recente rinnovata senza alcuna limitazione temporale/prescrizione dall'organo per legge deputato, e la terapia con sereupin era già da tempo in atto al momento del rinnovo della patente di guida.
Ringrazio i colleghi che vorranno darmi il loro parere.
Mario
Giannini il 20/04/2013 01:37 ha scritto:
Lavoratore in terapia con sereupin, obiettivamente molto emotivo e con stato ansioso già evidente in sede di visita medica (tremore incontrollato delle gambe e degli arti superiori, tachicardia 90 bpm con innalzamento della pressione sistolica a 165 mmHg).
Sono dell'idea di esprimere una idoneità relativamente agli altri rischi (MMC, rumore) sconsigliando la guida di automezzi aziendali.
Come tecnicamente formulereste l'idoneità?
Idoneità piena con indicazione su destinazione lavorativa: si sconsiglia l'utilizzo di automezzi aziendali o idoneità con limitazione: non adibire alla guida di automezzi aziendali?
Ciò che mi fa sorgere dubbi in merito alla limitazione è che, sino a prova contraria, il lavoratore è a tutti gli effetti in possesso di regolare patente di guida, di recente rinnovata senza alcuna limitazione temporale/prescrizione dall'organo per legge deputato, e la terapia con sereupin era già da tempo in atto al momento del rinnovo della patente di guida.
Ringrazio i colleghi che vorranno darmi il loro parere.
Anche io ritengo che tu non possa esprimere un giudizio di idoneita con prescrizione ( questa è un'altra menata della legge vigente .......ma se i farmaci neurolettici non sono "sostanze psicotrope" ,lo sono il bicchierino di alcool!?!?!?!?!)
Ma.... i farmaci sono INTOCCABILI !!!!!!
Io ritengo che di mattino in Italia , specie in questo critico momento, scorrano più ettolitri di benzodiazepine e similari che non grappini!
Comunque per ritornare a bomba , io mi farei fare una certificazione del Neurologo che segue la persona, non a fine legale ma sicuramente informativo.
Ciao
Mario
Mi sono trovato a gestire un caso simile poco tempo fa per un autista da anni in terapia antidepressiva (un dosaggio contenuto per la verità, ma accompagnato occasionalmente da assunzione di BDZ a scopo comunque ipnoinducente). La mia intenzione sarebbe stata quella di sottoporre a visita specialistica il lavoratore, il quale, posso dire, mi ha preceduto, presentando una breve relazione dello specialista di riferimento, secondo il quale la terapia assunta non incide sulla guida di automezzi.
Magari avrà un valore relativo, ma credo di aver fatto più della Commissione Patenti, che forse non è neanche a conoscenza del quadro..
E' prerogativa dei medici cui all'articolo 119 del codice della strada verificare il possesso dei requisiti psicofisici per l'idoneità alla guida di veicoli. In merito all'ultima affermazione sulla commissione patenti, richiamo l'attenzione sul Decreto Legislativo del 16.01.13 recante " Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18.04.11, n. 59 e 21.11.05, n. 286, nonchè attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche 2006/126/CE concernente la patente di guida". In definitiva sancisce l'obbligo da parte dei medici certificatori di cui sopra, oltre ai responsabili dei reparti di terapia intensiva o neurochirurgia, di comunicare agli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti la sussistenza in soggetti già titolari di patente di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida , ancorchè rilevate in sede di accertamenti medico legali diversi da quelli condotti per la verifica del possesso dei prescritti requisiti psicofisici per il conseguimento della patente di guida.
lanfraz il 20/04/2013 02:53 ha scritto:
Mi sono trovato a gestire un caso simile poco tempo fa per un autista da anni in terapia antidepressiva (un dosaggio contenuto per la verità, ma accompagnato occasionalmente da assunzione di BDZ a scopo comunque ipnoinducente). La mia intenzione sarebbe stata quella di sottoporre a visita specialistica il lavoratore, il quale, posso dire, mi ha preceduto, presentando una breve relazione dello specialista di riferimento, secondo il quale la terapia assunta non incide sulla guida di automezzi.
Magari avrà un valore relativo, ma credo di aver fatto più della Commissione Patenti, che forse non è neanche a conoscenza del quadro..
Spesso le persone al rinnovo della patente non riferiscono di assumere farmaci psicotropi, se lo facessero dovrebbero essere inviati alla Comm.medica patenti. Io chiederei comunque una relazione specialistica al medico che ha in cura il lavoratore e anche sulla base di ciò, se tutto va bene, mi esprimerei per un giudizio senza alcuna prescrizione, altrimenti inviterei il lavoratore a rivolgersi in comm pat.
figliofra il 22/04/2013 10:46 ha scritto:
E' prerogativa dei medici cui all'articolo 119 del codice della strada verificare il possesso dei requisiti psicofisici per l'idoneità alla guida di veicoli. In merito all'ultima affermazione sulla commissione patenti, richiamo l'attenzione sul Decreto Legislativo del 16.01.13 recante " Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18.04.11, n. 59 e 21.11.05, n. 286, nonchè attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche 2006/126/CE concernente la patente di guida". In definitiva sancisce l'obbligo da parte dei medici certificatori di cui sopra, oltre ai responsabili dei reparti di terapia intensiva o neurochirurgia, di comunicare agli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti la sussistenza in soggetti già titolari di patente di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida , ancorchè rilevate in sede di accertamenti medico legali diversi da quelli condotti per la verifica del possesso dei prescritti requisiti psicofisici per il conseguimento della patente di guida.
Come ha già detto ariale9699 il problema è che spesso l'assunzione di ansiolitici e antidepressivi viene taciuta (a questo era riferita l'affermazione sulla Commissione Patenti): medici di terapia intensiva e neurochirurghi possono intervenire se uno entra in coma..
I medici ex articolo 119 del codice della strada invece possono agire anche in base ad un semplice rilievo anamnestico!!! Perche non te la leggi la circolare a cui faccio riferimento!
lanfraz il 22/04/2013 10:19 ha scritto:
Come ha già detto ariale9699 il problema è che spesso l'assunzione di ansiolitici e antidepressivi viene taciuta (a questo era riferita l'affermazione sulla Commissione Patenti): medici di terapia intensiva e neurochirurghi possono intervenire se uno entra in coma..
Il problema posto dal collega, a mio avviso, non ha una chiara ed univoca soluzione. Provo solo a "pensare ad alta voce":
"In base alla modifica normativa del CdS, possono procedere alla segnalazione (oltre che i neurologi..) anche i medici certificatori (ad es. medici Militari ecc...) che poi in regime libero professionale (mentre cioè svolgono anche l'attività di medici competenti in aziende private) ravvisino una situazione degna di segnalazione: pertanto nel caso del collega, se non ci troviamo, come credo, in un caso del genere, ciò non è richiesto; opterei forse per una relazione del medico curante (sul versante specialistico più che una visita neurologica potrebbe essere utile una visita psichiatrica), sapendo però che nel 90% dei casi, una relazione del medico curante (ben fatta) avrà soprattutto e soltanto (ma non è poco) la funzione di far continuare a svolgere al lavoratore il proprio lavoro, facendo nel contempo uscire il mc da una situazione imbarazzante...
Però, se da una parte l'idoneità alla guida prevede un giudizio medico legale rilasciato dai medici certificatori ex art. 199 CdS (e non dal medico del lavoro), dall'altra parte se vogliamo considerare il problema emergente della sicurezza dei terzi per il medico competente, questo riguarderebbe allo stato attuale delle leggi il problema dell'alcol e della droga. Ma su quest'ultimo punto poichè il Provvedimento del 2008 parla anche di sostanze psicotrope e cioè psicoattive (quindi anche di psicofarmaci e non solo di droghe) mi chiedo se sia giusto al di là dello screening urinario previsto per i metaboliti dei principali stupefacenti, fare, in un caso del genere, anche un indagine clinico-anamnestica ed eventualmente psichiatrica (anzi è auspicato,come si evince da un'attenta lettura del Provvedimento del 2008) non solo finalizzata alle eventuali interferenze o situazioni predisponenti all'assunzione di droghe ma anche quale situazione clinica in sè e per sè considerata quale possibile causa di non idoneità (magari temporanea) alla guida (di mezzi che prevedano l'uso della patente c).
Poi mi chiedo però, in assenza di procedure precise, questa decisione quali importanti implicazioni medico-legali avrebbe (esiste infatti la possibilità di ricorso alla ASl ma anche la possibilità di essere licenziato dal datore di lavoro con conseguenze magari, in caso di malpratice, pesanti, anche da un punto di vista etico-morale...).
Se però ad un mulettista epilettico che fà uso di psicofarmaci (per l'epilessia) io certamente tolgo l'idoneità per l'uso del carrello elevatore, non capisco perchè in un caso simile non dovrei fare la stessa cosa per un autista che usa la patente C (d'altra parte si trovano nello stesso elenco...), ma qui mi scontro di nuovo con la normativa prevista per la titolarità esclusiva dei medici certificatori previsti dal CdS per le patenti di guida!
A questo punto, forse se il dubbio è serio e la situazione clinica lo richiede il ddl può attivare, a scopo precauzionale l'art. 5 della Legge 300/70! Ci stà quasi sempre bene come il prezzemolo!
Il problema in realtà esiste però anche nel momento in cui metto nel PSA esami ematochimici da cui, a sorpresa...emerge ad es. un diabete mellito (anch'esso prevede un iter idoneativo al rilascio/conferma della patente di guida differente); diabete infatti che comporta,in caso di sbalzi glicemici, effetti sul SNC simili a quelli prodotti da uno psicofarmaco!
Cosa fare? O se il lavoratore è cardiopatico? Tolgo la MMC e tolgo anche l'idoneità alla guida?
Per assurdo anche lì allora il mc dovrebbe esprimersi sull'idoneità alla guida come fa la CML patenti (le cardiopatie costituiscono un' altra situazione di potenziale non idoneità alla guida).
E le malattie neurologiche (ad es. autista con Parkinson??).
Secondo me forse, fino a quando non sono chiari i compiti del medico competente e la sfera riguardante l'idoneità per la salute e la sicurezza di terzi non è ben definita, il mc deve intanto restringere il proprio protocollo mirandolo agli organi bersaglio dei fattori di rischio (magari sarà oltre che limitato anche limitativo, ma il nostro compito è vincolato alle norme di legge), poi in caso di dubbio,per altre ragioni, procedere ad una richiesta ex art 5 Legge 300/70: certo, rimane in fondo il dubbio di non aver approfittato dell'eventuale fruibilità della norma per "sostanze psicotrope e stupefacenti", ma forse alla fine...la relazione del curante resta sempre la soluzione migliore!"
Scusate, stavo solo pensando ad alta voce; certo cmq è un bel casino!
scusate, mi son fatto prendere dalla fretta... correggo: art. 119 del CdS e non 199!
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