salve a tutti.
Come medico autorizzato ho subito una ispezione nella quale, oltre a richiedermi i giudizi di idoneità delle visite geli anni passati, mi è stata contestata (e prennuncita una sansione) per il mancato rispetto di una periodicità semestrale(rinnovata nel 2011, un mese dopo la scadeenza).
Vi sembra regolare? quale è l'interesse dello stato a perseguire una siffata specie di eventuale inadempienza? In futuro sarà punibile ad ogni passaggio degli ispettori (magari per visite del 2008 o 2009)?
In caso la condotta ispettiva fosse regolare (come temo) questa puà essere applicata anche per rischi convenzionali o è obbligo previsto per la sola radioprotezione?
gabbiano il 23/04/2013 09:48 ha scritto:
salve a tutti.
Come medico autorizzato ho subito una ispezione nella quale, oltre a richiedermi i giudizi di idoneità delle visite geli anni passati, mi è stata contestata (e prennuncita una sansione) per il mancato rispetto di una periodicità semestrale(rinnovata nel 2011, un mese dopo la scadeenza).
Vi sembra regolare? quale è l'interesse dello stato a perseguire una siffata specie di eventuale inadempienza? In futuro sarà punibile ad ogni passaggio degli ispettori (magari per visite del 2008 o 2009)?
In caso la condotta ispettiva fosse regolare (come temo) questa puà essere applicata anche per rischi convenzionali o è obbligo previsto per la sola radioprotezione?
Qual'è l'Ente che ha fatto la verifica? Comunque non è la prima volta che per esempio il Dipartimento Territoriale del Lavoro svolge la sua vigilanza in questo modo, anche per i rischi convenzionali.
La redazione di MedicoCompetente.it
L'Ispra..
Nulla da eccepire sulla regolarità.
Mi lascia perplesso la punibilità futura perenne (salvo prescrizione) della eventuale condotta. E soprattutto non capisco quale sia l'interesse preventivo in tale verifica. Come potrei mai inoltre accedere al ravvedimento operoso?
L'Ispra..
Nulla da eccepire sulla regolarità.
Mi lascia perplesso la punibilità futura perenne (salvo prescrizione) della eventuale condotta. E soprattutto non capisco quale sia l'interesse preventivo in tale verifica. Come potrei mai inoltre accedere al ravvedimento operoso?
gabbiano il 23/04/2013 09:48 ha scritto:
....In caso la condotta ispettiva fosse regolare (come temo) questa puà essere applicata anche per rischi convenzionali o è obbligo previsto per la sola radioprotezione?
per come posso leggere la normativa non vi sono differenze in tema di rispetto delle periodicità e di sanzionabilità fra 81 e 230;
piuttosto: la mancata osservanza della periodicità è stata dovuta dal fatto che tu, invitato dal DdL, non hai organizzato in tempo utile una seduta di visite , o perchè il DdL non ti ha inviato i lavoratori, perchè in questo secondo caso a mio avviso è il DdL a dover essere sanzionato.
gdigiacomo il 24/04/2013 04:09 ha scritto:
per come posso leggere la normativa non vi sono differenze in tema di rispetto delle periodicità e di sanzionabilità fra 81 e 230;
piuttosto: la mancata osservanza della periodicità è stata dovuta dal fatto che tu, invitato dal DdL, non hai organizzato in tempo utile una seduta di visite , o perchè il DdL non ti ha inviato i lavoratori, perchè in questo secondo caso a mio avviso è il DdL a dover essere sanzionato.
Vattelo a ricordare dopo due anni.. Poi cosa importa? Le idoneità vigenti sono valide. A cosa serve una verifica retroattiva?
Se beccano me o il dl poco cambia per quanto mi riguarda e' una sconfitta comunque
ma come si fa a sanzionare il mancato rispetto della periodicità di 1 mese di un giudizio di 2 anni prima? Mi viene da pensare che è solo per far cassa come gli autovelox. Hai provato a sentire un legale?
clamagio2@tin.it il 24/04/2013 09:57 ha scritto:
ma come si fa a sanzionare il mancato rispetto della periodicità di 1 mese di un giudizio di 2 anni prima? Mi viene da pensare che è solo per far cassa come gli autovelox. Hai provato a sentire un legale?
Non ancora..aspetto il verbale.
Alla fine come al solito per evitare il procedimento penale si fa ammenda e si paga.. Anche il DL e' su questa linea.
Mi chiedevo se a qualcuno fosse capitato.
solo per citare un ispezione ISPRA: un "illuminato" ispettore mi contestò il fatto di aver convocato un B un mese e mezzo prima della scadenza (luglio per evitare le assenze di agosto). Alle mie rimostranze, calmo ma gelido e inca&&ato, ha fatto una rapida marcia indietro ... Nel tuo caso propendo per l'autovelox ... e forse non è facilissimo, ma possibile, ricorrere.
... in pensione a Perd'e Sali !!!!!!
L' ISPRA Istituto Superiore per laProtezione e la Ricerca Ambientale non mi risulta che abbia competenza sulla vigilanza in tema di Radioprotezione dei lavoratori che è rimasta affidata quasi sempre alle direzioni regionali/provinciali del lavoro ( ex ispettorato). Se e quando ti arrivasse il verbale leggi bene la motivazione perchè deve essere ben specificato che la responsabilità ricada su di te o piuttosto sul ddl. Ti allego i compiti degli ispettori
Verbale di primo accesso e verbale di accertamento e notificazione
L’art. 33 della legge 183/2010 (Collegato Lavoro), modificando l’art. 13 del D.Lgs. 124/2004, sancisce che alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, il verbale di primo accesso ispettivo che contiene:
a) L’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego.
b) La specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo.
c) Le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione.
d) Ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.
Nel caso in cui l’accertamento si riveli complesso e prolungato nel tempo, ai sensi dell’art. 13 del Codice di comportamento il personale ispettivo potrà notificare al datore di lavoro un apposito verbale interlocutorio, che contenga la descrizione completa delle ulteriori attività d’indagine compiute, l’indicazione della documentazione di lavoro eventualmente esaminata, la richiesta di documenti o informazioni con l’espresso avvertimento che gli accertamenti sono ancora in corso.
Ne consegue che la mancata redazione del verbale di primo accesso ispettivo o la sua grave incompletezza fa si che l’intera procedura sanzionatoria posta in capo al datore di lavoro possa dar luogo a profilo di invalidità per esplicita violazione di legge.
Il verbale de quo viene redatto sul luogo di lavoro,alla presenza e con la partecipazione del soggetto ispezionato, che lo riceve e che ha facoltà diinserire eventuali osservazioni; in effetti si instaura un legittimo contraddittorio che garantisce le parti interessate
Eventualmente il verbale ti arrivasse puoi procedere con l'impugnazione.
Guardando da un punto di vista dei contenuti il ritardo nella sorveglianza sanitaria "può" anche essere oggetto di prescrizione ( che comunque comporta il pagamento diretto della sanzione amministrativa pari ad 1/4 del massimo della sanzione prevista, in quanto il reato non lo puoi più sanare!)non vedo però fini prevenzionistici ma un'applicazione piuttosto formale della normativa
gabbiano il 24/04/2013 03:47 ha scritto:
L'Ispra..
Nulla da eccepire sulla regolarità.
Mi lascia perplesso la punibilità futura perenne (salvo prescrizione) della eventuale condotta. E soprattutto non capisco quale sia l'interesse preventivo in tale verifica. Come potrei mai inoltre accedere al ravvedimento operoso?[/cite]
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