Il medico del lavoro dell 'asl che effettua attività ispettiva , può esercitare attività ispettiva senza essere UPG?
Nella mia regione "Calabria", solo qualche medico con qualifica di Responsabile è riconosciuto UPG, in generale questa qualifica spetta solo al tecnico della prevenzione.
In Emilia, ho chiesto ad un collega di Modena, i medici del lavoro sono tutti UPG e quindi possono svolgere attività ispettiva d 'accordo con il dirigente responsabile ed in piena autonomia.
Dobbiamo sottoporre per forza il nostro operato in caso di notizie di reato, alla supervisione del tecnico della prevenzione ?
Gli UPG tecnici della prevenzione possono chiedere a medici del servizio di vigilanza non UPG consulenza sull 'attività del medico competente.
Gennaro Bilancio
Avevo chiesto se è ancora in vigore ancora per gli UPG Tecnici della prevenzione il seguente articolo del DPR 303/56 :
Art. 64. ISPEZIONI.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative
dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti
nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano
necessarie per l 'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della
documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio..
Il segreto professionale dov 'è ?
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