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Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)

Questo argomento ha avuto 67 risposte ed è stato letto 3701 volte.

SUPERGABRI

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  • Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (12/06/2013 20:08)

REDAZIONE, ci puoi dare la TUA interpretazione?
Grazie.

La Redazione

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (12/06/2013 21:05)

SUPERGABRI il 12/06/2013 08:08 ha scritto:
REDAZIONE, ci puoi dare la TUA interpretazione?
Grazie.

Ma come, e' chiarissima :
#%%%#%*¥¥¥$£#&€&#%>$£*¥.
E poi ;$£*###%#>!
Noi abbiamo capito questo.
Capito?

La redazione di MedicoCompetente.it

torretta

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (12/06/2013 22:13)

La Redazione il 12/06/2013 09:05 ha scritto:

Ma come, e' chiarissima :
#%%%#%*¥¥¥$£#&€&#%>$£*¥.
E poi ;$£*###%#>!
Noi abbiamo capito questo.
Capito?

VIVA l'ITALIA !

tizianella

tizianella
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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (12/06/2013 23:38)

la domanda di SUPERGABRI non mi sembrava così banale al punto che la redazione rispondesse con tanta ironia!!! sarà pure una stupidaggine questa richiesta che ci viene fatta ma non credo che possiamo giocarci su. Io mi chiedo: spedisco o no? mi sansionano se non spedisco? non mi sansionano ora ma possono farlo dopo il 24 agosto? Rispondete seriamente. Grazie

drgasp

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (13/06/2013 07:22)

A me sembra proprio di capire che la sanzione relativa al mancato ivio dati del 2012 va intesa sospesa per sempre

SUPERGABRI

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (13/06/2013 08:27)

drgasp il 13/06/2013 07:22 ha scritto:
A me sembra proprio di capire che la sanzione relativa al mancato ivio dati del 2012 va intesa sospesa per sempre

Questa sì è un' INTUIZIONE, drgasp!
Ma se "la ratio...è quella di favorire la serenità...", perchè non ce lo dicono chiaro e tondo?

La Redazione

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (13/06/2013 08:39)

Ma vi sembra normale che una circolare (che dovrebbe essere esplicativa di una norma, di un obbligo ecc.) non sia per niente chiara e si debba chiedere una "interpretazione" ad un sito Internet? Altro che scherzi, qui siamo in preda ad una follia collettiva (collettiva perchè c'è chi queste cose le fa, chi le consente e chi le sopporta)...... senza limiti!

La redazione di MedicoCompetente.it

robertoalia

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (13/06/2013 10:58)

cercando di decifrare ciò che ritengo "un primate col pollice opponibile" abbia voluto far intendere è che la sanzione è sospesa a condizione che si dimostri che non è stato possibile inserire i dati sul Portale Inail a causa di disservizi dello stesso......

in poche parole quando il portale si blocca e non va più avanti scattiamo una foto col cellulare e la conserviamo al fine di esibirla nel momento in cui qualcuno ci venga a contestare il mancato invio......

è tutto molto semplice, come si fa a non capirlo.....

un grazie al ministero per i chiarimenti e proporrei anche una promozione al primate!!

Roberto

vupie

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (13/06/2013 14:11)

Questa circolare "esplicativa" è una incredibile e offensiva presa per i fondelli. Vi rendete conto? Nonostante la follia di un simile grottesco susseguirsi di sciarade credo che si disponga di indizi sufficienti per ritenersi (forse...) al riparo da sanzioni per i dati del 2012. Non invierò nulla.

remix

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  • Re: Circolare del Ministero della Salute su chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012 (11 Giu 2013)
  • (13/06/2013 15:39)

Propongo, sinteticamente, la mia interpretazione (mia, non nel senso “come vorrei che si interpretasse”, ma come ritengo si debba interpretare su base grammaticale-giuridica-logico/deduttiva).
In virtù del regime transitorio di sperimentazione, il mancato invio dei “dati 2012”, entro il termine del 30 giugno 2013, non è soggetto a sanzioni. E non è soggetto a sanzioni senza paletti temporali, ora e per sempre (non ci si lasci confondere dal termine del regime transitorio posto al 24 agosto 2013: non succederà che dopo il 24 agosto la sanzione sarà applicabile: essa, limitatamente ai dati 2012, non è applicabile né dopo il 30 giugno, né dopo il 24 agosto, né mai).
Tuttavia (attenzione!) la sanzione non sarà applicata nel caso in cui il mancato invio nei termini sarà da attribuire a “difficoltà nella raccolta e trasmissione telematica delle informazioni”, ovvero, a “difficoltà operative”, mentre sarà applicata ove il mancato invio sarà da attribuire a semplici “responsabilità omissive” del Medico Competente.
A conferma di ciò, è previsto che verrà data ai Medici Competenti “ritardatari” che abbiano incontrato “difficoltà operative” la possibilità di inviare all’INAIL i dati, anche successivamente al 30 giugno 2013.
Mentre può risultare chiaro cosa debba intendersi per “responsabilità omissive” (tanto per intenderci: il Medico Competente che decidesse di “rifiutarsi” di inviare i dati, o semplicemente se ne dimenticasse, e non si cimentasse nel tentativo di inviarli, è soggetto a sanzioni) capire, allo stato attuale, cosa debba intendersi concretamente per “difficoltà operative”, e come dimostrare le stesse, è materia per virtù profetiche sibilline; o, più realisticamente, per ulteriori interventi a chiarimento da parte di realtà istituzionali autorevoli, auspicate, tanto più in quanto si sta parlando di responsabilità penale di professionisti che piuttosto che per non aver avuto abilità o fortuna nella raccolta e trasmissione certosina di dati, sarebbe più utile che fossero messi in condizioni di adempiere adeguatamente (e su ciò, se mai, sanzionati) ai compiti professionali specifici cui l’obiettivo della prevenzione li chiama.

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