Gentilmente vorrei conoscere il vostro parere sui seguenti quesiti
Secondo la IARC :
· alcune lavorazioni come la produzione di scarpe, industria della gomma ecc
· alcune circostanza lavorative come il verniciatore ecc
appartengono al Gruppo1 della classificazione della cancerogenicità.
Allora le domande che mi pongono possono essere le seguenti:
1. Personalmente non ho mai trovato nelle aziende prima elencate una VDR che consideri i lavoratori esposti ad agente cancerogeno, ci sono colleghi che hanno avuto un’esperienza diversa dalla mia ?
2. Come si sono comportati
3. Hanno mai comunicato agli altri attori della Prevenzione dell’eventuale pericolo di cancro?
4. Il protocollo di SS elaborato tiene conto del rischio cancerogeno indipendentemente dalla VDR?
Buon lavoro
Gennaro Bilancio
GENTILMENTE E ' POSSIBILE AVERE UN PARERE DALLA REDAZIONE
GRAZIE
Gennaro Bilancio
Si sottolinea che le definizioni di mutageno e cancerogeno (sostanze, i preparati, miscele, lavorazioni e processi) sono state fissate dalle norme (anche dal D.Lgs 66/00), e devono rispondere a criteri di classificazione fissati dal decreto legislativo 532/97 e successive modificazioni o di cui all’allegato VIII. Sono da considerare cancerogene e/o mutagene, tutte le sostanze che sulla base dei criteri dettati dall’Unione Europea sono classificabili come cancerogene e/o mutagene di categoria 1 o 2.
In tale definizione sono comprese le sostanze classificate ufficialmente nell’Allegato I alla Direttiva 67/548 CEE e successivi adeguamenti, così come vengono recepiti nell’ordinamento legislativo italiano.
Categoria 1: Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.
Categoria 2: Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo.
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di:
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali, - altre informazioni specifiche.
Per le categorie 1 e 2 sono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti specifiche frasi di rischio:
R 45 Può provocare il cancro.
Per le sostanze ed i preparati che presentano un rischio cancerogeno soltanto per inalazione (ad esempio sottoforma di polveri, vapori o fumi) devono essere utilizzati il seguente simbolo e specifica frase di rischio:
R 49 Può provocare il cancro per inalazione
Se nelle attività citate vengono riscontrate tali sostanze scattano gli obblighi relativi ai cancerogeni. Negli altri casi (sostanze e cicli classificati in cat. 1 o 2A o 2B dallo IARC non presenti nell 'elenco europeo dei cancerogeni) dovranno essere adottati i criteri preventivi relativi alle sostanze chimiche pericolose, come previsto dal D.Lgs 25/02.
In merito al problema della sorveglianza sanitaria: come può essere possibile che una valutazione del rischio (che deve vedere la collaborazione del mc) non contenga il protocollo sanitario desunto dai rischi individuati?
In questi casi evidentemente al mc viene messo in mano uno strumento (documento di valutazione del rischio) fatto completamente da altri. Il mc deve in questo caso interloquire con il DDL, il RSPP, il RLS e far integrare il documento (a volte è sufficiente allegare un verbale di sopralluogo congiunto) prendendo atto del rischio cancerogeno e conseguentemente applicando una idonea sorveglianza sanitaria.
La redazione di MedicoCompetente.it
Ringrazio la Redazione per la rinfrescatina sulla normativa, penso di conoscerla già.
Il mio quesito forse non è stato capito.
Se ricordo bene la classificazione della IARC nel gruppo 1 sono raggruppati cancerogeni certi per l’uomo.
Ora io mi chiedo è vero che siamo in Europa e dobbiamo tenere conto della nostra normativa ma è possibile che a livello internazionale alcune lavorazioni sono considerate cancerogene e non ne teniamo conto?
Non vuole essere una critica ma penso che è una questione di etica professionale.
Grazie
Gennaro Bilancio
Caro Gennaro,
abbiamo citato le norme perchè secondo noi (anche sulla base dell 'esperienza) sono esaustive. Le sostanze non previste nelle Categorie Europee 1 o 2 (anche se classificate dallo Iarc) non dovrebbero dar luogo agli obblighi previsti per le sostanze cancerogene anche se :
-il mc deve fornire tutte le informazioni ai lavoratori ed agli altri soggetti della prevenzione e promuovere tutte le iniziative per la prevenzione
-il mc deve elaborare la ss migliore sulla base dei rischi esistenti
In sostanza, se si tratta di cancerogeni, l 'unico obbligo che non scatta è la compilazione del Registro degli Esposti. Per il resto valgono le norme previste dal D.Lgs 25/02.
La redazione di MedicoCompetente.it
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