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D.Lgs. n. 25/2002 agenti sensibilizzanti e Sorveglianza Sanitaria

Questo argomento ha avuto 4 risposte ed è stato letto 2720 volte.

Gennaro

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  • D.Lgs. n. 25/2002 agenti sensibilizzanti e Sorveglianza Sanitaria
  • (27/10/2003 18:11)

Propongo la seguente discussione ( molti colleghi si possono trovare in una situazione simile)

In un’azienda in cui il rischio chimico è stato stimato “moderato, alcuni lavoratori sono esposti ad agenti sensibilizzanti tutti i giorni per più di 4 ore giornaliere, è presente una buona ventilazione generale, sono presenti sistemi di aspirazione adeguati e regolarmente monitorati i Lavoratori hanno ricevuto adeguata informazione, formazione e idonei DPI secondo il D.Lgs 25/2002 non vige l’obbligo della SS.
Secondo voi è invece proponibile un’adeguata SS?
Buon lavoro

Gennaro Bilancio

GANDALF IL GRIGIO

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  • Re: D.Lgs. n. 25/2002 agenti sensibilizzanti e Sorveglianza Sanitaria
  • (28/10/2003 10:07)

Secondo me si, e ti spiego perché. Partendo dal presupposto che il D. Lgs 25/02 secondo me riduce il livello della tutela sanitaria dei lavoratori, occorre considerare che, biologicamente parlando, siamo tutti diversi, e che quindi occorre considerare la suscettibilità individuale alle varie sostanze; credo che in un caso come questo sia quantomeno opportuna una prima visita corredata di accertamenti integrativi (ad es. esami ematochimici e/o monitoraggio biologico ove possibile), il tutto ovviamente da associare ad un monitoraggio ambientale. In questo modo, confrontando e comparando i risultati del MB con quelli del MA, potrei individuare una popolazione di “ipersuscettibili” ad un tossico; mi spiego meglio con un esempio: se trovo un valore di MA per toluolo/xilolo inferiore al 50% del TLV mi aspetto un MB per ac. Ippurico/metilippurico molto basso in tutti gli esposti; a questo punto se trovo qualcuno con valori elevati del metabolita urinario c’è qualcosa che non va. Potrebbe dipendere da un errato modo di lavorare del soggetto ma potrebbe dipendere dal fatto che, per un qualche motivo, ne assorbe di più.
Altro esempio: lavoratore esposto al piombo (anche se a basse dosi): mi piacerebbe sapere almeno se i suoi reni funzionano bene, perché in caso contrario nel tempo potrei avere dei problemi.
Poi magari possiamo discutere sulla periodicità delle eventuali visite successive, anche se, nel caso che tutto vada bene per tutti, si potrebbero fare solo delle visite a richiesta del lavoratore.
Io la vedo così, e so già che qualcuno mi tirerà fuori l’art. 5 della Legge 300, ma credo che il contesto sia completamente differente: tra venti anni preferisco essere accusato di eccesso di zelo che di lesioni personali gravi o peggio ancora di omicidio colposo.

Sergio Truppe
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"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"

Gennaro

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  • Re: D.Lgs. n. 25/2002 agenti sensibilizzanti e Sorveglianza Sanitaria
  • (28/10/2003 10:59)

Sono d 'accordo per quanto riguarda l 'esposizione ad agenti sensibilizzanti, meno per le altre classi di agenti chimici Se realmente esiste una situazione come da quesito mi chiedo può un 'esposizione con un TLV molto basso ( senza mascherina , mentre il lavoratore svolge un 'altra attività connessa alla mansione) e limitato a circa 3 ore durante una giornata lavorativa detrminare effetti dannosi tanto da causare un effetto sub critico. Se andiamo alla ricerca di un 'alterazione di un 'esame ematochimico alterato o un 'alterazione dei flussi espiratori forzati all 'esame spirometrico questo potrebbe essere segno di un danno d 'organo espressione di alti TLV. E ' chiaro che il datore di lavoro nell 'assegnare i compiti lavorativi al lavoratore deve tenere conto dello stato di salute così come da D.Lgs. 626/94, e purtroppo nel caso la visita dovrebbe essere svolta da una struttura pubblica. Ho scritto purtoppo perchè il medico competente dell 'azienda sicuramente conosce realmente e meglio di un 'altro medico esterno la reale esposizioone e i sistemi preventivi e protettivi.
Cordiali saluti

Gennaro Bilancio

GANDALF IL GRIGIO

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  • Re: D.Lgs. n. 25/2002 agenti sensibilizzanti e Sorveglianza Sanitaria
  • (29/10/2003 12:14)

Quello che tu dici è sicuramente giusto, ma ritengo che comunque noi mc dobbiamo imporci e far si che venga effettuata almeno una prima visita. Questo può essere molto utile per tutelare la salute dei lavoratori, anche perché alla luce delle conoscenze attuali, non si ha la certezza che esposizioni subcritiche siano innocue. Credo che comunque sia necessario avere un “punto zero”, un dato di partenza che possa essere di riferimento per eventuali sviluppi futuri della tossicologia: basti pensare a quante sostanze chimiche ritenute innocue sono “diventate” cancerogene. Si potrebbero evidenziare effetti precoci, potremmo avere dei dati utili per un eventuale indennizzo INAIL, etc. Credo che in qualche caso il vecchio caro principio della presunzione del rischio tuteli di più.

Sergio Truppe
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Gennaro

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  • Re: D.Lgs. n. 25/2002 agenti sensibilizzanti e Sorveglianza Sanitaria
  • (30/10/2003 08:17)

D 'accordo con te. Ma oggi siamo lontano anni luce.
L 'imporatante comunque è che più medici competenti siano d 'accordo su questa linea ed iniziano a forzare il discorso nelle aziende.
Saluti grazie e alla prossima.

Gennaro Bilancio

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