Gli operatori antincendio boschivo di una associazione che si occupa di protezione civile rientrano nella normativa D.lgs 81/08 (o in altra legislazione in merito) ai fini della sorveglianza sanitaria ? Il presidente dell'associazione ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e nominare il medico competente ?
Sono sorte alcune perplessità (come valutare i rischi, per certi versi imprevedibili ?).
Cosa ne pensate ?
http://www.protezionecivile.gov.i...it/view_new.wp?contentId=NEW31910
http://www.protezionecivile.gov.i...iew_dossier.wp?contentId=DOS30061
I rischi per cui si attiva la sorveglianza sanitaria sono quelli previsti dal DLgs 81/08, come per qualunque altra azienda o ente: eventualmente si possono individuare alcuni "scenari di rischio" per cui adottare misure di sicurezza e/o individuare accertamenti integrativi specifici.
Le visite mediche ai VIB ( Volontari da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi)sono normati dalla C.U. 597 del 25/7/2002. La puoi scaricare tranquillamente
clamagio2@tin.it il 08/07/2013 10:31 ha scritto:
Le visite mediche ai VIB ( Volontari da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi)sono normati dalla C.U. 597 del 25/7/2002. La puoi scaricare tranquillamente
Il decreto del 12.01.2012 che trovi nel link rimanda, appunto, alla C.U. citata da clamagio2 per quanto concerne i volontari addetti allo spegnimento degli incendi boschivi. La C.U. stabilisce un protocollo sanitario minimo per il rilascio dell'idoneità, mentre la periodicità dell'accertamento in teoria dovrebbe essere demandata alle singole Regioni e Province autonome. Il protocollo è abbastanza ampio e sostanzialmente presuppone l'esposizione a buona parte dei rischi poi normati dal DLgs 81/08.
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