Buongiorno a tutti. Vorrei un vs. parere su un caso portato alla mia attenzione dal DDL di una mia azienda stamane. Lavoratore Pinco Pallino, gia' da tempo in forza all'azienda come invalido civile, non esposto a rischi lavorativi per i quali la normativa preveda la sorveglianza sanitaria, impiegato anche per la guida di pulmino (con pat. B) per il trasporto di persone disabili (l'azienda, infatti, si occupa di servizi socio assistenziali ed educativi per disabili mentali). Il lavoratore adduce al DDL recenti motivi peggiorativi delle sue condizioni di salute che gli impedirebbero di svolgere il compito in oggetto (faccio, altresi', presente che il deficit uditivo di cui soffre non e' tale per entita' ad oggi da precludergli la titolarita' della patente di guida di categoria B). Il DDL mi chede di sottoporlo a visita medica. Ho risposto che, a mio avviso, il lavoratore in questione va rivalutato a cura della Commissione ex art. 5 Legge 300. Ritenete sia esatta la procedura accertativa da me indicata al DDL, oppure credete possa essere ammissibile anche una visita a richiesta da parte del lavoratore al MC, pur non trattandosi di lavoratore soggetto a rischi per i quali la normativa preveda la sorveglianza sanitaria? Grazie anticipatamente per i vs. consigli ed un saluto.
La visita a richiesta del lavoratore, e parere favorevole del MC, fa scattare l'obbligo di sorveglianza sanitaria ex art. 41 comma 1 lett b, anche nei casi non compresi nella lettera a. Da non confondersi con la visita a richiesta di cui al comma 2 lett.c, questa si relativa ai lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria. Sono due casistiche simili, ma diverse, per cui il legislatore le ha previste entrambe.
testualmente Art 41 comma 1 b:-
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi
Pur condividendo il richiamo testuale dell'occasione prevista dall'art. 41 mi riesce difficile stabilire una correlazione tra eventuale richiesta del lavoratore e rischi. Ripeto trattarsi di lavoratore da DVR non esposto a rischi per cui la normativa preveda la sorveglianza sanitaria. Inoltre, aggiungo che ad oggi nella ns. regione non sono previsti accertamenti sanitari preventivi e periodici per lavoratori impiegati in mansioni a rischio alcol, ad eccezione di quei casi e/o occasioni previste dall'apposita legge che ne vieta il consumo durante l'orario di lavoro.
peppe.musolino65 il 16/07/2013 08:55 ha scritto:
Pur condividendo il richiamo testuale dell'occasione prevista dall'art. 41 mi riesce difficile stabilire una correlazione tra eventuale richiesta del lavoratore e rischi. Ripeto trattarsi di lavoratore da DVR non esposto a rischi per cui la normativa preveda la sorveglianza sanitaria. Inoltre, aggiungo che ad oggi nella ns. regione non sono previsti accertamenti sanitari preventivi e periodici per lavoratori impiegati in mansioni a rischio alcol, ad eccezione di quei casi e/o occasioni previste dall'apposita legge che ne vieta il consumo durante l'orario di lavoro.
appunto, se non ritenuta correlata ai rischi tale richiesta deve trovare un tuo diniego.
peppe.musolino65 il 15/07/2013 04:40 ha scritto:
Buongiorno a tutti. Vorrei un vs. parere su un caso portato alla mia attenzione dal DDL di una mia azienda stamane. Lavoratore Pinco Pallino, gia' da tempo in forza all'azienda come invalido civile, non esposto a rischi lavorativi per i quali la normativa preveda la sorveglianza sanitaria, impiegato anche per la guida di pulmino (con pat. B) per il trasporto di persone disabili (l'azienda, infatti, si occupa di servizi socio assistenziali ed educativi per disabili mentali). Il lavoratore adduce al DDL recenti motivi peggiorativi delle sue condizioni di salute che gli impedirebbero di svolgere il compito in oggetto (faccio, altresi', presente che il deficit uditivo di cui soffre non e' tale per entita' ad oggi da precludergli la titolarita' della patente di guida di categoria B). Il DDL mi chede di sottoporlo a visita medica. Ho risposto che, a mio avviso, il lavoratore in questione va rivalutato a cura della Commissione ex art. 5 Legge 300. Ritenete sia esatta la procedura accertativa da me indicata al DDL, oppure credete possa essere ammissibile anche una visita a richiesta da parte del lavoratore al MC, pur non trattandosi di lavoratore soggetto a rischi per i quali la normativa preveda la sorveglianza sanitaria? Grazie anticipatamente per i vs. consigli ed un saluto.
Caro Peppe, prima di tutto un abbraccione. Spero che a settembre riusciamo a beccarci a Rende.
A prescindere dalla diatriba sul fatto se sia o meno opportuno attivare la sorveglianza sanitaria in caso di mansioni a rischio alcoldipendenza, questo mi sembra il classico caso in cui lo stato di salute del lavoratore non c'entra nulla con i rischi normati presenti sul posto di lavoro. Poi è chiaro che le ragioni di questo lavoratore le conosci meglio tu.
Pertanto, concordo con te sull'invio all'ASL ex art. 5 della legge 300/70.
Un abbraccio
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
scusate, ma allora la lettera b comma 1 dell'art.41 perchè esiste?
la lettera a parla dei casi previsti dalla normativa vigente.
nella lettera b chi ci rientra?
secondo me nela lettera b rientrano tutti i casi dove il rischio viene valutato "basso" e quindi non necessitano di sorveglianza sanitaria, salvo se lo richiede il lavoratore, esempio rumore tra 80 e 85, fascia gialla OCRA ecc..
sosi il 16/07/2013 02:43 ha scritto:
scusate, ma allora la lettera b comma 1 dell'art.41 perchè esiste?
la lettera a parla dei casi previsti dalla normativa vigente.
nella lettera b chi ci rientra?
secondo me nela lettera b rientrano tutti i casi dove il rischio viene valutato "basso" e quindi non necessitano di sorveglianza sanitaria, salvo se lo richiede il lavoratore, esempio rumore tra 80 e 85, fascia gialla OCRA ecc..
Il mio personale avviso, ma ripeto personalissimo, è che nella lettera b possano rientrare soprattutto i c.d. "ipersuscettibili". Esempio: se l'autista in questione si fosse accorto che sta perdendo capacità uditiva sulle frequenze dei clacson o dei fischietti dei vigili, la visita ci starebbe tutta: se non sento i segnali di allarme sonori, posso far guai. Quindi non sarebbe una visita per un potenziale rischio alla salute bensì a tutela della possibilità di svolgimento in sicurezza della mansione che, del suo, non espone a rischi per la salute.
Ma io non sono medico, offro solo la mia posizione di consulente che cerca di fare al meglio il proprio lavoro in campo prevenzionale.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Nella lettera b rientrano tutti i casi in cui il lavoratore, anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria, ritenga di avere un problema correlato al lavoro e il MC ritenga questa correlazione possibile. Esempio classico: lavoratore che usa il PC per meno di venti ore, ma accusa astenopia. Se il lavoratore chiede la visita, e il MC ritiene la correlazione possibile, la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria in quel caso. Ma non solo: poiché in base all'art. 29 comma 3 la VDR deve essere rivista quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità, se la correlazione in questione venisse accertata dal MC, questo determinerebbe la necessità di rivedere la VDR, e quindi di rendere obbligatoria la SS anche nei casi originariamente non previsti, facendo rientrare quindi il tutto nella fattispecie della lettera a. Questo ovviamente vale per tutti i rischi, non solo per i VDT.
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