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Certificato medico di malattia professionale e referto

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 4130 volte.

clamagio2@tin.it

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232
  • Certificato medico di malattia professionale e referto
  • (01/08/2013 21:46)

se un medico compila un certificato di malattia professionale deve anche compilare contestualmente il referto o compila anche quest'ultimo solo se ritiene che vadano ricercate eventuali responsabilità penali?

ariale9699

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163
  • Re: Certificato medico di malattia professionale e referto
  • (02/08/2013 09:42)

referto all’Autorità Giudiziaria (ASL) ex artt. 365 c.p. e 334 c.p.p.
Omissione del referto. Art. 365 c.p. "chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, ometta o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa fino a lire un milione."
E' tenuto al referto ogni esercente una professione sanitaria principale o ausiliaria (medico, odontoiatra, farmacista, veterinario, ostetrica, infermiere, ecc.) solo quando abbia effettuato una prestazione personale nei confronti di terzi quale l'assistenza, attività diagnostico-terapeutica, o l'opera, attività di tipo certificatore. Nel ambito delle malattie professionali il reato è perseguibile d'ufficio qualora abbia determinato la morte o una lesione personale colposa grave o gravissima (sup. a 30 gg di prognosi)
Al sanitario viene tuttavia esclusa una valutazione dei fatti( e presunte responsabilità penali ) che resta di sola competenza dell’autorità giudiziaria

drgennai1

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  • Re: Certificato medico di malattia professionale e referto
  • (16/08/2013 16:44)

in realtà la malattia professionale è perseguibile d' ufficio in quanto tale e non se ha determinato qualche altro effetto (malattia 30 giorni o altro) ; è un equivoco che ricorre spesso nei convegni e perfino qualche Prof. di Medicina Legale potrebbe darvi la risposta sbagliata.

In ogni caso se andate a leggere l' articolo di legge sula perseguibilità d' ufficio su un Codice Commentato di quelli in uso agli Avvocati (ad es. Edizioni TRIBUNA) la cosa è chiarissima ; lo stesso trovate sul manuale di medicina legale del Prof. Puccini .

Quindi concludendo malattia professionale = delitto perseguibile d' ufficio e referto sempre obbligatorio

Una distinzione può essere fatta solo nel caso di riscontro di "esiti di malattia professionale" cipè vecchia malattia professionale non in fase evolutiva quando giunge alla nostra osservazione; in questo caso esiste una sentenza del 98 Che ha dichiarato non punibile il medico che ha omesso il referto

Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it

bernardo

bernardo
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  • Re: Certificato medico di malattia professionale e referto
  • (20/08/2013 16:09)

Le cose non sono così perentorie. Il referto va fatto, appunto, quando ci si trovi di fronte alla ipotesi di un delitto perseguibile d'ufficio. Quindi innanzitutto il MC deve essere convinto che trattasi di un delitto, cioè che vi sia una responsabilità di qualcuno, diverso dal lavoratore stesso, responsabilità che poi qualcuna altro accerterà. Quindi ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo (per fare il caso più semplice) nessun referto.
Questo è il primo presupposto per il referto.
Il secondo è relativo alla perseguibilità d'ufficio, cioè nel caso della malattia professionale, che possa consistere in lesione grave o gravissima vale a dire:
a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita
della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di
un organo;
c)se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Quindi il MC redige il referto se ritiene:
a) che sussista la possibilità che si tratti di un delitto;
b) che il delitto sia perseguibile d'ufficio.

Ovviamente, chi vuole "evitare grane" farà sempre il referto, tanto qualcun altro se ne occuperà. Personalmente il referto lo faccio quando ritengo che i due presupposti siano presumibili.

oigres

oigres
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  • Re: Certificato medico di malattia professionale e referto
  • (22/08/2013 15:52)

bernardo il 20/08/2013 04:09 ha scritto:
Le cose non sono così perentorie. Il referto va fatto, appunto, quando ci si trovi di fronte alla ipotesi di un delitto perseguibile d'ufficio. Quindi innanzitutto il MC deve essere convinto che trattasi di un delitto, cioè che vi sia una responsabilità di qualcuno, diverso dal lavoratore stesso, responsabilità che poi qualcuna altro accerterà. Quindi ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo (per fare il caso più semplice) nessun referto.
Questo è il primo presupposto per il referto.
Il secondo è relativo alla perseguibilità d'ufficio, cioè nel caso della malattia professionale, che possa consistere in lesione grave o gravissima vale a dire:
a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita
della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di
un organo;
c)se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Quindi il MC redige il referto se ritiene:
a) che sussista la possibilità che si tratti di un delitto;
b) che il delitto sia perseguibile d'ufficio.

Ovviamente, chi vuole "evitare grane" farà sempre il referto, tanto qualcun altro se ne occuperà. Personalmente il referto lo faccio quando ritengo che i due presupposti siano presumibili.

Una sola precisazione: nel caso di lavoratore autonomo l'obbligatorietà del referto cessa non perchè manca la responsabilità di qualcun'altro, ma perchè la presentazione del referto esporrebbe la persona assistita (il lavoratore stesso) a procedimento penale; in questo caso il sanitario potrebbe essere ritenuto responsabile di violazione del segreto professionale.

bernardo

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  • Re: Certificato medico di malattia professionale e referto
  • (24/08/2013 12:21)

No, il referto non si fa proprio perché la vittima e il presunto responsabile coincidono: non si può essere ne'processati ne' puniti penalmente per aver causato un danno a se' stessi, altrimenti tutti i mancati suicidi andrebbero in galera per tentato omicidio, così come tutti coloro che escono fuori strada per eccesso di velocità senza coinvolgere nessun altro!

bernardo

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1018
  • Re: Certificato medico di malattia professionale e referto
  • (24/08/2013 12:22)

No, il referto non si fa proprio perché la vittima e il presunto responsabile coincidono: non si può essere ne'processati ne' puniti penalmente per aver causato un danno a se' stessi, altrimenti tutti i mancati suicidi andrebbero in galera per tentato omicidio, così come tutti coloro che escono fuori strada per eccesso di velocità senza coinvolgere nessun altro!

aristide pellegrini

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  • Re: Certificato medico di malattia professionale e referto
  • (24/08/2013 16:07)

Ma come fa il medico a sapere che la vittima e il presunto responsabile coincidono ? Ha la sfera di cristallo ?
Secondo me a fare il referto sempre non si sbaglia mai: è compito di altri accertare le responsabilità nel determinismo delle lesioni.

oigres

oigres
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  • Re: Certificato medico di malattia professionale e referto
  • (24/08/2013 16:45)

bernardo il 24/08/2013 12:22 ha scritto:
No, il referto non si fa proprio perché la vittima e il presunto responsabile coincidono: non si può essere ne'processati ne' puniti penalmente per aver causato un danno a se' stessi, altrimenti tutti i mancati suicidi andrebbero in galera per tentato omicidio, così come tutti coloro che escono fuori strada per eccesso di velocità senza coinvolgere nessun altro!

Scusa Frigeri, ma nel nostro caso l'Autorità Giudiziaria va a ricercare per quale motivo sono insorte le lesioni, cioè se qualcuno si è reso responsabile di mancata osservanza di norme a tuteladella sicurezza e salute del lavoratore; quindi, se il lavoratore autonomo si è procurato delle lesioni, non l'ha fatto certo per spirito autolesionistico, ma perchè, probabilmente, ha agito in difformità con quello che le norme di sicurezza impongono...

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