Salve, come avevo scritto in un post precedente, sono ormai alcuni mesi che sono assente dal lavoro per problemi ad entrambe le spalle a causa del mio lavoro di banconista di gastronomia in un supermercato. Per farla breve, perchè purtroppo la storia si sta dilungando parecchio, ho già effettuato una visita con il mc, da me richiesta, per poter rientrare dopo la malattia; il giudizio è stato una idoneità temporanea con prescrizioni. il mio datore di lavoro ha deciso di spostarmi dal bancone della gastronomia ai frighi del libero servizio (latte, yogurt, surgelati, ecc..). A causa della mia giornaliera esposizione al freddo dopo solo un mese i problemi e i dolori sono tornati peggio di prima nonostante le cure e le terapie effettuate. Ho fatto di nuovo richiesta di un'altra visita dal mc: durante questa, ho specificato chiaramente al medico del problema del freddo ma, da sua risposta, non è un parametro che lui poteva tenere in considerazione perchè non presente tra tutti i parametri da lui usati come riferimento. Il giudizio espresso è lo stesso della prima visita; ho chiesto esplicitamente al mio datore di lavoro di non essere ricollocata davanti i frigoriferi perchè il freddo aggrava la mia patologia ma ad oggi, dopo varie settimane, non si riesce a cavarne un buco dal ragno. Ho anche fatto fare un certificato da un medico legale dello studio di fisioterapia in cui sono in cura: il mio datore di lavoro insiste che quel certificato non ha validità, che la mia mansione è quella e loro non possono spostarmi in un altro posto. Ho più volte chiesto di poter essere spostata temporaneamente alle casse, ma i miei superiori non accettano. Io mi chiedo: se sono stata giudicata idonea alla mia mansione con prescrizione come fa il mio datore di lavoro a dirmi che quella è la mia mansione e non possono spostarmi altrove? Mi sembra una cosa paradossale. C'è qualcosa che a questo punto posso fare? A chi potrei rivolgermi? Sono mesi che questa situazione va avanti senza soluzioni e non ne posso più!!
Grazie mille!
L'art. 42 del DL. Lgs. 81/08 stabilisce che, in caso di inidoneità, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione. Nel suo caso innanzitutto manca il presupposto della inidoneità: la idoneità con prescrizioni infatti è comunque una idoneità; inoltre anche in caso di inidoneità il datore di lavoro è obbligato al trasferimento, ma "ove possibile", cioè la mansione deve esistere ed essere disponibile (ad esempio non è consentito rimuovere dalla mansione un altro lavoratore per far posto al nuovo arrivato). Nel suo caso, se ancora in tempo (30 giorni dalla comunicazione del giudizio) l'unica strada sembra il ricorso al l'organo di vigilanza contro il giudizio del Medico Competente.
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