Forse capitano tutte a me ma in questo ultimo mese due lavoratori si sono rifiutati di firmare il giudizio di idoneità.
La ditta ha infine optato per inviarlo al domicilio con raccomandata e ricevuta di ritorno.
Qualcuno può suggerirmi alternativa?
Sospendere il lavoratore fino a quando non appone la sua firma può essere sufficiente?
Effettivamente non sono previste sanzioni nello specifico oppure ........
frama il 06/09/2013 12:11 ha scritto:
Forse capitano tutte a me ma in questo ultimo mese due lavoratori si sono rifiutati di firmare il giudizio di idoneità.
La ditta ha infine optato per inviarlo al domicilio con raccomandata e ricevuta di ritorno.
Qualcuno può suggerirmi alternativa?
Sospendere il lavoratore fino a quando non appone la sua firma può essere sufficiente?
Effettivamente non sono previste sanzioni nello specifico oppure ........
Anche a me capita ogni tanto. Di solito è gente che arriva a visita già agguerrita e fomentata da patronati/sindacati/ecc.
Al MC non resta che mandare subito la raccomandata A/R e archiviare la ricevuta di ritorno nella cartella del lavoratore. Facendo così, in un caso in cui il lavoratore ha poi fatto ricorso, non ho avuto problemi con l'organo di vigilanza.
Quindi raccomandata subito per tutti. Non vi fidate qquando il lavoratore vi dice "Dottore, non si preoccupi, mi prendo il giudizio e mi consulto a casa, poi vi faccio avere la copia firmata domani, parola d'onore" NON LO FANNO MAIIIII !!!!!
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Di solito è gente che arriva a visita già agguerrita e fomentata da patronati/sindacati/ecc.
I miei erano entrambi sindacalisti. Mi chiedevo se il fatto che loro non firmassero, in poche parole, il mio giudizio possano essere sospesi dalla mansione fino a quando non concludono quello che è l'esito della sorveglianza sanitaria apponendo anche la loro firma.
Lo so sto farneticando ma purtroppo in Italia se non sono previste sanzioni o multe ognuno pensa e fa a modo suo. Forse tra le righe dell'81 qualcuno a visto o interpretato qualcosa che mi sfugge?
Non è previsto ( e ci mancherebbe!!) che il lavoratore firmi il giudizio di idoneità. E' previsto invece (art 40 c.6-bis)che il MC esprima x iscritto il giudizio e ne dia copia al lavoratore e ddl.
La firma serve ev. al mc come attestazione di avvenuta consegna al lavoratore del giudizio stesso. Se il lavoratore non volesse copia, io riporterei nota in cartella consegnerei la copia al ddl.
Se il lavoratore volesse poi ricorrere alla ASL deve avere in mano la copia del giudizio
frama il 06/09/2013 09:33 ha scritto:
Di solito è gente che arriva a visita già agguerrita e fomentata da patronati/sindacati/ecc.
I miei erano entrambi sindacalisti. Mi chiedevo se il fatto che loro non firmassero, in poche parole, il mio giudizio possano essere sospesi dalla mansione fino a quando non concludono quello che è l'esito della sorveglianza sanitaria apponendo anche la loro firma.
Lo so sto farneticando ma purtroppo in Italia se non sono previste sanzioni o multe ognuno pensa e fa a modo suo. Forse tra le righe dell'81 qualcuno a visto o interpretato qualcosa che mi sfugge?
Buongiorno, nel giudizio di idoneità "La firma del lavoratore dovrà attestare l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità." (Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012 che ha ridefinito i requisiti degli allegati 3a e 3b dell'81/2008). Quindi secondo me il giudizio è valido anche senza la loro firma e mi limiterei a riportare in cartella il fatto che il dipendente non vuole firmare e per quale motivazione, oppure scriverei nel giudizio che il dipendente non intende firmare il presente giudizio di idoneità consegnatogli in data odierna gg/mm/aaaa.
Comunque in effetti con persone irragionevoli non c'è nulla da fare...
Il Lavoratore, dovendo firmare, fraintende il significato di questo gesto, pensando di avere voce in capitolo su quanto deciso, ma ovviamente non è cosi'; il rifiuto deve essere a mio avviso deve essere documentato in cartella ; occorre in ogni caso emerga l'avvenuta informazione al lavoratore relativamente al significato degli accertamenti eseguiti ed alla possibilità di fare ricorso avverso il giudizio di idoneità
In genere comunque, discutendo con calma si riesce ad ottenere la firma,
Posto che non comprendo la collocazione del pur interessante post nella sezione "All. 3b" mi sembra in effetti materia di intervento normativo.
Per quale ragione un lavoratore deve leggere e firmare una cartella sanitaria??? A me capita di dover fare delle osservazioni scritte abbastanza riservate (es. sospetta simulazione, sospetto abuso alcolico, ecc...) che non dovrebbero essere condivise con il lavoratore. Per quanto riguarda invece la firma del giudizio di idoneità, questa può avere un qualche senso in termini di ricevuta del giudizio ma mi sembra un inutile formalismo.
l formalismo non è poi tanto inutile, e forse non è nemmeno tale, in quanto vi è davvero la necessità di una data certa agli effetti dell'art.41, c.9, TU:
"9. Avverso i giudizi del medico competente... è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza...".
Quindi, se manca una data certa di comunicazione, il lavoratore (e del resto anche il DdL) potrebbe ricorrere quando meglio gli aggrada, oltretutto addebitando (ingiustamente) al medico competente di non avergli comunicato nulla.
In realtà, poi, sempre per amore dei formalismi, sussisterebbe un dovere generale di collaborazione all'adempimento degli obblighi di prevenzione, sancito per i lavoratori (art.20, c.2, TU), che dovrebbe valere anche verso il medico competente, che - come abbiamo visto - un obbligo (di comunicare) ce l'ha eccome:
"2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".
Allora però dovrebbe essere esplicitato chiaramente il motivo per il quale viene richiesta la firma (es. per attestazione della data di ricevimento) che nelle modulistiche di comune impiego invece è spesso o generica o al contrario attestante tutt'altro (a volte troppe cose e scritte troppo piccole per costituire una valida informativa o consenso). Capisco comunque che nella realtà di alcuni territori la medicina del lavoro burocratico-difensiva abbia il suo perché. Questo almeno per quanto riguarda il giudizio. Sulla cartella mi pare non sia più prevista e sarebbe comunque poco sensata.
Tra l'altro faccio notare che per nessuna altra pratica medica sono previsti (e sanzionati) i contenuti della cartella sanitaria in maniera così dettagliata come nel nostro caso.
Ritengo anche io che una maggior attenzione al lavoratore ed all'ambiente di lavoro ed uno sgravio burocratico-amministrativo migliorerebbero significativamente l'efficacia degli interventi ed anche l'immagine del medico competente in azienda.
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti