Buonasera a tutti. Volevo sottoporvi un quesito. Un DDL che abbia assunto gia' prima del 31/12/1996 l'incarico di RSPP per la propria azienda, dandone comunicazione di cio' agli orgAni competenti e percio' beneficiando di esonero dal dover frequentare corsi di cui al DM 16/1/1997, stante a tutt'oggi tale sua duplicefunzione deve frequentare i nuovi corsi previsti dall'accordo Stato Regioni per i DDL (4 moduli, di cui 2 possibili on line), ovvero dovra' frequentare soltanto un modulo d'aggiornamento (se si, di che durata), ovvero ancora non dovra' far nulla? Mi scuso anzitempo per aver utilizzato uno spazio non opportuno quanto a tipologia d'argomentazione e ringrazio anticipatamente chiunque sapra' darmi chiarimenti in merito.
Un saluto ai colleghi tutti del forum.
Nell' Accordo sulla formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione è scritto che gli "esonerati" ante 31/12/96 (ex art. 95 D. Lgs. 626/94) devono frequentare l'aggiornamento entro 24 mesi. (entro il 26.01.2014)
Secondo il punto 7. di tale Accordo l' aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso.(gennaio 2012) Esso ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.
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