cari amici mi si son confuse le idee ( direte..non è la prima volta!!)
Giovane lavoratore operato di early gastric cancer....resecato totale e colecistectomizzato, dopo tutto l'iter medico adesso è in "buona" salute ed è rientrato al lavoro....non rischi particolari.
Mi ha presentato dopo due mesi dal rientro la certificazione medica per la legge 104 (accordata) e rivedibile novembre 2014 ed inoltre il verbale della commissione medica per l'accertamento della invalidità civile delle condizioni visive e della sordità ( legge 102 art 20 3 agosto 2009)
la quale attesta il riconoscimento di :
"INVALIDO con TOTALE inabilità lavorativa: 100% art 2 e 12 legge 118/71"
rivedibile ad ottobre 2018......................
Negli anni mi è capitato di fare ss a lavoratori con inv.civile 100% ma non con INABILITà......
Come ne esco fuori?
Grazie
Mario
Mario
La dicitura è sempre la stessa. Io in questi casi mi regolo in base alla mansione e alle condizioni effettive del lavoratore. Il verbale della Commissione è un documento di cui ovviamente tengo il dovuto conto, ma non costituisce elemento di condizionamento assoluto.
non sempre le commissioni invalidi civili si esprimono in termini così netti, mi è capitato di vedere un certificato di genova in cui si affida al medico competente la valutazione della capacità lavorativa residua.
nei casi n cui la commissione dica che la capacità lavoratva sia nulla allora faccio il lavoratore inidoneo spiegandoli di fare ricorso alla asl
in fondo chi sono io per dire che una commisione asl può sbagliare?
Bernà ciao, ci siamo andati vicini !
Dopo una mattinata passata al telefono con studio legale (prof.Università Sapienza) visita allo spresal e visita alla commissione invalidi.....buco nell'acqua!!
Lo spresal....nulla di nulla (non pertinente) , la commissione invalidi...dicitura sibillina ( rimandato alla commissione invalidi che ha emesso la disposizione9
Studio legale: 1- l'azienda non doveva venire a conoscenza del documento in quanto privato e finalizzato solo alla inv. civile
2- visto che ne ha preso atto e non può far finta di non averlo avuto, l'azienda incarica il suo MC di redigere un certificato al lavoro, datato (nota bene) dopo la data della presa visione ( ma già ne avevo fatto uno al rientro (60 gg)).
3- se il lavoratore poi ottiene la cat.protetta...tanto meglio per l'azienda che può "coprire" i posti di legge.
Ora mi sorgono dei dubbi
Se l'azienda non lo doveva leggere in quanto di non sua pertinenza, non ne deve tener conto
Se ne deve tener conto ,visto che la dicitura recita "inabilità permanente al lavoro" dovrebbe mandarlo alla commissione ex lex 300 per la idoneità generica, al limite
Se al rientro già il lavoratore è stato visitato (>60gg) e redatto certificato, a che titolo lo risottopone a visita? non cozza la nuova visita con la SS dell'81?
Insomma io credo sia il solito pasticcio all'italiana e il ns ruolo è e resta molto spesso quello del cacio sui maccheroni ( diamo una bella infarinata di cacio ..che il piatto diventa appetibile !!!)
CHE SCHIFO !!!!
Buon WE a tutti
Mario
La normativa sull'invalidità civile è vecchia di decenni, e non dovrebbe più dar luogo a dubbi: può anche darsi che faccia schifo, però bisogna fare i conti con il sistema vigente.
Partiamo dal fatto che, se in punto di diritto può lavorare una persona con l'indennità di accompagnamento (cosa che pacificamente accade), lo può fare anche un invalido al 100%.
Il punteggio pesa infatti le 'minorazioni' ai fini dei 'benefici di legge' previste dalla specifica normativa, facendo riferimento ad una ipotetica 'capacità lavorativa generica'. L'invalidità al 100% è appunto la seconda fascia in ordine di gravità dopo l'invalidità al 100% con indennità di accompagnamento.
Si tratta quindi di una fictio iuris, che non esclude affatto la possibilità che una persona riconosciuta invalida al 100% possa lavorare, tanto è vero che questa può successivamente usufruire dello strumento del collocamento mirato ai sensi della L.68/99, ma ricordiamoci che può anche lavorare nell' ambito del collocamento ordinario.
Moltissime persone con neoplasie ritenute a prognosi infausta, ad esempio, lavorano in quest'ultima situazione: naturalmente, qualora siano soggette a sorveglianza sanitaria, il medico competente esprimerà il proprio giudizio di idoneità, valutando se possa fare 'quel' lavoro in rapporto a 'quelle' condizioni di salute.
Nel caso specifico il medico competente avrebbe già visitato la persona ed espresso il proprio giudizio, e non esiste alcuna norma che consenta al datore di lavoro di chiedergli ulteriori accertamenti o valutazioni: se del caso, quest'ultimo può ricorrere all'ipotesi dell'art.5, comma 3, L.300/70.
In altre parole, il comportamento del datore di lavoro sarebbe stato illegittimo, tanto che non si dovrebbe mai accedere a tali richieste, pena trovarsi coinvolti anche in quasi certi contenziosi tra lavoratore e datore di lavoro.
Per quanto riguarda la esibizione al datore di lavoro del verbale con il riconoscimento di invalidità, nessuna norma vieta al lavoratore di farlo: è lui il titolare del dato sensibile, e può comunicarlo a chi ritiene più opportuno per i fini che persegue; e, qualora ne ricevesse un danno, potrebbe solo prendersela con se stesso. Il datore di lavoro a questo punto è a legittimamente a conoscenza del fatto, e può tenerne conto.
Caso diverso se il verbale fosse transitato nelle mani del datore di lavoro tramite altri soggetti diversi dal lavoratore: in questo caso si sarebbe realizzata una grave violazione del diritto alla riservatezza, e il datore di lavoro dovrebbe agire 'come se non sapesse'.
Paolo, eccellente!
chapeau
Mario
Mario
Concordo in pieno, doppio Chapeau!
early gastric cancer operato ? Se la diagnosi e ' questa, la valutazione della commissione non rispetta quanto previsto dalle tabelle del DM 1992 che prevedono il 70% per le neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale . Ovvia poi la revisione a 5 anni
amarilli il 21/11/2013 12:13 ha scritto:
early gastric cancer operato ? Se la diagnosi e ' questa, la valutazione della commissione non rispetta quanto previsto dalle tabelle del DM 1992 che prevedono il 70% per le neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale . Ovvia poi la revisione a 5 anni
Anche se la sopravvivenza a 5 anni per tumori è andata via, via aumentando (attualmente circa 50% per tutti i tumori, ma i big Killer come Pancras, polmone, ecc. sono sotto il 20%) in genere per un tumore definito maligno è molto arduo stabilire quando la prognosi è "favorevole o probabilmente favorevole" come stabilisce la condizione per attribuire il 70% di invalidità. Inoltre in ambito di invalidità civile non sono definiti in modo automatico i tempi per la revisione indicati in 5 anni. Ma il problema in discussione non mi pare fosse questo, ma se si possa formulare un giudizio di "idoneo" (alla mansione specifica) a un lavoratore cui sia stato attribuita il 100% di IC e l'eventuale accompagnamento. La risposta è si, in quanto gli ambiti di valutazione sono totalmente differenti: in invalidità civile si valuta la capacità lavorativa generica (o al più semispecifica, attribuendo fino a un massimo del 5% in più), l'ambito di valutazione del medico competente è la capacità lavorativa specifica con formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che è tutt'altra cosa.
gianfranco murgia"Ma il problema in discussione non mi pare fosse questo, ma se si possa formulare un giudizio di "idoneo" (alla mansione specifica) a un lavoratore cui sia stato attribuita il 100% di IC e l'eventuale accompagnamento."
dr alesiani""INVALIDO con TOTALE inabilità lavorativa: 100% art 2 e 12 legge 118/71"
il problema non è se un invalido al 100% può lavorare ma come può lavorare una persona che lo Stato attraverso una sua articolazione ,commissioni invalidi asl, riconosce NON possedere i requisiti in maniera ASSOLUTA di una capacità lavorativa
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