CARI COLLEGHI,
SONO UN UFFICIALE MEDICO E DA ANNI REDIGO CERTIFICAZIONI MEDICOLEGALI PER IDONEITA ' ALLA GUIDA.NELLA MIA ATTIVITA ' DI MEDICO COMPETENTE MI SON TROVATO TALVOLTA A SOTTOPORRE A VISITA PERIODICA ALCUNI AUTISTI ,SOPRATTUTTO DI MEZZI PESANTI, SOGGETTI ESPOSTI A RISCHI (VIBRAZIONI AD ESEMPIO)PER I QUALI VA EFFETTUATA LA SORVEGLIANZA SANITARI.ORBENE MI SONO SORTE DUE DOMANDE ALLE QUALI HO DIFFICOLTA ' A DARE UNA RISPOSTA.LA PRIMA è : POSSONO TALI FIGURE PROFESSIONALI ESSERE CONSIDERATE SOTTOPOSTE ANCHE A RISCHIO LAVORATIVO DERIVANTE DALLA " GUIDA DI AUTOMEZZI " (RISCHIO DI INFORTUNIO STRADALE) CON TUTTO CIò CHE NE DERIVA? SE LA RISPOSTA FOSSE AFFERMATIVA COME CI DOVREMMO REGOLARE SE TALI ADDETTI ALLA VISITA MEDICA PERIODICA RISULTASSERO AVERE DEI REQUISITI VISIVI E/O AUDITIVI INFERIORI A QUELLI NECESSSARI PER OTTENERE L 'IDONEITà ALLA GUIDA GIA 'CERTIFICATA DALL 'UFFICIALE SANITARIO ?
GRADIREI RICEVERE LE VOSTRE OPINIONI.
GIUSEPPE BRUNO
Innanzitutto salvo rari casi (che l 'autista trasporti e movimenti - con rischio di esposizione- materiali tossici e nocivi o che faccia movimentazione manuale dei carichi) l 'autista, anche di mezzi pesanti, non deve essere sottoposto a visita medica per l 'espresione del giudizio di idoneità ai sensi delle normative di igiene e sicurezza del lavoro.
Questo vale soprattutto per l 'idoneità alla guida che presenta una propria disciplina specifica (a meno che l 'autista non svolga attività su mezzi p.e. escavazione terra ecc. in luoghi senza accesso al pubblico ove non è in vigore il codice della strada, nel qual caso deve essere visitato solo se sussistono le condizioni di cui sopra). Dal punto di vista etico, comunque, qualora il M.C. riscontrasse o fosse messo a conoscenza di problematiche gravi connesse alla "capacità" dell 'autista di svolgere il proprio lavoro in sicurezza per se e per gli altri credo sarebbe corretto segnalare la cosa a chi di dovere (apposita commissione in prefettura, penso).
Io personalmente mi comporterei così:
1)-Nel caso in cui l 'autista dovesse essere sottoposto a visita medica obbligatoria (qualora sussistessero i problemi prima accennati)chiederei verifica dell 'idoneità alla guida (se trattasi di guidare in strade pubbliche) e accertamenti specialistici (neurologo, oculista, orl, diabetologo ecc.)negli altri casi.
2)-Nel caso di soggetto non esposto a rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria lo farei inviare al giudizio della Commissione della ASL per l 'espressione del giudizio di idoneità alla mansione ai sensi dell 'art. 5 c. 3 della L.300.
cari colleghi ,
mi inserisco in questo forum segnalandovi a questo proposito la mia situazione che tra l 'altro mi sta creando non pochi dubbi.
Premesso che condivido in toto quanto già detto da Cristaudo, lavoro come med. comp. di una società che tra le varie attività include anche come mansione lavorativa con compiti promiscui anche la conduzione di veicoli (sia automezzi- con obbligo per la guida di patente specifica- che motoveicoli per i quali non vige ancora l 'obbligo di una patente).
Il problema che pongo alla vostra attenzione è il seguente: tali persone vengono visitate perchè la mansione dovrebbe comportare la M.M.G.( dico dovrebbe perchè secondo il mio modesto parere è un rischio veramente risibile ), ma a parte ciò che comunque giustifica la visita medica, la conduzione di motocicli dovrebbe essere considerata come rischio specifico della mansione-sec. art. 3 comma 1 lett. l del 626/94 - e di conseguenza anche per tale rischio il giud. di idon. dovrebbe essere formulato oppure l 'idoneità alla guida dei suddetti mezzi non è di nostra competenza? (come già detto personalmente propenderei più per la seconda ipostesi)
2°: ritengo peraltro che se passasse la prima alternativa sarebbe consequenziale,anzi dovrebbe risultare il passo principale, tale fatt. di rischio dovrebbe essere inserito nel doc di valutazione dei rischi ( e non ritengo che l 'azienda a questo sia molto favorevole );
3°ritenete opportuno inserire in preventiva acc. complementari diagnostici anche per tale rischio?
Vi ho detto tutto ciò perchè in realtà perchè sono stato "investito" (visto l 'argomento il termine mi sembra corretto) da una enorme quantità di visite a richiesta del dipend. proprio per l 'idon. alla guida ( ed a volte non è sempre facile oggettivare il quadro clinico perchè molto spesso si basa solo su una soggettività del lavoratore , ad es. stati vertiginosi di ndd ....), ed in tali casi anche l 'azienda ritorna sui suoi passi e coinvolge il med. compet. chiedendo l 'idoneità alla guida.
Ripeto sarebbe nostra competenza questo?
ultima cosa: non sempre il rivolgersi alle asl diventa risolutivo perchè sempre a tale proposito molte persone viste dall 'organo di controllo inviate per idon specifica ex art. 5 legge 300 sono state rimandate al mittente (vedi med. competente)per l 'espressione del giudizio.
scusandomi se mi sono dilungato un pò troppo, sperando peraltro di essere stato sufficientemente chiaro, attendo vostri pareri in merito.
Ritengo, che tutto sommato, quanto è stato esposto sia corretto. Vorrei però portare la vostra attenzione su tutti gli Autisti che svolgono il loro lavoro nelle cave.......e sutti gli Autisti che nella loro storia clinica presentano patologie serie come: diabete, cardiopatie ipertensive,ecc. ecc.; perchè non attuare a questi e quindi a tutti gli Autisti la sola VISITA Preventiva, lasciando la PERIODICA, per i casi in cui occorre veramente esiste un rischio tabellato od una patologia seria da verificare?
Armando-pi
concordo sul fatto che gli addetti alla guida di autoveicoli debbano essere, qualora ci siano motivi validi o su sintomi riferiti, avviati alla commissione prefettizia per la verifica della idoneità alla guida.
tuttavia è stata recentemente emanata la legge 30 marzo 2001 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati) che, all 'art 15 bandisce l 'uso di alcol nelle attività lavorative a rischio che dovranno essere definite da apposito decreto. tale articolo demanda al m.c. l 'effettuazione dei controlli alcolimetrici. se, come sarebbe logico, gli addetti alla guida saranno inseriti fra le attività a rischio, si introdurrebbero i relativi controlli sui lavoratori (anche se non è chiaro leggendo l 'articolo se il m.c. "possa" o "debba" svolgere controlli alcolimetrici e se tali controlli devono essere solo laboratoristici o includono anche la visita medica.
a mio parere un autista di mezzi come camion e auto che non sia esposto ad alcun rischio specifico non deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria; puo ' invece essere sottoposto alla sorveglianza solo il conduttore di mezzi di cantiere (esacvatori, pale meccaniche ecc.) in quanto in tal caso sussiste il rischio rumore e quello vibrazioni (terreni sconnessi). Mi risulta infatti che tutti gli latri mezzi che si muovono su strada hanno valori di rumore e vibrazioni total body da non richiedere sorveglianza sanitaria. Qualora un autista venga sottoposto a sorveglianza sanitaria per rischio specifico (ad. es. color che eseguono anche carico e scarico del mezzo), la sorveglianza sanitaria deve essere riferita solo a tale fattore di rischio; in sintesi: il Medico Competente non ha dato alcuna patente all 'autista e percio ', con un eventuale giudizio di non idoneita ', non la puo ' revocare; non mi sembra inoltre che tra i nostri compiti vi sia anche quello di una sorta di delazione nei confronti del Prefetto che concede la patente; al massimo, se il datore di lavoro ritiene che quell 'autista non sia piu ' idoneo, ne puo ' richiedere la valutazione alla ASL, ma non al medico competente.
Saluti
Ferdinando Masala
Pienamente d 'accordo: in mancanza di rischi specifici regolati dalle normative,l 'autista non deve essere sottoposto a sorveglianza. VI immaginate cosa accadrebbe in caso di giudizio di non idoneità o idoneità con limitazioni rilasciato a un autista che ha appena ricevuto l 'OK dalla commissione patenti ?
il mio pensiero è che la concessione (anche recente) del rinnovo della patente, in caso di dubbi, non ci esenta dall 'intervenire con una certificazione di eventuale limitazione (mai di non idoneità però, per la quale è prudente rivolgersi alle istitutzioni). Chi rilascia la patente non può sapere l 'uso che di tale patente sarà fatto (tratte breve, tratte lunghe o addirittura internazionali, guida notturna?). Io cercherei, ma solo qualora non si riesca a mediare le esigenze aziendali e del lavoratore (anche se questo non è il massimo e non andrebbe neanche detto) il parere della commissione prefettizia. Circa l 'obbligo o meno delle visite mediche, la mia esperienza è limitata a degli autisti di linee turistiche che movimentano carichi (bagagli, ed anche pesanti e velocemente)e pertanto li sottopongo a visita.
Ritengo utile proporre le seguenti considerazioni:
1. La patente di guida abilita alla conduzione di un veicolo a motore ma non conferisce automaticamente l’idoneità specifica alla mansione di autista. Non si tratta solo di una affermazione basata sul buon senso. Per quanto riguarda, ad esempio, i conducenti di mezzi di trasporto pubblico esiste un normativa che prescrive l’accertamento (ulteriore rispetto a quello per il conseguimento della patente) di specifiche condizioni relative non solo alla sicurezza (quali l’acuità visiva) ma anche allo stato di salute dell’interessato (viene addirittura prescritta l’esecuzione di una radiografia del rachide lombare).
2. Se si adotta una visione “tabellare” del 626 risulta obiettivamente difficile individuare la “voce” cui fare riferimento per l’esecuzione di accertamenti sanitari sugli autisti da parte del MC: dovremo rassegnarci a sottoporre a sorveglianza sanitaria impiegati che passano qualche ora a lavorare in ufficio con un PC e a trascurare guidatori di autoarticolati con orari i lavoro su strada prolungati spesso oltre le canoniche otto ore.
3. Mi pare tuttavia che il 626 non possa essere semplicisticamente interpretato come l’aggiunta di alcune voci alla famigerata tabella del 303/56. In realtà esso prescrive al datore di lavoro di valutare i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori e, conseguentemente, di assegnare la mansioni ai lavoratori tenendo conto del loro stato di salute e della sicurezza (NOTA: non dice della loro sicurezza). E’ evidente che quest’ultimo precetto non può essere rispettato senza provvedere ad un accertamento dello stato di salute del lavoratore in relazione alla mansione assegnata, valutazione che deve avere come punti di riferimento la tutela della salute del lavoratore e della sicurezza.
In concreto, se la valutazione dei rischi evidenzia che ad una determinata mansione (nel caso quella di autista) sono associati potenziali rischi per la salute del lavoratore o per la sicurezza il DDL deve valutare l’idoneità del lavoratore (ossia deve farla valutare dal MC) alla specifica mansione. Da parte sua il MC esegue la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge: quello soprariportato mi pare appunto un caso previsto dalla legge (anche se sono cosciente del fatto che autorevoli magistrati milanesi sono di altro avviso).
4. Se poi il MC individua non solo controindicazioni alla mansione di autista ma addirittura assenza dei requisiti per la patente mi sembra che non debbano esistere dubbi su cosa fare. Non è piacevole, ma non sta scritto da nessuna parte che fare il MC debba necessariamente essere piacevole
Salve a tutti.
Visita preventiva in autista, che verosimilmente usa "sostanze".
Cosa fare ?
Fausto
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