Qualcuno mi può aiutare per quanto riguarda la normativa in oggetto e sull 'applicazione del D.lgs n° 66 dell 'aprile 2003?
la normativa di riferimento per il lavoro notturno è il DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n.532 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21- 01- 2000). Ti mando un indirizzo dove rapidamente lo puoi consultare: http://www.cislcomo.ust.it/docume.../leggi/doc/dl-vo_532-26-11-99.htm
Se ti può essere utile ti invio un aggiornamento sul problema che verrà inviata alle ASL Lombarde:
Novità legislative in materia di lavoro notturno
Premessa
Negli ultimi decenni il lavoro a turni e notturno è diventato un importante fattore dell’organizzazione del lavoro volto ad incrementare la produttività e la competitività delle aziende ed è pertanto esteso a gran parte dei settori lavorativi.
La terza indagine europea sulle condizioni di lavoro, condotta nel 2000 dalla Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, il 18,2% della forza lavoro europea è coinvolto nel lavoro notturno. L’Italia risulta, sulla base di dati ISTAT riferiti all’anno 1997, sostanzialmente in linea con la media europea (il 20% della forza lavoro è coinvolto nel lavoro notturno). Scorporando tale dato per il nord Italia si evidenzia che i lavoratori coinvolti nel lavoro notturno sono il 21.3% nel “Nord-Ovest” ed il 17% nel “Nord-Est”.
Legislazione Nazionale
Legge 19 gennaio 1955 n. 25 (Disciplina dell’apprendistato): l’articolo 10 vieta il lavoro notturno (svolto tra le ore 22 e le ore 6) agli apprendisti;
Legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela dei bambini e degli adolescenti – così come modificata dai D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 e 18 agosto 2000 n. 262): la definizione del termine “notte” si ritrova nell’articolo 15 (periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo fra le ore 22 e le ore 6 ovvero tra le ore 23 e le ore 7). Vi si stabilisce il divieto in via di principio del lavoro notturno per i minori. L’articolo 17 definisce che, nel caso il minore abbia un’età superiore ai 16 anni, si possa fare eccezione al divieto in caso di forza maggiore e solo eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario. Sono infine previste deroghe particolari, fino alle ore 24, per attività particolari.
Legge 5 febbraio 1999 n.25: l’articolo 17 abolisce il divieto di lavoro notturno per le donne con l’importante eccezione del periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno d’età (divieto di lavoro dalle ore 24 alle ore 6 – vedi anche il D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, art 53 ed il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 11).
Novità Legislative
La materia risultava normata dal D.Lgs. 532/99 “Disposizioni in materia di lavoro notturno a norma dell’art. 17, comma 2 della Legge 25/99”.
Il recente D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orari di lavoro” ha introdotto alcune novità inerenti il lavoro notturno abrogando il D.Lgs. 532/99 per quanto si evince dall’articolo 19, comma 2: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio” .
L’articolo 11, comma 1 prevede che l’inidoneità al lavoro notturno possa essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche (e quindi i Servizi di Prevenzione e Salute negli Ambienti di Lavoro); L’articolo 14, comma 1 dispone che i controlli preventivi e periodici siano adeguati al rischio secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi: a questo riguardo si deve fare menzione anche all’art. 5 del D.Lgs. 532/99 che prevedeva l’obbligo di accertamenti preventivi e periodici (ogni due anni); l’articolo 15 comma 1 prevede il diritto del lavoratore alla assegnazione a mansioni diurne equivalenti, se esistenti e disponibili, per sopraggiunta inidoneità al lavoro notturno accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche.
L’articolo 14 commi 2,3,4 prescrive le misure di protezione personale e collettiva specifiche per tale fattore di rischio.
L’articolo 12, comma 2, infine, ribadisce l’obbligo, per il datore di lavoro, di informare per iscritto la Direzione provinciale del Lavoro – Settore ispezione del lavoro, con periodicità annuale, circa l’esecuzione di lavoro notturno (obbligo per altro già previsto dal D.Lgs. 532/99, articolo 10).
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