Il portale del Medico del Lavoro Competente

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

semplicemente scandaloso

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 2311 volte.

tcam

tcam
Provenienza
Firenze
Professione
Medico Competente
Messaggi
655
  • semplicemente scandaloso
  • (18/01/2014 16:52)

http://sicurezzasullavoro.inail.i...zza/DettaglioNews/UCM_116474.html

Medici indolenti & Aziende Netgroup
https://www.facebook.com/retemedicicompetenti/

Mediconosherpa

Mediconosherpa
Provenienza
Pistoia
Professione
Medico Competente
Messaggi
243
  • Re: semplicemente scandaloso
  • (18/01/2014 18:06)

Giusto per sapere se continuare ad interessarci della questione o se dedicarci alla pesca con la mosca…

Mediconosherpa



Alla cortese attenzione Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di ....

Oggetto: Obblighi derivanti da norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a carico dei medici del lavoro e medici competenti iscritti a codesto Ordine.

Con la presente invito Codesta Spettabile Presidenza a prendere in considerazione ed approfondire una condizione che caratterizza i medici del lavoro/medici competenti, come effetto di quanto disposto dall’art. 40, comma 1, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; tale disposizione prevede che il medico competente invii entro il 31 marzo di ogni anno, una serie di dati destinati ai servizi competenti per territorio, come ulteriormente precisato nel Decreto Ministero Salute 6 agosto 2013, art. 1 comma 1:
"1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l'allegato II del presente decreto”.
E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 40 comma 1 (D.Lgs 81/08 art. 58, comma 1, lettera e)

Pur volendo ammettere una qualche possibilità di uso "statistico" dei dati derivanti da tale obbligo, e sottolineato il fatto che eminenti esponenti del mondo medico scientifico ne hanno evidenziato la nessuna utilizzabilità in campo epidemiologico, si fa presente che tale obbligo risulta esclusivo per i medici competenti rispetto a tutto il rimanente corpo medico, e peraltro costituisce un onere esclusivo dei medici competenti italiani non avendo corrispettivo nelle libere professioni, anche non mediche, di nessun altro Paese Europeo, e ciò pur in presenza di un’unica normativa comunitaria in materia, rimangono oscuri numerosi aspetti di tale obbligo e resta non del tutto comprensibile la motivazione per cui sia in capo al medico (con regime sanzionatorio) la trasmissione di dati in parte già noti ai destinatari delle comunicazioni (INAIL ed INPS per infortuni e malattie professionali e numero di lavoratori assicurati per azienda) e per la restante parte completamente disponibili nelle aziende delle quali tali dati delineano le condizioni operative e di rischio (ragione sociale, numero di occupati, numero di soggetti sottoposti ad accertamenti sanitari, mansioni, ripartizione di genere, etc.), anche a seguito delle comunicazioni scritte delle attestazioni di idoneità che il medico competente rilascia con le modalità previste.

Di queste “notizie note” viene richiesta la collazione al medico tramite richiesta alle aziende dalle quali ha incarico, attività che, pur se di mera segreteria, risulta ostica, indaginosa ed onerosa, che impegna una notevole quantità di tempo professionale per un compito meramente burocratico e compilativo; tale materiale deve essere successivamente trasmesso "ai servizi competenti per territorio" (DM 6 agosto 2013 art. 1 comma 1), ma ad oggi non risulta del tutto chiarito se tale invio possa essere effettuato direttamente ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL o all'INAIL tramite autenticazione del medico su portale appositamente predisposto; tale condizione di indeterminatezza della modalità di trasmissione dei dati è attualmente aggravata dalla precaria efficienza del portale realizzato da INAIL, raggiungibile in modo discontinuo ed imprevedibile, con frequenti periodi prolungati di totale blocco, con conseguente impossibilità per il medico di ottimizzazione e razionalizzazione dei tempi di utilizzo del portale effettivamente dedicabili a tale opera amministrativo-burocratica, che risulta talmente indaginosa al punto che può necessitare nel suo insieme e in relazione al numero di aziende in carico al medico competente, anche di intere settimane di estenuante attività continua “on line”.

Tale imposizione, che il medico vive come mortificazione professionale, non prevede tuttavia obblighi di trasmissione al medico dei dati da parte delle aziende che ne sono detentrici, creando quasi sempre condizioni di disagio, e potenzialmente anche di conflitto, tra medico e azienda; infine l’attività sopra descritta non considera corrispettivi economici per il medico, salvo intese tra le parti di difficile ottenimento anche in ragione della totale asimmetria dell’obbligo e del conseguente regime sanzionatorio, previsti entrambi solo per il medico.

Richiedo pertanto con la presente una attenzione particolare per tale impropria condizione determinante grave disagio che affligge gli iscritti a Codesto Ordine dei Medici, che a parere di chi scrive richiede un approfondimento da parte di Codesta Presidenza in quanto determinata, almeno in via ipotetica, da un’ “iniziativa tendente ad imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale” (art. 2 Codice Deontologico), così come un accurato esame delle possibili ulteriori situazioni di contrasto con altre disposizioni e contenuti del vigente Codice Deontologico, per poter di conseguenza valutare se fosse necessario intraprendere eventuali azioni di tutela e salvaguardia dell’immagine professionale, previste dalle Norme vigenti come competenza Istituzionale di codesto Ordine.

In attesa di un cortese riscontro alla presente, invio i miei saluti.

Dott. Pinco Pallino Iscritto n°00001

carlpam

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Padova
Professione
Medico Competente
Messaggi
1009
  • Re: semplicemente scandaloso
  • (18/01/2014 19:59)

Continuo a sentire il silenzio più assordante su questo e altri problemi di DIGNITA' DEL MEDICO COMPETENTE che libero professionista è costretto a pratiche inutili ed obsolete con modalità frutto ( il giudizio è una semplice diagnosi clinica e - anche - un giudizio politico) di una mentalità paranoide ove non di un bizantinismo burocratico annidatosi con prebende sostanziose nei meandri dei Palazzi romani

il gruppo di lavoro ha qualche risultato o ci stanno prendendo ...in giro?
SE POI MANCANO I MEZZI TECNICI PER L'OBBLIGO DEMENZIALE COME POTREMMO ESSERE ACCUSATI DI INADEMPIENZA ?

SPEDIAMO LETTTERE A TUTTI GLI ORDINI DEI MEDICI A TUTTI I PARLAMENTARI ( COMMISSIONE SANITà) ALL'INAIL INADEMPIENBTE E ALLA MAGISTRATURA !!!!

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti