Le aziende che presentano all' INAIL la richiesta di riduzione del premio assicurativo devono compilare il modello OT 24 e puntualmente mi chiedono di fare la mia parte. Vorrei chiedere il parere dei colleghi circa la congruità/legittimità delle richieste e della relativa documentazione probante che vorrebbe definire virtuoso il nostro operato, o di contro inadempiente.
Inserisco la SEZIONE D relativa alla SORVEGLIANZA SANITARIA, oggetto di discussione, non me ne voglia chi la conosce bene.
Intervento D-1: “Il medico competente ha visitato gli ambienti di lavoro, congiuntamente a
RSPP e RLS/ RLST, almeno due volte nell’anno e ha redatto i relativi verbali di sopralluogo”.
L’intervento si intende realizzato se il medico competente ha effettuato congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) la visita degli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno; a seguito della visita deve essere stato redatto il verbale firmato da tutti coloro che hanno preso parte al sopralluogo.
Documentazione ritenuta probante:
o Verbali di sopralluogo (almeno 2) datati e firmati da medico competente, RSPP, RLS/RLST
relativi all’anno solare precedente quello di presentazione della domanda
Intervento D-2: “Il medico competente ha integrato la cartella sanitaria dei lavoratori raccogliendo informazioni anamnestiche dal medico di famiglia del lavoratore in merito alle patologie in atto o pregresse, alle invalidità, alle terapie in corso”.
L’intervento si intende realizzato se il medico competente ha completato la cartella sanitaria dei lavoratori reperendo informazioni anamnestiche dai medici di famiglia degli stessi lavoratori.
Documentazione ritenuta probante:
o Dichiarazione attestante la raccolta di informazioni anamnestiche dai medici di famiglia dei
lavoratori a firma e timbro del medico competente, riferita all’anno solare precedente quello di presentazione della domanda
Intervento D-3: “Il medico competente ha acquisito dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l’azienda”.
Documentazione ritenuta probante:
o Documento con l’elaborazione ed analisi dei dati epidemiologici del territorio e del comparto
produttivo, riferito all’anno solare precedente quello di presentazione della domanda oppure dichiarazione a firma e timbro del medico competente contenente la fonte dei dati, relativa all’anno solare precedente quello di presentazione della domanda
Intervento D-4: “L’azienda dà attuazione ad un accordo/protocollo con un’azienda sanitaria locale per la prevenzione dell’insorgenza di malattie nei lavoratori diverse da quelle professionali”.
L’intervento si intende realizzato se l’azienda documenta la stesura e l’attuazione di una procedura operativa con una ASL del territorio finalizzata alla diagnosi preventiva dell’insorgenza, nei lavoratori dipendenti, di patologie diverse da quelle collegate alla mansione professionale (esempio: ipertensione arteriosa, neoplasia mammaria, diabete mellito tipo 2, ecc.)
Documentazione ritenuta probante:
o Accordo/Protocollo con l’azienda sanitaria locale
o Report delle attività programmate e degli accertamenti diagnostici effettuati, riferiti all’anno
solare precedente quello di presentazione della domanda
Intervento D-5: “L'azienda, per i casi non previsti dalla legge, è dotata di defibrillatore e gli addetti alla squadra di primo soccorso hanno effettuato un corso BLSD (Basic Life Support – early Defibrillation)”.
Documentazione ritenuta probante:
o Dichiarazione firmata che attesti che l’azienda non rientra tra quelle per cui l’adozione è
obbligatoria per legge.
o Ricevuta d’acquisto dei defibrillatori, anche se con data precedente all’anno solare
precedente quello di presentazione della domanda
o Elenco dei partecipanti al corso BLSD con copia degli attestati rilasciati, riferito all’anno
solare precedente quello di presentazione della domanda e documentazione attestante
l’aggiornamento annuale del personale formato
o Procedura di controllo dell’efficienza e delle tecniche di intervento per l’uso del
defibrillatore
Intervento D-6: “L'azienda ricorre a strumenti o a metodiche curative come la telemedicina”.
L’intervento si intende realizzato se l’azienda è dotata di una propria piattaforma.
Non si intende realizzato se l’azienda usufruisce dei servizi di telemedicina offerti da altro ente/struttura esterna.
Sono escluse le aziende sanitarie e le strutture ambulatoriali e ospedaliere.
Documentazione ritenuta probante:
o Descrizione per l’implementazione del sistema di telemedicina applicato nell’azienda
(piattaforme tecnologiche dedicate) e per l’acquisto dei database relazionali.
o Elenco dei servizi di telemedicina
o Report delle tecniche mediche ed informatiche applicate per la trasmissione dei dati sanitari a
distanza
o Statistica dei casi trattati tra il personale dipendente dell’azienda, relativo all’anno solareprecedente quello di presentazione della domanda.
Per il D1 direi non ci sono problemi: al di là di favorire l'azienda nell'ottenimento della riduzione, fare un sopralluogo(o sopraluogo..si può scrivere anche con una elle..)serio, in più, non fa male.
D2: non ha senso, attualmente. Al di fuori di situazioni di amicizia personale, oggi non esiste alcuna procedura o protocollo per rendere attuabile questo principio che, peraltro, sarebbe più che doveroso ed è anche previsto espressamente dal codice deontologico e dal codice ICOH.
D3 Come sopra, anzi peggio! Tra l'altro il SINP (chi era costui?) dovrebbe servire, tra le altre cose, proprio a questo. Tranne qualche lodevole eccezione da parte di alcune (pochissime) ASL, il resto è buio pesto (assonanza...).
D4, come sopra, non mi dilungo oltre.
D5. Problema complesso e meritevole di discussione seria. Messa così, al di là dell'aspetto emotivo, serve solo come incentivo all'acquisto dei defibrillatori e all'addestramento del personale all'uso (coi corsi che sono fatti, per legge, solo dal 118). Cosa c'entri poi con la sorveglianza sanitaria...
D6. Come D5...anzi peggio, nel senso che almeno il defibrillatore non c'entra con la sorveglianza sanitaria ma almeno in via di principio c'entra con l'emergenza...ma la telemedicina? A meno che non si faccia rientrare in questo il fatto che il medico competente usi la rete per trasmettere giudizi, esami ecc.
Infine, ciò che trovo singolare è che si mettano voci "improvvise" non presenti l'anno precedente e che, pertanto, pressoché nessuno potrà sfruttare, se non per assoluto caso, per non pensare male. Non sarebbe più onesto dire oggi, nel 2014 che chi vorrà ottenere la riduzione nel 2015 dovrà fare queste e queste cose, e poi metterle nell'OT24 da compilare nel 2015?
Ringrazio Bernardo per l'attenta analisi, esauriente ancorché unica.
Circa la congruità/legittimità delle richieste e della relativa documentazione probante che vorrebbe definire virtuoso il nostro operato, o di contro inadempiente ( di cui SUPERGABRI si interroga e provoca ( absit iniuria verbis) la mia analisi oltre a quella attenta ed esauriente di Bernardo agggiungo qualche rifelssione ed immagino che chi legga questo thread abbia sottomano il modulo di domanda OT24 e il file “documentazione probante”
1) Intervento B-3: PREVENZIONE E PROTEZIONE" “Per le aziende fino a 15 lavoratori: la riunione periodica di cui all’art.35 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. viene effettuata almeno 1 volta l’anno senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST”.
1) Per le aziende fino a 15 lavoratori, l’intervento si intende realizzato se la riunione periodica di cui all’art.35 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., è stata effettuata almeno 1 volta l’anno senza necessità di specifica richiesta da parte del RLS/RLST. Il numero dei lavoratori va riferito all’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda e calcolato sulla base del D.Lgs. 81/2008.
2) documentazione probante allegata :
ALL 1.: Verbale della riunione periodica (datato e firmato da tutti i partecipanti) relativo all’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.
ALL2 : Elementi documentali da cui si evinca la programmazione annuale della riunione, indipendente da specifiche richieste del RLS/RLST ( ALL 2 CONVOCAZIONE)
ALL 3 : Elenco dei lavoratori relativi all’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.
2)
INTERVENTO D-1: “IL MC VISITE ALMENO 2 VOLTE L'AZIENDA/AMBIENTI LAVORO con RSPP RLS con verbale sottoscritto NESSUNA OOSSERVAZIONE )
3) INTERVENTO D-2: “IL MC INTEGRA LA CARTELLA SAN .raccogliendo le anamnesi dal M di F.
non sempre fattibile per scarso o nullo rapporto col MdF ancorchè auspicabile ( di solito con piccole o micro attitivà) é più facile se si predispone un modello da compilare brevemente
ALL1 doc probante : Dichiarazione del MC attestante la raccolta anamnestica he dai MdF
4) INTERVENTO D-4: “L’AZIENDA ATTUA UN ACCORDO/PROTOCOLLO CON ASL per MAL non PROFESSIONALI”.
(oltre al buio pesto come dice Bernardo) mi chiedo quale vantaggio vi sia in tale pratica: ad
aumentare il numero di esami e scrennig IMPROPRI ?
5) INTERVENTO D-5: “L'AZIENDA, (in casi non previsti) È DOTATA DI DEFIBRILLATORE ecc
Intervento “Indotto dalla morte in campo del calciatore MOROSINI per cardiomiopatia ventri-
colare destra aritmogena (ARVD), INCIDENZA 1/100MILA ( ma l'epidemiologia serve? e l'INAIL la conosce?) AED + corso BLSD. I costi complessivi escludono una applicazione pratica .
Concordo con BERNARDO. (serve solo come incentivo all'acquisto dei defibrillatori)
6) INTERVENTO D-6 “strumenti o metodiche CURATIVE (sic!)come la telemedicina “ che ci'azzecca?
A meno che non si faccia rientrare in questo il fatto che il MC usi la rete …..(concordo) ma aggiungo che ciò accade perchè l'ignoto estensore Inail lo fa a casaccio, anziché usare logiche coerenti di progettazione e programmazione di INTERVENTI MIGLIORATIVI rispondendosi alla domanda “cosa fa migliore la sicurezze e la salute in fabbrica ? “ come ad esempio RIDURRE IL RUMORE con dislocazione diversa di macchinari o proteggendo con pannelli fonoassorbenti invece che ricorrere solo e soltanto a cuffie e tappi o come migliorare l'uso dei DPI ( penso alle scarpe “antinfortunistiche”mal adeguate al rischio specifico
la sezione A del modulo “L'azienda ha adottato o mantiene un comportamento socialmente responsabile secondo i principi della Responsabilità Sociale, sinteticamente evidenziato dalle dichiarazioni rilasciate dall'azienda stessa nel questionario di cui all'Allegato I, ed ha conseguentemente attuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (RS d'Impresa :La responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società definizione della Commissione Europea,(2011) richiede maggiore adesione ai principi promossi dalle organizzazioni internazionali come l'OCSE e l'ONU ) ( se confrontiamo con la realtà, queste righe ci paiono essere ambientate nell'Iperuranio platonico )
INTERVENTO B-4 NELLE AZ (fino a 10 LAV) redatto il DVR ( escluso quelle Az ove è obbligatorio) il modulo è redatto a fine novembre /dicembre ( presumo) dunque si dovrebbe sapere che l'autocertificazione era valida fino maggio o no? Riporto ancora quello che dice Bernardo
Infine, ciò che trovo singolare è che si mettano voci "improvvise" non presenti l'anno precedente e che, pertanto, pressoché nessuno potrà sfruttare, se non per assoluto caso, per non pensare male. Non sarebbe più onesto dire oggi, nel 2014 che chi vorrà ottenere la riduzione nel 2015 dovrà fare queste e queste cose, e poi metterle nell'OT24 da compilare nel 2015?
Termino con la considerazione che l'OT 24 (indicato da una legge dello stato) sia applicato come al solito facendo proliferare carte, dichiarazioni probanti, scontrini, incoerenze nei testi o fantasiose indicazioni alla moda ecc. ignorando principi fondamentali di buona amministrazione
cui prodest ? Non certo alle aziende che pur vorrebbero vedersi applicarti gli sconti e che si ripagherebbero tutto o in parte la prevenzione ( in senso lato) sapremo fare.
mi spiegate , dal punto di vista pratico, cosa deve fare un M.C. per ottemperare al punto D3?
ussantapace...
Ma guardate che per accedere al beneficio di riduzione del premio non si devono mica fare le crocette su tutto!
Se andate a controllare la domanda, leggerete che ci sono la bellezza di 13 (dalla A alla O)capitoli di argomento diverso, con delle domande nell'argomenoa CIASCUNA delle quali è assegnato un punteggio. "Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione della sezione A per la quale è sufficiente selezionare un solo intervento." (cit. dalla domanda) . Adesso, vi faccio un esempio:
capitolo A - INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI
ipotizziamo niente, perchè i vari SGSL valgono da soli i 100 punti necessari, ma non basta siano solo in quella parte.
Capitolo B- PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) ha partecipato attivamente alla valutazione dei rischi fornendo il proprio contributo per l’elaborazione del relativo documento.= 30 punti
Il datore di lavoro ha coinvolto i lavoratori nelle fasi di individuazione, valutazione e gestione dei rischi, ad esempio applicando specifiche procedure = 30 punti
Capitolo C - ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI
L’azienda ha effettuato sulla rete antincendio e/o sulle relative apparecchiature fisse e/o mobili, prove, controlli e manutenzione con cadenza superiore a quella prevista dalla legislazione = 30 punti
Capitolo D - SORVEGLIANZA SANITARIA
Il medico competente ha visitato gli ambienti di lavoro, congiuntamente a RSPP e RLS/ RLST, almeno due volte nell’anno e ha redatto i relativi verbali di sopralluogo.= 30 punti
Capitolo E - FORMAZIONE
L’azienda attua una procedura per la verifica nel tempo dell’efficacia della formazione. = 50 punti
Capitolo F - INTERVENTI CONNESSI ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Nei riguardi dei lavoratori con specifiche tipologie contrattuali l’azienda attua una procedura specifica per la verifica dell’apprendimento delle procedure di lavoro e di emergenza e per la verifica del corretto comportamento riguardo a tali procedure.= 40 punti
Capitolo G - GESTIONE DEI CONTRATTI D’APPALTO E/O D’OPERA
L’azienda adotta una procedura che prevede il controllo del rispetto delle regole e/o procedure aziendali e delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte degli appaltatori e subappaltatori. A livello contrattuale devono essere previste esplicite sanzioni per il mancato rispetto di tali procedure, regole e/o norme di legge che, in caso di reiterate violazioni o nei casi più gravi, possono dar luogo alla rescissione dello stesso.= 40 punti
Come vedete, ci sono proprio tanti ma tanti modi per arrivare a 100, anche senza avere un SGSL certificato. Con quello che ho riportato sopra, cose abbastanza normali in quelli che sono riusciti a restare aperti sino ad oggi, sono addiritura 250 punti. E quindi, in pura teoria, anche senza i due sopralluoghi del MC che valgono 30 punti si ha diritto lostesso alla riduzione.
Non è un concorso, che vince chi fa più punti: sopra 100, tutti hanno diritto.
E non ho scritto una parola su tutte le altre domande nè sugli altri capitoli.
Fatemi capire: I consulenti dei vss. clienti credono che la gestione della sicurezza sia tutta o quasi in capo al MC ? se è così, fatevi raddoppiare il compenso, almeno. E ci aggiungessero almeno la metà di quello che danno al consulente per l'OT24...
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
In effetti noi applichiamo una tariffa calcolata sull'ammontare dello sconto.
Il punto è che il DL si aspetta che le crocette si mettano senz'altro sulla sezione D della sorveglianza sanitaria, diversamente gli potrebbe sorgere il dubbio (indotto?) che il MC abbia fatto tutto il "dovuto".
Ora i due sopralluoghi/anno che secondo il modello OT 24 io dovrei fare insieme al RSPP e RLS sono un evidente riferimento al "coso" 81 prima versione. Con la normativa vigente, il MC stabilisce la periodicità dei sopralluoghi in base alla valutazione dei rischi ( e aggiungo alla sua personalissima necessità di approfondire le questioni che via via si presentano), ma una cadenza diversa dall'annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi e potrebbe far pensare che l' azienda sia meno virtuosa piuttosto che lo sia di più il MC.
Ancora a causa di quel modello mi dovrei giustificare perché non raccolgo l' anamnesi dal medico curante : ebbene, io visito il lavoratore e la chiedo all' interessato , addirittura devo fargli firmare che ha detto il vero...pretendere ulteriore conferma dal medico curante mi sembra offensivo nei confronti del paziente e lesivo del nostro rapporto. Posso riservare questo trattamento a mia discrezione ai casi dubbi o complessi, non è e non può essere la regola.
L' INAIL ha aggiunto voci come il defibrillatore e la telemedicina e non ha tolto i refusi, che potrebbero creare malintesi.
E l' assicurazione, di fronte al vistoso calo degli infortuni dell' azienda e del settore di appartenenza, non dovrebbe diminuire il premio comunque, invece di calare dall' alto questo beneficio riservato ai pochi scaltri?
Ma, infatti, refusi e cose strane a parte, lo sconto sul premio (che scatta comunque anche al calo degli infortuni così come aumenta all'aumento secondo lo schema bonus-malus) viene fatto per chi fa "cose in più" rispetto agli obblighi di legge. Questo concetto deve sempre essere fatto presente ai datori di lavoro. Nei contratti, convenzioni ecc. in occasione della nomina, è bene specificare che le prestazioni riguardano quelle previste dalla legge, e poi mettere una clausola specifica "per quanto non previsto, a richiesta del datore di lavoro" con relativa tariffa (oraria, forfettaria ecc.)
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