Il protocollo da adottare in corso di visita preventiva in fase preassuntiva DEVE essere coerente con i rischi presenti nella mansione?
Mi spiego meglio. Ho visto che il M.C. di una azienda che ho ereditato era solito far effettuare, in corso appunto di visita preventiva in fase preassuntiva,a lavoratori con mansione di impiegato, oltre naturalmente al visiotest anche una batteria di analisi ( glicemia, emocromo, azotemia, ecc..). Quest'ultima cosa mi sembra una boiata pazzesca. Concordate?
clamagio2@tin.it il 23/01/2014 10:29 ha scritto:
Il protocollo da adottare in corso di visita preventiva in fase preassuntiva DEVE essere coerente con i rischi presenti nella mansione?
Mi spiego meglio. Ho visto che il M.C. di una azienda che ho ereditato era solito far effettuare, in corso appunto di visita preventiva in fase preassuntiva,a lavoratori con mansione di impiegato, oltre naturalmente al visiotest anche una batteria di analisi ( glicemia, emocromo, azotemia, ecc..). Quest'ultima cosa mi sembra una boiata pazzesca. Concordate?
E' una boiata pazzesca, concordo
Anche io voto "boiata pazzesca".
Se il precedente MC ci guadagnava sugli esami perché li faceva fare a qualcuno dei suoi "amici" non è affatto una boiata ... è la regola!
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
ma se un M.C. elabora un protocollo ridondante, con accertamenti che hanno poco a che vedere con i rischi da esposizione, puo' essere sanzionato dall' O.d.V?
clamagio2@tin.it il 26/01/2014 09:45 ha scritto:
ma se un M.C. elabora un protocollo ridondante, con accertamenti che hanno poco a che vedere con i rischi da esposizione, puo' essere sanzionato dall' O.d.V?
volendo, direi proprio di si:
D.Lgs. 81/2008 art.25 (obblighi del medico competente)
c.1 lett b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
il presente comma è sanzionato con arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro (art.58 co 1 lett b)
Uhm...direi che eticamente è sicuramente condannabile, ma giuridicamente la vedo dura. Le sanzioni vengono comminate per violazione dell'obbligo, e l'obbligo è quello di "programmare ed effettuare". Per cui concretamente il medico competente potrà venire sanzionato se "non programma" e/o "non effettua", oppure se programma ed effettua accertamenti sanitari non connessi al rischio. Difficile sostenere in tribunale un'accusa, qualora il medico abbia "ecceduto", cioè abbia programmato ed effettuato accertamenti connessi al rischio, ma abbia "largheggiato" programmandone e/o effettuandone qualcuno "ridondante".
"... ed effettua accertamenti sanitari non connessi al rischio."
è quello a cui volevo far riferimento io; del resto il post era stato aperto facendo riferimento ad esami ematochimici prescitti in impiegati addetti al VDT: difficile sostenere e dimostrare che siano esami mirati al rischio.
Quello che intendevo dire è se effettua "solo" accertamenti non connessi al rischio.
Se, nel caso degli impiegati, effettua accertamenti sanitari corretti (mirati agli occhi e all'apparato muscoloscheletrico) e ci aggiunge, ad esempio, il classico "emocromo con formula" ovviamente non è corretto, non è etico, ma sul piano normativo non è sanzionabile. Una sanzione infatti, per essere comminata, deve riguardare un reato espressamente previsto dalla legge. Non essendoci un divieto, e nemmeno la classica formula "ed esclusivamente" non si può applicare nessuna sanzione. Chi lo facesse si ritroverebbe perdente in tribunale.
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