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Ancora tutto il 2014 per il punteggio ECM ! E' già legge !!

Questo argomento ha avuto 10 risposte ed è stato letto 4392 volte.

paolo.ceretto@libero.it

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  • Ancora tutto il 2014 per il punteggio ECM ! E' già legge !!
  • (25/01/2014 09:12)

Commenta questo articolo!

Autore: patrizio madaschi 24/01/2014 (06:52:31)
come si dice nell'articolo stesso il Decreto del Ministero del Lavoro 4 marzo 2009, art 2, comma 2 (Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) recita: “il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina......secondo me quindi i medici competenti hanno ancora tutto il 2014 per adeguarsi all'obbligo formativo, quindi il raggiungimento dei crediti dovrà avvenire entro il 31 /12 /2014,
O mi sbaglio?

aqu1la

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  • Ancora tutto il 2014 per l'ECM ! E' già legge !!
  • (26/01/2014 21:21)

Basta leggere !

aqu1la

abordiga

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  • (27/01/2014 00:05)

Collega Ceretto,
sembra che il DM citato lasci spazi per un recupero degli ECM non acquistati,perdon, acquisiti nel triennio concluso. In realtà rimane aperto il problema del mantenimento dei requisiti(posto che non li si abbia raggiunti) fino al loro recupero completo (quindi i 50 annuali piu quelli da recuperare nel corso del 2014). Il documento della SIMLII che ho postato in DOCUMENTAZIONE infatti non ne parla. Secondo me si risolverà in una proroga di un anno con un "ravvedimento operoso" senza nessuna "decadenza" (per usare un termine di moda)

Andrea Angelo Bordiga

paolo.ceretto@libero.it

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  • Re:
  • (27/01/2014 06:03)

La legge e' chiara : di mantenimento di requisiti se ne parlerà il 31/12/14 !!

aqu1la

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  • (27/01/2014 13:04)

NON "sembra" !!!!!! IL Decreto del Ministero del Lavoro del 4/3/2009 art.2 comma2 è chiarissimo !!!

aqu1la

abordiga

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  • Re:
  • (28/01/2014 18:29)

Ma se sei cosi sicuro perchè hai postato il thread???

Andrea Angelo Bordiga

doctordodo52

Nessun avatar per questo utente
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  • Re: Re:
  • (28/01/2014 19:30)

Ma secondo voi dal 2014 inizia un nuovo triennio con la stessa normativa ECM (150 crediti, 70% specialistici)oppure no ????

paolo.ceretto@libero.it

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  • (28/01/2014 20:33)

Stando alla legge i requisiti si conteranno dal 1/1/2015 ! Nel frattempo qualcuno durante il 2014 spiegherà cosa accadrà al 31/12/2014 per chi non avrà il punteggio necessario ! Chi è a posto con il punteggio per il triennio 11/13 bene , chi no lo è' cercherà di recuperarlo durante il 2014 ..... e vedremo alla fine di quest'anno le decisioni che prenderà il legislatore insieme a noi medici ( Simlii, ANMA,...)

aqu1la

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  • (29/01/2014 20:48)

segui quotidianosanita.it
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Ecm. Dal ministero ecco le regole per i medici del lavoro

L’acquisizione dei 150 crediti Ecm richiesti per il ciclo triennale 2011/2013 potrà essere completata anche nel corso del 2014. Ma entro il 15 gennaio 2015 la certificazione o l’autocertificazione dei crediti dovrà essere trasmessa all'autorità. Pena: la cancellazione dall’elenco nazionale dei medici competenti.

Da Quotidiano Sanità del 29/1/14
29 GEN - Pubblicate sul sito del ministero della Salute le indicazioni per gli adempimenti per il medico competente a conclusione del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013.

Infatti, ricorda il ministero, con la conclusione del ciclo di aggiornamento ECM 2011/2013, secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all’articolo 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competente occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato i 150 crediti previsti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previst

aqu1la

maurizioturbati

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  • (30/01/2014 11:32)

parte mancante dall'intervento del collega:


"Il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, atteso che l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui successivamente a tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, attivate da parte dell’Ufficio, le procedure di verifica per la cancellazione, dall’elenco nazionale, dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale. La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l'indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it."

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