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Quesito

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 2897 volte.

clamagio2@tin.it

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232
  • Quesito
  • (28/02/2014 18:44)

In una società che effettua bonifiche di siti alcuni impiegati, piu' o meno frequentemente, si recano dalla sede centrale ai siti suddetti con mezzo aziendale o proprio o a noleggio per effettuare attività di controllo spesso portando al seguito attrezzature varie. E' corretto assimilarli ad autisti addetti ad attività di trasporto ( hanno la pat.b) e quindi valutare eventuale abuso acuto o cronico di alcol?

abordiga

abordiga
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234
  • Re: Quesito
  • (04/03/2014 12:52)

io userei il buon senso in base a tipo di strumenti, frequenza di spostamenti, km percorsi..

Andrea Angelo Bordiga

redone

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6
  • Re: Quesito
  • (05/03/2014 06:24)

secondo me sì dato che utilizzano il mezzo aziendale, trasportano attrezzature di lavoro e in generale hanno la necessità di spostarsi per poter svolgere la loro mansione.

maurizioturbati

maurizioturbati
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85
  • Re: Quesito
  • (05/03/2014 08:26)

Il problema si pone in quelle situazioni ove non è prevista chiaramente la mansione di "autista" ma che comunque comporta l'uso di mezzi aziendali. Per evitare problemi in seguito, sarebbe opportuno inserire un aggiornamento nel DVR ove vengono esplicitate di concerto con il DDL, RSPP, RLS e MC tutti i passaggi delle procedure successive in merito ai rischi contro terzi, individuando le mansioni a rischio ove non siano chiaramente individuabili dall'allegato CUSR 16 3 2006, sia per gli eventuali controlli alcolimetrici (legge 125/01) sia per l'alcoldipendenza. Per esempio si può inserire una procedura che preveda in caso di etilismo acuto manifesto di chiamare il 118, oppure se il MC preferisce, una procedura che preveda la sua chiamata per valutare con l'etilometro lo stato di ebbrezza, le eventuali mansioni alternative, si può stabilire una programmazione di informazione, formazione sui rischi alcol correlati, si può stabilire una periodicità di visite a discrezione con adeguata motivazione, un protocollo sanitario mirato facendo riferimento alle normative regionali ove presenti.. Comunque dovrebbe essere tutto scritto sul DVR ottemperando da parte nostra alla collaborazione VR , e coinvolgendo le responsabilità degli altri attori della sicurezza.

Giannini

Giannini
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  • Re: Quesito
  • (05/03/2014 18:13)

Provv. 16/03/06 art. 8 comma a): addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B,C,D,E......
E qui si apre la querelle....mi chiedo: perchè nel titolo del Provvedimento si parla di "attività lavorative che comportano particolari rischi...etc.etc." e non di mansioni (come nella CU 30/X/07 per sostanze stupefacenti e psicotrope?...e qui non vorrei dare ulteriori spunti di riflessione ma anche l'alcol è una sostanza psicotropa....)
Premesso che si tratta di una interpretazione personalissima (e pertanto, nel dubbio amletico cui la normativa ci ha da tempo abituato, farei sicuramente riferimento alle indicazioni,DRG, linee guida e quant'altro di zona)ritengo che la procedura per verifica di alcoldipendenza ed assunzione di alcol su luogo ed in orario di lavoro andrebbe attivata.
Per quanto non ci troviamo dinanzi alla mansione di "addetto alla guida a tutto tondo" si tratta pur sempre di personale che effettua una "attività lavorativa che comporta un elevato rischio di infortuni....." e l'attività in questione è la guida di un autoveicolo. La guida di un autoveicolo è individuata come una attività rischiosa,per sè e per terzi (come negarlo?) a prescindere che venga effettuata 1 volta al mese o tutti i giorni, e pertanto il Legislatore ci sta dicendo che dovremmo indagare che chi la effettua non sia dipendente da alcol e non ne faccia uso durante l'orario di lavoro.
Ribadisco: interpretazione personale in un ambito quanto mai nebuloso, dove la normativa più che risolvere ha complicato. Come se non ne avessimo già tante di complicazioni. Sull'argomento si dovrebbero attivare (come sul 3B piuttosto che sulla CU 30/X/07) supercomitati permanenti per dipanare l'ingarbugliata matassa che ci hanno gratuitamente propinato, a noi ed ai poveri datori di lavoro.

"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."

lanfraz

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  • Re: Quesito
  • (05/03/2014 19:13)

Mi permetto questa volta di dissentire da Giannini: sono da assoggettare ai controlli quei lavoratori addetti alla guida di mezzi aziendali con patente B (e superiori), i quali svolgano nel concreto attività di trasporto, e non di semplice spostamento automunito. In tal senso faccio miei gli interventi di bernardo nelle precedenti discussioni sul tema, peraltro suffragati da alcuni riscontri ricevuti personalmente da alcuni SPSAL della Regione Piemonte (ovviamente salvo differenti indicazioni future).
Nel caso oggetto del thread bisognerebbe valutare cosa si intenda per "attrezzature varie": se si tratta di strumenti di lavoro, direi che attualmente quei lavoratori non rientrano nella normativa.

Quanto alle procedure interne condivise penso siano assolutamente auspicabili (anche se la convocazione d'urgenza del MC mi sembra, nella maggior parte dei casi, improponibile), sempre valutando preventivamente l'attività svolta. Credo sia evidente che, se l'impiegato tecnico o il commerciale di turno si presentano in ditta sbronzi, il datore di lavoro deve guardarsi bene da far loro guidare un automezzo o altro; diverso, a mio parere, è che siano previsti controlli alcolimetrici e sorveglianza sanitaria specifica da parte del MC.

Giannini

Giannini
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  • Re: Quesito
  • (05/03/2014 19:35)

Ma ben vengano i pareri, anche dissenzienti, se sempre minuziosamente motivati come è tua abitudine fare su questo forum. Anche se non ti conosco personalmente, ti paleso la mia stima come professionista ed i tuoi contributi riscuotono sempre il mio interesse. Mi sembrava però di capire che il collega parlasse di trasporto di attrezzature varie. Se non trasportano nulla ed utilizzano il mezzo esclusivamente per spostarsi verso il temporaneo luogo di lavoro in effetti non sono da sorvegliare ai sensi del Provvedimento, forse non ho ben inquadrato il problema ma si parlava di un trasporto di attrezzature. Se potete delucidare anche a mio beneficio .

"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."

Giannini

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  • Re: Quesito
  • (05/03/2014 19:47)

Mi scuso per il doppio post e preciso che se in effetti si portano appresso la personale attrezzatura di cui sono dotati per svolgere il proprio lavoro abituale (vedi stazioncina microclimatica per valutazione di merito) non è da intendersi un trasporto nel senso stretto del termine. Se invece con l'occasione che si ritrovano ad effettuare un sopralluogo di verifica il datore di lavoro li impiega nel trasporto di attrezzature presso un cantiere, io personalmente li sottoporrei a controllo. Avevo evinto il secondo caso dal post del collega.

"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."

lanfraz

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426
  • Re: Quesito
  • (05/03/2014 21:23)

Effettivamente bisogna valutare le caratteristiche di questo "trasporto".
In linea generale ritengo - ma, come detto, mi è sembrato opportuno chiedere un parere in merito agli OdV - che l'Allegato I si riferisca alle attività di autotrasporto (di persone o merci) in senso stretto.

Divagando, ma non troppo, in merito alla normativa alcool ho richiesto un parere anche riguardo agli Agenti di Polizia Locale e, in questo caso, le risposte non sono state propriamente univoche. Il problema nasce dall'annosa questione dell'arma assegnata senza licenza.

Ricambio la stima, Giannini. So che un tuo cavallo di battaglia è la questione delle società di servizi, ma un giorno parleremo anche di certi preventivi "stile coupon" di alcuni colleghi :)..

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