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SANZIONI 626

Questo argomento ha avuto 10 risposte ed è stato letto 4038 volte.

frasfer

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2
  • SANZIONI 626
  • (24/12/2003 16:04)

Salve a tutti avrei bisogno di un chiarimento: le sanzioni previste dalla 626 sono applicate per persona/anno o sono una tantum?
Grazie mille

La Redazione

La Redazione
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1659
  • Re: SANZIONI 626
  • (25/12/2003 16:44)

Forse non abbiamo ben compreso la domanda, comunque: la responsabilità penale è personale e per ogni violazione ad una norma penale come è (per ora) la 626 la sanzione è "una tantum" ma può essere ripetuta se continua la violazione.... OK? saluti e auguri!

La redazione di MedicoCompetente.it

ENZANDREA

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9
  • Re: SANZIONI 626
  • (30/12/2003 08:59)

Se ti riferisci, ad es., alla mancata effettuazione delle visite periodiche (con riferimenti anche diversi dalla 626), in linea teorica, la sanzione può essere moltiplicata per il numero dei lavoratori a cui non sono state effettuate e per le periodicità "saltate"; anche se questo è un comportamento un po ' estremo dell 'organo di vigilanza.

giancarlo

giancarlo
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494
  • Re: SANZIONI 626
  • (02/01/2004 10:55)

Credo che la sanzione è unica in quanto si può ottemperare una sola volta per mancata visita periodica di un dipendente,è chiaro che,se la vigilanza è dura,può sanzionare per ogni dipendente non visitato .
Per la visita preventiva non si può ottemperare e si va direttamente al penale.

fracchiolla

fracchiolla
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103
  • Re: SANZIONI 626
  • (09/01/2004 09:35)

in un 'azienda che seguo (200 dipendenti) la vigilanza vuole sanzionare il medico competente per la mancata effettuazione della visita per il lavoro notturno. Il D.L. 532 è del Novembre '99 ed il dipendente è stato inviato a visita nel Luglio 2002; prima di questa data l 'azienda non si è sognata di inserire il dipendente tra quelli da visitare. Ho tentato di convincere il collega della ASL (che stimo come serio professionista) del fatto che il medico è un consulente, che la responsabilità dell 'effettuazione delle visite è del datore di lavoro ( a meno che la condotta del medico non sia palesemente omissiva come, ad. es, il rendersi irreperibile), ma lo vedo ancora dubbioso. Io sono in azienda almeno tre volte a settimana e comunque non posso sapere se in azienda ci sono dipendenti che non sono stati visitati se questi non vengono inseriti dal servizio prevenzione e protezione nel programma di sorveglianza sanitaria. vorrei sapere cosa ne pensate

GANDALF IL GRIGIO

GANDALF IL GRIGIO
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416
  • Re: SANZIONI 626
  • (09/01/2004 15:21)

Penso che hai ragione tu, nel senso che se esiste un SPP aziendale, deve per forza esistere un datore di lavoro ed una VR, e quindi tu basi la tua attività sull 'esito della VR.Ne consegue che l 'elenco dei lavoratori da sottoporre a visita deve uscire dalla VR, e quindi deve essere il datore di lavoro o chi per lui a fornire al medico competente gli elenchi delle persone da visitare, soprattutto in grosse realtà e nel momento in cui ci sono modifiche alla normativa. Mi viene da pensare che questa azienda non abbia adeguato la VR alla normativa sul lavoro notturno, e che quindi il dipendente in oggetto sia sfuggito al controllo. Se le cose si sono svolte in questo modo, la responsabilità è quindi, a mio giudizio, esclusivamente del datore di lavoro, ma non certo di un consultente della ditta quale tu sei. saluti

Sergio Truppe
................................................................

"Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello"

vale

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1
  • Re: SANZIONI 626
  • (09/01/2004 15:31)

il datore di lavoro, nel caso di esposizione a rischi che prevedono la sorveglianza sanitaria obbligatoria, non dovrebbe impiegare un lavoratore che non è stato giudicato idoneo dal medico competente. quindi il problema non sussiste, la responsabilità è del datore di lavoro.
il medico irreperibile dovrebbe essere semplicemente licenziato dal datore di lavoro che non gli permette di impiegare il lavoratore, ed eventualmente sanzionato.

guido marchionni

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52
  • Re: SANZIONI 626
  • (09/01/2004 18:40)

Concordo pienamente con i colleghi che mi hanno preceduto: se c 'è una lavorazione a rischio il datore di lavoro NON può far lavorare il dipendente a rischio se non c 'è il giudizio d 'idoneità del medico competente. Il m.c. potrebbe essere sanzionato solo in caso di evidente omissione: es. elenco di persone da visitare consegnato al m.c. e costui non adempie per mesi, ma ho dei dubbi anche in questo caso, perchè il datore di lavoro è ugualmente inosservante del D.L. 626 e norme di sicurezza, in quanto ha continuato a far lavorare il suddetto lavoratore senza idoneità. Comunque sarà un caso, ma negli ultimi tempi qualche collega dei servizi PRESAL, è un po ' troppo zelante, contro il m.c,.nell 'applicazione della normativa. A novembre mi contatta una dottoressa di un PRESAL e mi preannuncia verbale per omissione di visite mediche nei confronti di 4 falegnami di una ditta che non sentivo da 1 anno e mezzo. Inutilmente ho cercato di spiegare alla collega che il datore di lavoro non mi aveva più contattato e che non potevo passare le giornate in attesa di raggiungere telefonicamente il suddetto datore di lavoro (quante volte sarà successo pure a voi!). Poi la dottoressa non si è fatta più sentire. Forse mi sono salvato perchè avevo da qualche parte la copia di un fax nel quale avevo avvisato detto imprenditore che non mi sarei mosso senza un suo cenno di riscontro positivo alla mia proposta di nuovo protocollo sanitario (con rinoscopia, e questionario anamnestico)...Consiglio banale per tutti: conservate le copie dei fax di sollecito visite o visite mediche in scadenza, con i fogliettini dell 'avvenuta trasmissione, perchè potrebbero essere molto utili...

fracchiolla

fracchiolla
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103
  • Re: SANZIONI 626
  • (12/01/2004 16:50)

se può interessare, io mando una raccomandata con ricevuta di ritorno per ricordare all 'inizio del mese la data delle visite (che comunque figura anche sul giudizio di idoneità dell 'anno precedente trasmesso al datore di lavoro). In aggiunta, ho smesso (almeno con gli imprenditori che prevedo più zoppicanti) di fare nomine a rinnovo automatico e mi faccio firmare una nomina annuale prima di rifare le visite: in questo modo se un 'azienda non si fa più viva scade la nomina e sonmo affari solo suoi.

giancarlo

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494
  • Re: SANZIONI 626
  • (13/01/2004 06:57)

penso che sanzionare il medico competente per mancata sorveglianza sanitaria per non applicazione del comma 1 lettera b) dell 'art.17 del D.Lvo 626/94 sia quasi impossibile
(effettua gli accertamenti sanitari di cui all 'art.16cioè"la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente).Solitamente si applicano le sanzioni del DPR 303/56,277/91 oppure la mancata sorveglianza richiesta dai vari titoli del 626/94(VDT,cancerogeni,chimici,biologici,difficilmente MMC)
per il lavoro notturno l 'art.12 del Dlvo 532 sanziona solo il datore e/o i dirigenti.
Per il resto,chiaramente quando si ha contratti a tempo determinato(annuali per es.) ragionerei così:
se nei certificati di idoneità,di cui una copia va al lavoratore e una al datore di lavoro,specifico la periodicità della visita(il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria entro il mese di ....dell 'anno....)
automaticamente informo il datore e il dipendente che superata quella data il datore è carente, e non è detto che per forza di cose sarò sempre io il medico competente.

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