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L'azienda può richiedere copia della comunciazione dell'allegato 3B?

Questo argomento ha avuto 16 risposte ed è stato letto 3953 volte.

c.caterina

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11
  • L'azienda può richiedere copia della comunciazione dell'allegato 3B?
  • (13/03/2014 16:37)

A seguito dell'inserimento dell'allegato 3B sul sito dell'Inail una ditta richiede al MC copia della comunicazione inserita.
Esiste la possibilità di avere la stampa in PDF ok, ma il Medico è obbligato a fornirla alla ditta?

Grazie a chiunque mi risponderà!

remix

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78
  • (13/03/2014 17:38)

Bella domanda!:)

ramiste

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847
  • (13/03/2014 18:42)

No, è una richiesta illegittima e del tutto campata in aria. L'obbligo (sic !) di trasmettere l'allegato 3B rimane in capo al medico competente e l'azienda non c'entra nulla ... salvo che far avere in tempo utile le informazioni sul numero dei dipendenti al 30/06 e al 31/12 dell'anno precedente.
Simili richieste, ancorché formulate in buona fede, vanno "garbatamente" rinviate al mittente.

taitas

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6
  • Re:
  • (13/03/2014 20:29)

Io mi permetto di dissentire. Qui non c'e "guerra" tra tra datore di lavoro e medico competente. Se il Datore chiede l'allegato 3 B , garbatamente, non vedo perchè con altrettanto garbo non se ne possa consegnare una stampa. Non possiamo creare una polemica per ogni cosa, d'altra parte il Datore di lavoro è colui che chiede, compensandola, la nostra prestazione professionale e quando nella nomina ci impegnamo contrattualmente ad adempiere agli obblighi normativi previsti, se proprio forziamo il concetto, il datore di lavoro ha tutto il diritto di verificare (in vigilando) se abbiamo adempiuto a quanto previsto.

ramiste

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847
  • (13/03/2014 21:41)

Certo, nessuna guerra (ci mancherebbe !), ma solo puntualizzare ambiti che sono diversi. La compilazione dell'Allegato 3B è un adempimento, sanzionato, cui deve attendere il medico competente e non il datore di lavoro, non rientra negli obblighi contrattuali del rapporto tra MC e DL e rimane unica responsabilità dello stesso MC (infatti c'è un articolo specifico, il famigerato articolo 40, che lo prevede espressamente). Nel caso di una ispezione nessuno chiederà mai di dimostrare l'avvenuta trasmissione dell'allegato 3B al datore di lavoro, mentre ovviamente lo chiederanno al MC. Nessuno chiede al DL di "vigilare" su tale trasmissione .... direi per fortuna. Attenzione a non creare rapporti impropri - quasi di subordinazione - con i DL anche laddove non possono assolutamente configurarsi. Il MC è un professionista medico pagato dal DL, è vero, ma che svolge un ruolo e alcune funzioni che esulano da questo rapporto, per quanto paradossale possa sembrare; insomma, non è il "consulente del DL" (come non è quello del sindacato, d'altra parte).
Spero di non essere frainteso, naturalmente, quanto detto non vuole creare alcuna frattura con i DL, ma solo distinguere con precisione i rispettivi ambiti, come dicevo all'inizio.

remix

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  • (14/03/2014 09:53)

Nell’affermare nel mio precedente post: “Bella domanda!”, intendevo riferirmi al fatto che essa, apparentemente spicciola, si presta ad aprire il varco a cruciali considerazioni di fondo su tutto l’impianto dell’art. 40-Allegato 3B.Non scenderò ora in particolari che attengano al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) ed Autorizzazioni del Garante per la Privacy o ad argomentazioni di altra sorta (come ad es. il quesito se sia giusto che sia il Medico Competente, piuttosto che il Datore di Lavoro, a trasmettere i dati dell’ Allegato 3B, o magari non sia più adeguata la modalità prevista per es. per il Registro cancerogeni: art. 243, D.Lgs. 81/2008: “Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente”...ed è il Datore di Lavoro ad inviarne copia ad Organo di Vigilanza ed ISPESL – ora INAIL), per rinviarli e riprenderli ove fosse il caso.
Qui mi limito a chiedere se si sia proprio certi che il Datore di Lavoro non abbia diritto, o quantomeno interesse, di sapere cosa il Medico Competente abbia comunicato, posto che i dati (“personali-aziendali” e “sensibili”) riguardano la sua azienda e che da essi emerge il quadro della “salute” della stessa, e degli adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria, o, detto in altri termini, quanto il Datore di Lavoro sia bravo a gestire l’aspetto della tutela della salute all’interno della sua azienda (perché, si sa, il primo a doverne rispondere è proprio lui, a cominciare dall’imperativo dell’art. 2087 Codice Civile!).
E d’altra parte, mi chiedo: qual è il motivo o la difficoltà o l’impedimento per i quali il Medico Competente dovrebbe essere restio ad assecondare la richiesta del Datore di Lavoro? E quale motivazione dovrebbe dare eventualmente a quest’ultimo circa il proprio diniego, visto che il contesto di riferimento è la sua azienda (ed i dati di cui all’Allegato 3B sono comunque in possesso del Datore di Lavoro)?

ramiste

ramiste
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847
  • (14/03/2014 11:31)

Si tratta - ripeto - di ambiti e responsabilità differenti. Nessun diniego, nessuna guerra, è necessario solo mantenere distinti i rispettivi ruoli, che sono (almeno in questo caso) resi ben chiari dalla normativa.
D'altra parte, se "i dati di cui all'Allegato 3B sono comunque in possesso del datore di lavoro", che cosa ce li chiede a fare ? Se il medico competente non invia l'allegato o sbaglia qualcosa è lui a esserne responsabile e, purtroppo, anche sanzionato (con tutti i distinguo del caso).

furnom

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202
  • Re:
  • (14/03/2014 13:48)

Scusa ramiste, ma cosa intendi scrivendo "Se il medico competente non invia l'allegato o sbaglia qualcosa è lui a esserne responsabile e, purtroppo, anche sanzionato (con tutti i distinguo del caso)"? Che se in un'azienda ad esempio di 50 persone comunico che gli esposti a rischio chimico sono 40 invece che 41 sarei anche sanzionabile? A me risulta che sia sanzionato il non invio e basta.

ramiste

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847
  • (14/03/2014 17:48)

Sì, è corretto ed è giusto sottolinearlo, è sanzionato il "mancato invio", teniamolo ben presente per future evenienze.
Nel mio intervento precedente volevo insistere sul concetto della responsabilità diretta del medico competente nel compilare l'allegato (mi spiace se ho dato luogo ad equivoci).

remix

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78
  • Re:
  • (14/03/2014 19:26)

Rispondo a Ramiste, quando dice:
"Si tratta - ripeto - di ambiti e responsabilità differenti. Nessun diniego, nessuna guerra, è necessario solo mantenere distinti i rispettivi ruoli, che sono (almeno in questo caso) resi ben chiari dalla normativa.
D'altra parte, se "i dati di cui all'Allegato 3B sono comunque in possesso del datore di lavoro", che cosa ce li chiede a fare ? Se il medico competente non invia l'allegato o sbaglia qualcosa è lui a esserne responsabile e, purtroppo, anche sanzionato (con tutti i distinguo del caso)".

Non penso, infatti, al Datore di Lavoro quale “controllore” del Medico Competente, che debba indagare se questi abbia adempiuto, ed abbia adempiuto correttamente, ma semplicemente al Datore di Lavoro quale titolare dell’Azienda cui i dati si riferiscono, dati che tuttavia la vigente normativa stabilisce sia il Medico Competente a trasmettere.
E quando dico che il Datore di Lavoro è già in possesso dei dati, intendo evidenziare che il rifiuto, seppur garbato, da parte del Medico Competente, di rendergli noto quanto comunicato ex art. 40, non può essere motivato dalla necessità di proteggere dati considerati inaccessibili per il Datore di Lavoro, perché tali non sono.
D’altra parte, che il Datore di Lavoro sia comunque in possesso dei dati, è diverso dal fatto che egli sappia quali siano i dati comunicati dal Medico Competente...
Insomma, se non fosse chiaro, preciso: non intendo sostenere accanitamente che il Medico Competente debba necessariamente dare conto al Datore di Lavoro di cosa abbia comunicato, ma che forse dovremmo chiederci se il sistema di fondo, che dissocia la titolarità dell’obbligo di comunicazione ex art. 40 – e sanzioni relative, dalla titolarità dell’azienda cui i dati si riferiscono, non sia impostato inadeguatamente; e se non sia il caso di pensare ad un impianto che, alla stregua di quanto per es. avviene, come già da me accennato, per gli obblighi relativi al Registro cancerogeni, re-distribuisca più opportunamente e legittimamente obblighi e responsabilità (senza escludere il ruolo del Medico Competente di collaborazione al SINP).

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