Firenze, 10 febbraio 2014 ore 16:
l’Ordine dei Medici di Firenze ci riceve per trattare gli aspetti Deontologici del 3B;
il 15 febbraio l’Ordine di Firenze ha risposto a nome della Federazione Toscana degli Ordini dei Medici, richiedendo tra l’altro:
“Al Ministero della Salute e al Ministero del Lavoro:
b) di ridistribuire le responsabilità tra datore di lavoro e medico competente sull’invio dei dati, anche al fine di favorire una collaborazione paritaria fra medico e datore di lavoro (una ipotesi emersa è distinguere ciò che il medico deve comunicare al datore di lavoro, con modalità fra loro concordate, da ciò che l’azienda dovrebbe essere tenuta ad inviare all’INAIL, con le modalità richieste dal decreto).”
Dalla risposta dell’Ordine di Firenze ad oggi vari Ordini dei Medici ne hanno condiviso la posizione, e tra questi l’Ordine di Catania, Pavia, Perugia, Pistoia, fino al pronunciamento di FNOMCeo di oggi, che potete leggere integralmente sul nostro sito:
https://www.facebook.com/groups/ma.netgroup/ .
Riporto alcuni stralci dei miei post di qualche giorno fa, nei quali anch'io parlavo di "re-distribuzione" di obblighi e responsabilità tra Datore di Lavoro e Medico Competente.
Come in quel thread (dal titolo: "L'azienda può richiedere copia della comunicazione dell'allegato 3B?"), neanche in questo sarebbe possibile riportare tutte le possibili argomentazioni a fondamento e sostegno dell'idea, ma ve ne sarebbero diverse e di diversa natura, sulle quali forse potrebbero trovarsi concordi le diverse parti in gioco.
Di seguito gli stralci:
...”se sia giusto che sia il Medico Competente, piuttosto che il Datore di Lavoro, a trasmettere i dati dell’ Allegato 3B, o magari non sia più adeguata la modalità prevista per es. per il Registro cancerogeni: art. 243, D.Lgs. 81/2008: “Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente”...ed è il Datore di Lavoro ad inviarne copia ad Organo di Vigilanza ed ISPESL – ora INAIL”...
..."dovremmo chiederci se il sistema di fondo, che dissocia la titolarità dell’obbligo di comunicazione ex art. 40 – e sanzioni relative, dalla titolarità dell’azienda cui i dati si riferiscono, non sia impostato inadeguatamente; e se non sia il caso di pensare ad un impianto che, alla stregua di quanto per es. avviene, come già da me accennato, per gli obblighi relativi al Registro cancerogeni, re-distribuisca più opportunamente e legittimamente obblighi e responsabilità”...
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