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Interpello FNOMCeO

Questo argomento ha avuto 20 risposte ed è stato letto 3249 volte.

Mediconosherpa

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  • Interpello FNOMCeO
  • (04/04/2014 06:16)

Ho ricevuto dal mio Ordine la risposta della Commissione per gli Interpelli in merito all'art. 25 comma 1 ed ho replicato facendo presente che la questione non è stata affatto risolta e che dunque la disposizione citata continua a rappresentare un grosso problema per il medico competente.

"Al Presidente dell’Ordine dei Medici di Pistoia,
alla FNOMCeO,
3.4.2014
Oggetto: risposta Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro su art. 25 comma 1 lettera a) del D. Lgs 81/08

in merito alla risposta all’istanza di Interpello proposto da FNOMCeO per chiarire “…cosa debba intendersi con il termine “collabora” di cui all’art. 25 comma 1, lett. A) del D. Lgs 81/08”, recentemente pervenuta da Codesto Ordine,
richiamato che a parere di chi scrive la Norma in oggetto è viziata da una chiara violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale e di riserva di legge tutelati dall’art. 25 comma 2 della Costituzione Italiana, secondo cui un cittadino può essere punito solo se viola una precisa e conoscibile norma di legge penale;

ricordato che la disposizione in oggetto è stata causa dell’affermazione del principio opposto, cioè che i medici possono essere sanzionati penalmente anche semplicemente sulla base di valutazioni discrezionali e qualitative fatte da colleghi (pur se con funzioni di UPG);

ritenuto che la disposizione in questione metta di fatto il medico competente nell’impossibilità di individuare con precisione la condotta “legale”, che la Norma non indica con precisione;

si rileva che la risposta fornita all’interpello abbia sostanzialmente eluso il problema, cioè che cosa il medico competente debba concretamente fare per non incorrere nella sanzione, e se sia legittimamente sanzionabile anche nel caso che il datore di lavoro non richieda il suo coinvolgimento nella valutazione del rischio, cosa che nella quotidiana esperienza avviene quasi sempre;

manca la certezza delle azioni che il medico competente deve mettere in atto per ritenere compiuta la richiesta “collaborazione” e ciò crea un intervallo di incertezza oggettivamente troppo ampio per un’obbligazione assistita da una pesante sanzione penale, consentendo un troppo ampio margine all’ ”interpretazione” di chi fa Vigilanza;

inoltre nella risposta è presente un’evidente confusione tra “rischi” e “pericoli”, per cui parrebbe che spetti al medico competente evidenziare i rischi, quando invece tale valutazione è obbligo non delegabile del datore di lavoro (D.Lgs 81/08 art. 17 comma 1 lettera a), per cui semmai al medico competente spetterebbe segnalare i pericoli per la salute, che poi il datore di lavoro dovrà valutare per accertare se sussista un rischio;

in sostanza la risposta della Commissione per gli Interpelli non ha prodotto alcun effettivo elemento di certezza per l’operato del medico competente, né ha potuto dettagliare concretamente la Norma, limitandosi a rifarsi ad argomentazioni presenti in recenti, note sentenze, confermando peraltro l’oggettiva impossibilità di un'interpretazione strettamente e concretamente “tecnica” e quindi effettivamente utilizzabile dal medico competente nella sua attività quotidiana.

Pertanto, permanendo di fatto immutato il grave rischio sopra segnalato per il medico competente, si invita Codesto Ordine e la Federazione Nazionale a valutare l’opportunità di reiterare l’iniziativa presso la Commissione per gli Interpelli eccependo l’inadeguatezza della risposta fornita, che non ha affatto contribuito a chiarire il problema presentato, nonché di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna ed utile presso le Istituzioni in difesa della Dignità professionale e del diritto anche del cittadino-medico a vedere indicato chiaramente ed univocamente dalla Norma il comportamento effettivamente costitutivo del reato.

Con ossequio
Dott. Aristide Pellegrini

Conte_Vlad_III

Conte_Vlad_III
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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (04/04/2014 12:57)

se volete leggere la (scontata) risposta nella versione integrale

http://www.simlii.it/assets/pdf/Interpello5-2012.pdf

Rcorda

Rcorda
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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (04/04/2014 13:59)

Concordo appieno con l'intervento di Pellegrini.
Quando l'altra sera ho letto l'interpello mi è venuro un enorme conato e la convinzione che il 3b sia solo uno dei problemi della professione si è accresciuta a dismisura.
A questo punto non vedo proprio vie di uscita, siamo soli e con le spalle scoperte, forse, se non fossimo Lp che se non lavorano non mangiano, dovremmo fare una bella mesata di sciopero totale delle attività ed andare tutti in piazza.

Donatella Corti

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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (04/04/2014 19:22)

Conte_Vlad_III il 04/04/2014 12:57 ha scritto:
se volete leggere la (scontata) risposta nella versione integrale

http://www.simlii.it/assets/pdf/Interpello5-2012.pdf

Il link è errato,l 'interpello è il 5/ 2014...

Donatella Corti

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Giannini

Giannini
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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (04/04/2014 19:46)

Quindi il Sig. Ing. Giuseppe Piegari si sta assumendo la responsabilità in scienza e coscienza di quello che scrive e controfirma? Parla di sanzioni e fa riferimento a cose trite e ritrite.
Per quanto mi riguarda il parere non è affatto delucidante ma anzi pone l'accento su una criticità sollevata cui la Commissione apposita pare non saper dare una risposta scientemente ed adeguatamente motivata.
Solita pizza mal fatta e poco cotta con levitazione continuata nello stomaco da digerirsi a carico del povero malcapitato medico competente di turno......

"Felicius curari a medico popularem gentem quam nobiles et principes viros."

marco56

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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (04/04/2014 20:48)

forse può interessare il corretto link del ministero:
http://www.lavoro.gov.it/Strument...Documents/Interpello%205-2014.pdf

andrea b

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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (04/04/2014 22:54)

Che bello deve essere scrivere di cose che non si conoscono...beata ignoranza... Qualcuno è in grado di dirmi, in parole semplici, quali sono le grandi novità? Ma questo pensa che il nostro sopralluogo, prima del Verbo, fosse una gita turistica tipo zoo a guardare gli operai in gabbia? Mentre da oggi potremo vedere tutto sotto una nuova luce e con nobili scopi... mah...

theoniagi

theoniagi
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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (06/04/2014 00:15)

Conte_Vlad_III il 04/04/2014 12:57 ha scritto:
se volete leggere la (scontata) risposta nella versione integrale

http://www.simlii.it/assets/pdf/Interpello5-2012.pdf

Ingegnere?

theoniagi

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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (06/04/2014 00:21)

theoniagi il 06/04/2014 12:15 ha scritto:



Ingegnere?

L'ingegnere è grafomane? forse il suo sogno era fare il MC!

Piuiteaczz

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  • Re: Interpello FNOMCeO
  • (06/04/2014 19:11)

Il problema dell’art.25 della Costituzione è probabilmente il problema più grave che i medici competenti devono affrontare, di gran lunga superiore a quello dell’allegato 3b: pochi se ne sono accorti.
Il problema nasce dal fatto che gli UPG non lo hanno mai letto e nessuno gli ha mai spiegato il suo profondo significato che risale al principio di legalità della Magna Carta inglese. Gli ispettori ASL leggono e rileggono solo il D,Lgs 81/2008 e poi applicano in ambito penale quello che gli sembra di avere capito; ma il diritto penale è una cosa molto più seria, terribilmente molto più seria e il D.Lgs 81/2008 va applicato nei limiti posti proprio dall’art.25 della Costituzione (e anche dall’art.70), che sono fonti gerarchicamente superiori.
Qualche esempio? Una ASL del nord Italia fa sistematicamente multe alle ditte quando ci sono “errori” nel documento di valutazione del rischio: questo è incredibile perché, proprio alla luce del principio di riserva di legge e determinatezza della fattispecie penale” tutelati dall’art.25 della Costituzione, a pag. 29 dalle Linee guida per l’applicazione del D.Lgs 626/94 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome si legge “... Non viene al contrario, sanzionato l’errore di merito che possa essere commesso nell’individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione. Il datore di lavoro non risponderà, quindi sotto il profilo penale per avere commesso errori od omissioni nella valutazione ma se, in conseguenza di tale errore valutativo, avrà omesso le misure necessarie a tutela dei suoi dipendenti. A tale principio si richiama l'attenzione dei Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende USL che dovranno utilizzare questo documento a peculiari fini di assistenza alle procedure di valutazione e non già come indicazioni per contestare inadempienze relative a modalità o conclusioni della valutazione in merito alle quali il datore di lavoro si assume la responsabilità della correttezza degli atti compiuti e delle azioni programmate”.

Il DVR è solo un documento operativo interno al SPP ma ormai in questo delirio dove descrivere i rischi è diventato più importante che eliminarli, dove la valutazione del rischio è diventata una specie mostro che vive di vita propria ed è finalizzato a sé stesso, la risposta all’interpello non stupisce.

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