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non famolo strano!!!

Questo argomento ha avuto 7 risposte ed è stato letto 2797 volte.

silanus

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  • non famolo strano!!!
  • (18/09/2001 23:17)

Lancio il sasso: quali secondo Voi i presupposti

per la sorveglianza sanitaria sulle seguenti mansioni, tipiche di Enti Pubblici: centralinista,

messo, guardarobiere, usciere. Premetto che tali mansioni non sono neanche citate sul documento di valutazione dei rischi.

Bye

Ferdy

AlfonsoCristaudo

AlfonsoCristaudo
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246
  • Re: non famolo strano!!!
  • (20/09/2001 08:27)

Seconda la mia opinione, per le mansioni citate, se non sussistono strane attività loro attribuite, non ci sono rischi "tabellati". Solo per il guardarobiere potrebbe essere "ipotizzato" (e quindi valutato) il rischio di movimentazione manuale di carichi.

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Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola. Solo gli imbecilli sono sicuri di ciò che dicono. (Voltaire)

tonyporro

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  • Re: non famolo strano!!!
  • (08/10/2001 13:12)

Il datore di lavoro (si tratta di una amministrazione pubblica) mi ha chiesto di sottoporre ad accertamento sanitario una dipendente ("operatore attività di servizio")affetta da periartrite spalla destra al fine di conoscerel 'idoneità al lavori di pulizia. dal documento di valutazione dei rischi non si evince in maniera chiara la sussistenza di un rischio "movimantazione manuale di carichi" (si parla di manipolazione di oggetti senza ulteriore specificazione) né di rischio chimico. A mio parere la procedura corretta, in assenza di rischi tabellati, è che il datore di lavoro si rivolga ad una struttura pubblica ex art. 5 della legge 300/70. Siete d 'accordo?

agomessi

agomessi
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  • Re: non famolo strano!!!
  • (01/01/2002 03:59)

Risposta a Tonyporro : è corretta la Tua impostazione

Sinhue

boccalon

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  • Re: non famolo strano!!!
  • (04/01/2002 07:12)

Attenzione! l 'art. 4 comma 5 del DLgs 626/94 prevede che (cito a memoria) "il DL nell 'assegnare i compiti ... tiene conto delle condizioni di salute del lavoratore", non specifica né come né attraverso chi; l 'art. 2087 del C.Civile pone in capo all 'imprenditore la responsabilità delal tutela della salute del lavoratore; lo statuto dei lavoratori impedisce l 'accesso del DL a dati sanitari.

Non vedo nula di strano nel fatto che un DL, nel rispetto della privacy del lavoratore, attraverso un medico che dovrebbe conoscere il ciclo lavorativo ben oltre il doc.val.rischio e che già sta pagando (il M.C.), chieda il parere sulla affidabilità di mansioni ad un lavoratore,la professionalità del MC dovrebbe permettere al DL di organizzare il lavoro in maniera compatibile con lo stato di salute del lavoratore (uso di attrezzature, DPI, tempi ecc.) in caso di impossibilità di organizzare il lavoro in maniera adeguata scatterebbe il ricorso all 'art. 5 legge 300. Ammettere che se non c 'è sorveglianza sanitaria obbligatoria il MC non può legittimamente operare è, a mio avviso, oltre che un errore giuridico, anche un atteggiamento autolesionistico, specialmente in questo momento in cui rivendichiamo una differenziazione rispetto ai medici legali ed agli igienisti. Inoltre ammetterebbe che una commissione ha una conoscenza dell 'organizzazioen del alvoro migliore del MC che è consulente del DL solo per una fetta del personale e non su tutto.

La sentenza della Cassazione sulla non comunicabilità delle non idoneità mi sembra sia chiara su questo punto nel passaggio in cui dice che la visita di idoenità è una cosa diversa dalle altre visite occasionali, ma afferma anche che sono legittime tutte le visite in qualsiasi momento e non alle scadenze obbligatorie.

Ci differenzai dai medici legali e dagli igienisti proprio la capacità di adattare il lavoro all 'uomo e non l 'uomo a quello specifico lavoro.

Utilizziamo questi argomenti con i DL per far leva sull 'assurdità delle legge approvata.

Saluti a tutti

salvatore.cesareo

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  • Re: non famolo strano!!!
  • (04/01/2002 19:59)

sono d 'accordo con tony porro. se non ci sono rischi per la salute di lavoratori adibiti ad una certa mansione specifica, il MC non deve esprimersi con un giudizio di idoneità a quella mansione dietro richiesta del DL. diverso è eseguire una visita medica a richiesta del lavoratore.

tonyporro

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Barletta - Andria - Trani
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  • Re: non famolo strano!!!
  • (04/01/2002 21:55)

Non ho letto il testo della sentenza della Corte di Cassazione e quindi non posso esprimermi pienamente a riguardo. Penso comunque che il problema stia in questi termini:

a) lavoratore "tabellato": la sorveglianza sanitaria è obbligatoria con periodicità prevista quasi sempre per legge (e comunque modificabile dal M.C.); il lavoratore e il D.L. possono comunque richiedere nuovi accertamenti anche al di fuori della periodicità stabilita e reputo che un giudizio di idoneità debba essere formulato(personalmente eseguo tali accertamenti "fuori programma" e formulo giudizi di idoneità anche quando la visita è stata effettuata per alterazioni dello stato di salute non strettamente correlati ai rischi lavorativi ma posso determinare con certezza tale evenienza solo alla fine dell 'accertamento stesso!);

b) lavoratore per il quale la valutazione dei rischi effettuata dal D.L. non evidenzia rischi per i quali sussista l 'obbligo della sorveglianza sanitaria. L 'accertamento sanitario può essere richiesto dal lavoratore stesso o dal D.L.: nel secondo caso credo che il M.C.non possa procedere a sottoporre a visita medica il lavoratore sia perché penso sia una palese violazione dello Statuto dei lavoratori sia perché non credo sia possibile obbligare qualcuno a sottoporsi ad un atto medico se non in forza di qualche legge (obbligo che in tale situazione non è presente); nel primo caso (accertamento sanitario richiesto dal dipendente) francamente non so come comportarmi: se il risultato degli accertamenti fosse un giudizio di idoneità, il lavoratore che reputi tale giudizio pregiudizievole per la sua salute ha tutti i diritti di rivolgersi ad un medico di struttura pubblica ed un eventuale ribaltamento del giudizio da me espresso non mi farebbe contento (o almeno non mi farebbe essere sereno nei confronti del lavoratore in questione e del D.L.); viceversa un giudizio di inidoneità potrebbe, almeno in teoria, comportare un rischio per il posto di lavoro del lavoratore (declassamento, licenziamento, ecc)(d 'altronde la pronuncia della corte di cassazione si riferisce, se non ho capito male, a tale tipo di situazione). D 'altronde non penso sia possibile che il MC visiti tutti i lavoratori e per qualunque problema di salute (altrimenti cosa ci sarebbe a fare il SSN?)

Ho parlato con esperti di diritto del lavoro su tali questioni: la loro opinione, non univoca peraltro, è che il M.C. non debba effettuare sorveglianza sanitaria per lavoratori per i quali non sussista l 'obbligo per legge.

Spero di essermi espresso in termini chiari e attendo vostri commenti.

agomessi

agomessi
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  • Re: non famolo strano!!!
  • (05/01/2002 00:38)

Vorrei "implementare" i concetti già espressi anche da Tony ricordando a me stesso che modalità e normativa relative alla sorveglianza sanitaria non sono mutate sostanzialmente dal 1964 ; ergo, la sorveglianza sanitaria si effettua ancora (solo) in presenza di rischi residui (tabellati , stabiliti dal Dlgs 626/94 o anche "valutati"); ove rischi residui non esistano perchè attuate compiutamente le misure tecniche prioritarie previste dall 'art 3 del DLgs 626/94 non sussisterebbero nemmeno i presupposti giuridici e razionali per effettuare i controlli "mirati ai rischi". Potranno comunque sempre essere attuati, su richiesta delle OOSS dei lavoratori ed in accordo ai CCNNLL screening complementari all 'assistenza sanitaria di base che non esitino - per esempio - in giudizi di idoneità.

In ogni caso poi se il DL o il MC decidono di far visitare lavoratori notoriamente non esposti a rischi senza attestare, prendere atto o certificare che esista un motivo reale per tale controllo, si potrebbe anche ipotizzare che MC o DL artatamente configurino controlli solo apparentemente finalizzati alla tutela della salute del lavoratore .In accertata assenza di rischio residuo , l 'Organo di Vigilanza e l 'AG potrebbero anche contestare la violazione penale dell 'art.5 della L.300 che non risulta - allo stato - ancora del tutto abrogato.

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