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IL MEDICO COMPETENTE è abilitato al ruolo di RSPP?

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 4053 volte.

carlpam

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1009
  • IL MEDICO COMPETENTE è abilitato al ruolo di RSPP?
  • (18/05/2014 11:57)

la laurea specialistica in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE abilita alla funzione di RSPP . a maggior ragione le sovrebbeesere anche li MC ( laurea magistrale + specializzazione ) O no?
da quel che si legge nei decreti no è chiaro !!!

annuscor

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199
  • (19/05/2014 13:45)

No. Lo specialista in Medicina del Lavoro non è abilitato a effettuare l’RSPP o l’ASPP a meno che non abbia frequentato i relativi moduli abilitanti. La ragione è abbastanza ovvia: il Medico del Lavoro ha competenza sui rischi per la salute ma non per la sicurezza , a meno che, per interesse personale, non abbia voglia di occuparsi di tutti i rischi lavorativi (anche elettrico, incendio, ecc.) ma deve attestare la propria competenza con un percorso formativo specifico. Per inciso questa situazione è garante anche per noi medici competenti dipendenti di ASL che in tempi recenti siamo stati assegnati al Servizio di Prevenzione e Protezione con una alternanza e confusa attribuzione di compiti e funzioni (MC e ASPP). La Regione Puglia, già da alcuni anni, opportunamente, ha chiarito che il SPP è un servizio tecnico e il servizio del Medico Competente è un servizio sanitario. Sembra ovvio ma qualcuno faceva finta di non capire.

milvio.piras

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601
  • (19/05/2014 22:30)

Certo non mancano gli spunti che rimandano a quanto sentenziato dalla cassazione in merito al ruolo del medico competente quale collaboratore del datore di lavoro. Al di la della questione se possa ricoprire il ruolo di RSPP, se non nel suo studio se ha dei dipendenti, di fatto una interpretazione “estensiva” del contenuto della sentenza, propria di qualche vigilante o magistrato integralista, può attribuirgli compiti e responsabilità che sono praticamente quelle di RSPP, senza che la sua formazione universitaria e post universitaria abbia mai previsto un adeguato approfondimento delle materie necessarie; non per niente ognuno di noi ha di solito i suoi referenti di fiducia per garantire al datore di lavoro la competenza su tutto il campo della sicurezza, a meno che non si sia fatta la scelta di occuparsi anche della parte non strettamente sanitaria, previa adeguata formazione e frequenza dei corsi specifici e relativi aggiornamenti.
Piuttosto, a quando una bella sentenza di condanna e/o un adeguamento normativo che pesti le mani a tutti quei consulenti improvvisati che spillano un sacco di soldi al povero impresario preso da ben altri problemi, rifilandogli per DVR quella roba inguardabile che molti di noi si vedono poi recapitare per la firma, magari con urgenza perché c’è l’appalto in gioco o la verifica della ASL? Perché questi sedicenti RSPP o consulenti esterni, che di solito manco si firmano, devono rimanere impuniti anche quando, come minimo, dovrebbero essere accusati di truffa, magari continuata?
E soprattutto, perché quando io avviso l’impresario che lo stanno o l’hanno fregato, passo per essere un rompicoglioni e l’impresario viene dirottato verso altri medici meno zelanti, convenzionati (forse è più appropriato dire “complici”) con studi privati o addirittura enti e associazioni di categoria che, proprio per loro natura e funzione, si trovano in prima fila per cogliere e sfruttare tutte le occasioni, a danno dei poveracci che dovrebbero invece tutelare?
Comunque, passi che il datore di lavoro preferisca rivolgersi altrove per tutti gli adempimenti che gli incombono, dal DVR ai corsi di formazione per lui e per i suoi dipendenti, ma che poi il medico venga sanzionato perché non è stato coinvolto in ogni aspetto della gestione o gli è rimasto solo un ruolo marginale e non possa essersi espresso appieno nella sua “collaborazione” e “attività di tipo propositivo”, o perché comunque non si ritiene sufficiente il suo operato (anche quando possa dimostrare, dati concreti alla mano, di non aver lasciato nulla al caso), mi sembra del tutto inaccettabile.

carlpam

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1009
  • Re:
  • (20/05/2014 11:20)

Ma come le lauree brevi lo possono fare ( e sono esentati dai corsi e non lo sono il Medico laureato e specializzato? ( 6+4/5 anni ) ma allora cosa si studia nelle specializzazioni? anche nell'esame di Medicina del Lavoro si faceva una parte di psicologia del lavoro molto prima che che si statuisse lo stress-lavoro-correlato gli Igenisti hanno esami di igiene industriale

AL DI LA DELLE OPINIONI che apprezzo)QUALCUNO ha una risposta FORMALE?
(il mauiuscolo non è "urlato" -internet etiquette-ma solo sottolineato)

annuscor

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199
  • (20/05/2014 18:08)

IL riferimento formale è l'art. 32 comma 5) D. Lgs. 81/2008. Vengono indicate le lauree che esonerano dalla frequenza del corso: non figura la laurea in medicina e/o la specializzazione in Medicina del Lavoro. Può essere discutibile, rispetto ad altre lauree, ma questa è la norma.

geremia17

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49
  • (20/05/2014 18:51)

RSPP dell'ASLNA3SUD è UN MEDICO

carlpam

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1009
  • (20/05/2014 21:45)

sul riferimento formale(l'art. 32 comma 5) D. Lgs. 81/2008.)si dice "ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Miur su parere conforme del CUN " Al dilà di quel che dice ANNUSCOR io vorrei sapere
quali altre siano state riconosciute
e perchè una dizione "formale" così ambigua ? secondo me volutamente
Vengono indicate le lauree che esonerano dalla frequenza del corso: se non figura la laurea in medicina e/o la specializzazione in Medicina del Lavoro ma siamo sicuri che non rientri in quelle corrispondenti?

ma soprattutto interessa a qualche collega essere anche RSSP ? cerco interessati

bernardo

bernardo
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1018
  • (21/05/2014 22:59)

Io personalmente svolgo anche la funzione di RSPP in diverse Aziende Pubbliche e Private ( e conosco doversi altri Colleghi con lo stesso ruolo) ma non in quanto Specialista in Medicina del Lavoro, ma perché in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 (nel mio caso esonero dai Moduli A e B in quanto esercitavo il ruolo prima del 2003, ed avendo frequentato il modulo C e relativi aggiornamenti annuali).
Al momento attuale, in assenza di modifiche legislative, per svolgere la funzione di RSPP occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, e la Laurea in Medicina e Chirurgia non è compresa tra quelle che esonerano dalla frequenza dei moduli A e B, mentre il modulo C è da fare comunque per tutti.

carlpam

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Padova
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1009
  • (28/05/2014 10:16)

Sono d'accordo con Bernardo circa il fatto che la Laurea in Medicina e Chirurgia non è compresa tra quelle che esonerano dalla frequenza dei moduli A e B, mentre il modulo C è da fare comunque per tutti.
Ma se la laurea in 4/S Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione abilita (escluso il moduloC) alla funzione di RSPP analoga per contenuti ( anche se a mio giudizio a livello minore:in tratta infatti del passo in più dei nostri ex ispettori della cui preparazione ho avuto qualche delusione) alla funzione (e alle relative conoscenze preparazione del Laureato e Specialista Medico (questo sì) Competente)
PERCHE NON RICONOSCERNE L'EQUIPOLLENZA DA PARTE DEL MINISTERO?

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