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Terapia farmacologica, limiti di compiti e responsabilità

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 2981 volte.

GianlucaG

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  • Terapia farmacologica, limiti di compiti e responsabilità
  • (20/05/2014 11:55)

Buongiorno a tutti, sono un laureando in medicina e chirurgia. Sto ultimando la mia tesi di laurea che riguarda proprio il medico competente alla luce della nuova normativa. Sto cercando di approfondire un argomento ma ho dei problemi nel trovare materiale o informazioni. In particolare, come da titolo, cerco di comprendere quando e se il medico competente prescrive una terapia farmacologica, quando invece invia il lavoratore al medico curante o allo specialista (sempre ai fini della terapia). Sto cercando di stabilire un limite (in merito ai doveri e alle responsabilità) fra l'attività del medico competente e del medico di medicina generale o lo specialista.
Vi chiedo cortesemente se avete delle informazioni da darmi piuttosto che degli articoli o link da consigliarmi.
Vi ringrazio in anticipo.
Gianluca

maurizioturbati

maurizioturbati
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  • (20/05/2014 15:08)

Il medico competente in quanto tale e quindi ai sensi del decreto 81, non ha compiti curativi, né compiti prescrittivi di terapia farmacologica, ma ha il compito di dare l'idoneità alla mansione specifica e di indicare, se opportuno, limitazioni, prescrizioni a tale idoneità alla mansione, in caso di rischio lavorativo non eliminabile ed in caso di ipersuscettibilità del dipendente ai rischi residui.
Inoltre non è un medico scelto dal dipendente, ma dal datore di lavoro ed in quanto tale non deve sussistere un rapporto fiduciario fra MC e dipendente (anche se in taluni casi si può comunque instaurare), non rientrando questo nel compito "istituzionale" del MC. Ovviamente un buon rapporto fra la persona visitata (dipendente) e medico visitante (MC) è utile ai fini della prevenzione, ma non è "obbligatorio" che sussista. E' opportuno invece stabilire un buon rapporto collaborativo col medico curante del dipendente in quanto il lavoratore, talvolta, è più a contatto col MC che col suo medico di famiglia, che rimane però il responsabile della sua salute. Alcuni dati sanitari (per esempio l'ipertensione arteriosa rilevata durante la visita periodica) vanno comunicati al medico curante perché possa instaurare un'adeguata terapia, non rientrando questa nei compiti del MC. Anche in caso di patologia sospetta professionale (asma, o disturbi da sovraccarico degli AASS o del rachide) è bene condividere il percorso col medico curante.

GianlucaG

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  • (20/05/2014 16:40)

Grazie per la risposta.
Come si dovrebbe quindi comportare un medico competente qualora un lavoratore dovesse avanzargli richiesta di visita per (ad esempio) una reazione cutanea apparentemente correlata al contatto con materiali di produzione? Si limita a segnalare il fatto al curante inviando il lavoratore al proprio medico di famiglia o può comunque prescrivere una terapia topica o altra terapia?
Quindi un medico competente (dal punto di vista degli obbighi/compiti) non è mai TENUTO a prescrivere una terapia farmacologica?
Essendo comunque un medico, ha facolta di prescrivere una terapia? Possono derivare delle responsabilità da questo "sostituirsi" al curante?
Grazie ancora!
Cordialmene
Gianluca

maurizioturbati

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  • Re:
  • (20/05/2014 17:19)

Il MC non è sempre presente in azienda, tanto è vero che la normativa (388/03)prevede l'addetto al primo soccorso per il coordinamento delle urgenze/emergenze. Nel caso citato si possono prevedere due situazioni 1) eruzione cutanea (o vie aeree) da contatto con sostanza irritante/caustica con reazione importante/generalizzata: si chiama il 118 e si invia al PS. 2) nel corso della visita periodica si rileva una sintomatologia cutanea o di altro tipo (vie aeree) di entità non imponente ma tale da far sospettare una tecnopatia. Nel qual caso si "allontana" il lavoratore dalla sostanza/ambiente a rischio e contestualmente si informa il datore di lavoro per l'eventuale riallocazione del lavoratore. Si informa il curante o lo specialista di riferimento per la diagnosi causale e la terapia e si attivano le segnalazioni di legge. Il MC in quanto tale non ha a disposizione ricettario del SS e non può quindi prescrivere farmaci a carico dello stesso. Se, in quanto medico, e col consenso del lavoratore, se la sente di prescrivere un farmaco (su ricettario personale) lo può fare rientrando questo nelle possibilità dell'agire medico come qualsiasi altro specialista privato, ma questo esula dai compiti previsti dalla normativa per il MC
PS( In quale ambito di specialità viene elaborata la tesi?..)

GianlucaG

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  • (20/05/2014 17:49)

Grazie infinite. Mi ha aiutato molto nelle mie ricerche. Si tratta di una tesi in medicina legale.
Grazie ancora
Gianluca

GianlucaG

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  • (11/06/2014 18:43)

Posso chiedere in che modo il medico competente si attiene alle linee guida? Mentre il medico clinico segue in maniera abbastanza rigida le linee guida per una data patologia, il medico competente le applica con una certa flessibilità riguardo alle diverse realtà produttive (considerando che queste sono caratteristiche e variabili da azienda ad azienda, anche nello stesso settore)?
Grazie

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