Su PUNTO SICURO è riportato un articolo interessante su quando nominare il Medico competente. Nell'articolo si riportano anche alcune riflessioni relative al lavoro in altezza e alla non liceità della sorveglianza sanitaria.
Provo a spiegare perché la sorveglianza sanitaria per il lavoro in altezza possa ritenersi necessaria e lecita.
1) La caduta dall’alto è la prima causa di infortunio mortale (Inail 2008-2012): sarà un problema che deve porsi anche il MC al di là dei cavilli?
2) Il ruolo del MC sta cambiando. La normativa già ci ha coinvolti nella prevenzione degli infortuni: alcol, droghe, lavori su impianti elettrici ad alta tensione, CEM…
3) Interpretazione espansiva dell’art. 2087 e il concetto di massima sicurezza tecnologicamente fattibile. La Cassazione afferma: “in questi termini, va quindi condiviso il canone interpretativo suggerito dalla sentenza n. 5048/1988, laddove si è affermato che “l’art. 2087, per le sue caratteristiche di norma aperta, vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione, sussidiaria rispetto a quest’ultima, di adeguamento di essa al caso concreto” (Cass., sent. n. 4012 del 20 aprile 1998)
4) D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 41 (Sorveglianza sanitaria), co. 2 lett. a): “visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro…”: se visito un lavoratore per i rischi “classici” e so che andrà a svolgere lavori in quota, come MEDICO, posso non tenerne conto?
5) D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 15 (Misure generali di tutela), co. 1 lett. a): la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza - Art. 15 (Misure generali di tutela), co. 1 lett. l): il controllo sanitario dei Lavoratori. Quindi, il DL ha l’obbligo di valutare tutti i rischi anche per la sicurezza e ha l’obbligo di adottare, tra le misure di tutela, il controllo sanitario dei Lavoratori. A questo punto, il MC risponde: no, grazie, la legge non lo consente? Il MC potrebbe rispondere con un diniego solo se, secondo scienza e coscienza, il lavoro il altezza non rappresentasse un rischio per il lavoratore.
6) D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 18 (Obblighi del Datore di lavoro e del dirigente), co. c: “nell’affidare i compiti ai lavoratori (il D.L.) deve tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza”.
7) Provvedimento 16 marzo 2006 - Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125.
8) Linee guida per la esecuzione dei lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, Ministero del lavoro, Ministero della salute, ISPESL, 2003: “Elementi fondamentali di riduzione del rischio di caduta dall’alto… l’idoneità psicofisica del Lavoratore”.
9) Linee guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti ai lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, 2007. Le Linee guida prevedono la sorveglianza sanitaria.
10) Linee guida per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili, Regione Lombardia, 5.3.2014. Le Linee guida prevedono la sorveglianza sanitaria.
11) Linee guida regionali per la sorveglianza in edilizia, Regione Lombardia, 19.6.2012: “Lo scopo è valutare la idoneità psicofisica del soggetto alla mansione specifica, alla luce dei rischi, compreso quello infortunistico”.
12) La profilassi medica degli infortuni professionali, SUVA, aprile 2010: “Una revisione sistematica di K.T. Palmer et al. (Occup Environ Med doi: 10.1136/oem.2007.037440) ha dimostrato che è presente un certo aumento del rischio di infortunio (in particolare legati a lavori in altezza), con odds ratio da 1,5 a 2, in lavoratori affetti da diabete, epilessia, malattie psichiche, ipoacusia e che assumevano farmaci sedativi … Se il MC è consapevole che chi ha alcune patologie ha un rischio in più rispetto ad altri di subire un danno, può fare come fece Ponzio Pilato?
13) Lacune del decreto 81 e rischio residuo accettato (legalizzato). Infatti, vedete cosa dicono le seguenti norme. Art. 111 comma 5 I dispositivi contro le cadute devono evitare o arrestare le cadute e prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. Art. 111 comma 3 Si può utilizzare una scala a pioli se l'uso di attrezzature PIU' SICURE non è giustificato a causa di: breve durata di impiego ! Caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificate ! Art. 113-Le scale devono avere, a partire da m.2,5, gabbia metallica..
14) Rischio residuo non altrimenti eliminabile, come ad esempio: … il rischio in corrispondenza dei varchi di accesso o nei punti di manovra in prossimità dei parapetti…
Quindi, accertato che il rischio esiste, che, sia per difetti normativi che di prevenzione primaria, non è eliminabile al 100%, che può causare gravi danni (spesso la morte), che studi scientifici evidenziano una maggiore suscettibilità di alcune categorie… cosa facciamo? Ci appelliamo all’art. 5 Legge 300? (Norma, oltretutto, che non tocca minimamente il MC ma rientra tra le esclusive facoltà del DL). Mi sembra un modo per mettere ai margini il MC, una posizione in antitesi con la figura di collaboratore globale.
L'analisi accurata e dettagliata è condivisibile su tutta la linea a livello personale.
A livello pratico, a supporto di quanto postato, in più di un'occasione i lavoratori da me visitati non sono stati fatti entrare in cantiere se non era ben specificato e certificato che erano idonei anche al lavoro in quota.
Non ho condiviso l'ottusità della posizione stante il già emesso e valido giudizio di idoneità, ma non è valso a nulla... una volta che il DL ti dice che non può lavorare senza un'attestazione del genere, che fare? Alla fine gliela fai...
La cosa più lineare sarebbe inserire il lavoro in quota (così come le posture fisse e incongrue) tra i rischi normati.
E' evidente che l'operaio edile, per il quale la sorveglianza sanitaria è giustificata dalla presenza di vari rischi, andrà valutato anche per il lavoro in altezza...ma pensiamo ai dipendenti, spesso di enti pubblici, che effettuano verifiche tecniche anche in altezza (es periti del genio civile, enti di gestione immobili..); in questi casi ho sempre ritenuto che il semplice accesso in altezza, non rappresenti un lavoro in altezza e la sorveglianza sanitaria non mi sembra giustificata, tanto più che in genere non c'è la compresenza di altri rischi. qual è la vostra opinione in merito ? Grazie
Mi permetto di evidenziare una differenza significativa tra il testo del D.Lgs.81/08 e il previgente D.Lgs.616/94.
Mentre oggi l'art.15 dice "controllo sanitario dei lavoratori", il D.Lgs.626/94 diceva (art.3, lett.l): "controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi lavorativi".
La differenza non è piccola, perché la seconda formulazione lasciava un certo margine di manovra: se ritengo che la sorveglianza sanitaria vada effettuata 'in funzione dei rischi specifici' (in pratica, a seguito della VdR), posso prevederla (se ade esempio esistono indicazioni favorevoli in termini di efficacia preventiva dalla letteratura).
La prima formulazione, invece, non lascia più grande spazio, visto anche che l'art.41 prevede quanto segue:
"1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi."
Non sembra dunque esservi più margine per attivare la sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti 'solo' a fattori non espressamente normati, cioè 'in funzione dei rischi specifici': l'art.15 non ci aiuta in questo senso, come accadeva invece per l'art.3, D.Lgs.626/94.
Diverso il caso per cui un lavoratore sia sottoposto a sorveglianza sanitaria per fattori normati, e la sua mansione ricomprenda anche fattori di rischio non normati.
In questo caso, occorre riprendere la definizione di sorveglianza sanitaria (art.2, c.1, lett.m): "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa"; e ricordare che ad esito della sorveglianza sanitaria si deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica (art.41,c.2), cioè in relazione a tutti i contenuti del lavoro con i relativi rischi.
Si addiviene così ad una conclusione paradossale, ma purtroppo conforme al testo normativo vigente: lo stesso fattore di rischio 'non normato' è trattato diversamente a seconda della previsione o meno di una sorveglianza sanitaria obbligatoria.
A voler trovare la ratio del legislatore (ammesso che ci sia davvero), si sarebbe voluto delimitare il perimetro della sorveglianza sanitaria evitando eccessi (ricordiamo quanto prevede l'art.32 Cost. in materia di trattamenti sanitari obbligatori, per cui è espressamente disposta una riserva di legge), anche motivati da buona volontà.
Resta inteso che così non appaionoa adeguatamente coperti rischi non secondari, come questo dei lavori in altezza.
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