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cambia DDL............

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 4163 volte.

tcam

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  • cambia DDL............
  • (28/05/2014 00:27)

In una Srl, cambia il DDL, perchè il precedente esce dalla società.
Il mc che aveva avuto da lui nomina è ancora mc dell'azienda?
Il nuovo DDL sostiene che il medico rimane in forza del contratto con il precedente DDL in quanto il rapporto è con l'azienda e il cambio di DDL non modifica il contenuto dell'incarico.
Il mc sostiene che il rapporto non è con una Srl ma con una persona fisica (DDL) venendo meno la quale decade anche l'incarico.
Chi ha ragione e perchè?
Tcam

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gdigiacomo

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  • Re: cambia DDL............
  • (28/05/2014 10:17)

la domanda forse sarebbe meglio posta in un forum di .... avvocati.
io propenderei per dare ragione al DdL: la firma sotto un contratto la mette come legale rappresentante dell'azienda e non come persona fisica.
analogamente in caso di fallimento, credo che i creditori, pur forti di un contratto firmato dalla persona, possano rivalersi solo sui beni dell'azienda e non su quelli personali.

tcam

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  • Re: cambia DDL............
  • (29/05/2014 00:30)

gdigiacomo il 28/05/2014 10:17 ha scritto:
la domanda forse sarebbe meglio posta in un forum di .... avvocati.
io propenderei per dare ragione al DdL: la firma sotto un contratto la mette come legale rappresentante dell'azienda e non come persona fisica.
analogamente in caso di fallimento, credo che i creditori, pur forti di un contratto firmato dalla persona, possano rivalersi solo sui beni dell'azienda e non su quelli personali.

Quindi secondo la tua lettura il mc ha un rapporto di collaborazione (tramite l'incarico)non con il DDL ma con l'azienda? (e con il legale rappresentante chiunque esso sia?)
In altri termini se cambia il DDL l'incarico precedente è dunque secondo te ancora vigente anche nei confronti del nuovo DDL (se ho capito bene la tua lettura del caso).
Quanto al forum di avvocati: probabilmente un avvocato che non mastica l'81 ha più difficoltà di te a comprenderne i vincoli e i dettami.
E' pregevole la tua partecipazione, di cui ti ringrazio.
TCam

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claudiog

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  • Re: cambia DDL............
  • (29/05/2014 00:41)

Questo è uno dei tanti bugs legali con i quali ci confrontiamo. Spesso, anche questa mattina a dire il vero, ho visto ispettori (di varia provenienza) imporre (e/o sanzionare) la ri-nomina del MC in caso di cambio del DL.

Donatella Corti

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  • Re: cambia DDL............
  • (29/05/2014 00:54)

Si, in effetti anche nella mia esperienza ,quando cambia il ddl e/o legale rappresentante in una società con delega alla sicurezza, la nomina viene rifatta .

Donatella Corti

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maurizioturbati

maurizioturbati
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  • Re: cambia DDL............
  • (29/05/2014 06:38)

Anche a me è stata fatta una nuova nomina allorquando in una Spa è cambiato il Ddl.

spindo

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  • Re: cambia DDL............
  • (30/05/2014 18:11)

A mio parere è necessario redigere una nuova nomina.
Il Datore di lavoro ha infatti una responsabilità anche di controllo nei confronti delle azioni del medico competente e le eventuali inadempienze a ciò, sono reati penali. Come tutti i reati penali questi sono personali e pertanto non è possibile trasferire una responsabilità penale da un soggetto ad un altro senza una specifica assunzione di tale responsabilità che avviene appunto con la sottoscrizione della nomina.
Quello che eventualmente non necessita di rinnovo è il contratto che a mio parere è cosa ben diversa dalla nomina. In esso infatti si specificano prevalentemente gli accordi organizzativi ed economici. Gli obblighi delle due parti devono essere riportati nella nomina. Spesso nomina e contratto sono nello stesso documento, In tal caso ritengo debba essere rinnovato con la sottoscrizione del nuovo DDL con delega alla sicurezza.

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: cambia DDL............
  • (31/05/2014 14:48)

Dico la mia, facendomi forte dello stare lavorando più con avvocati che con aziende (meno male per me che la causidicità in questo paese è inversamente proporzionale allo sviluppo economico "normale").
La nomina è, come già detto, sottoscritta dal Legale Rappresentante (quindi, dalla persona fisica che è responsabile penalmente ex coso 81)ma giustappunto nella qualità di Legale Rappresentante come si suol dire "p.t.", cioè pro tempore. Una volta che quella persona fisica cessa di essere rappresentante legale, la validità della nomina decade, mentre continua ad avere vigenza l'eventuale contratto economico stipulato tra l'azienda (stavolta intesa come persona guridica) e il MC.
Dal che si evince che la nomina deva essere "novellata", sempre per dirla in legalese stretto, il che può avvenire in due modi diversi: il nuovo Legale Rappresentante redige un Atto Unilaterale di recepimento ed integrale condivisione dell'atto di nomina eseguto dal suo predecessore nel medesimo ruolo e la comunica in via del tutto formale al MC che ne deve accusare rcevuta ed accoglimento, oppure esegue una nuova designazione del professionista sottoscritta di proprio pugno e che dovrà essere accettata dal MC con le modalità in essa previte (controfirma datata per accettazione, balletto corale in tutina rosa di chiffon ad ingresso fabbrica, lauto ricevimento in favore del CdA etc. etc. etc.).

Non è un "bug", come ipotizza claudio (ciao, bel ragazzo!) ma solo uno degli infiniti aspetti di interoperabilità esistenti tra aspetti di rilevanza civilistica e di rilevanza penalistica nella professione di MC, che sono senza dubbio molto più sfaccettati che per qualunque altro professionista sanitario.
Da tempo mi sono fatta la convinzione che tante incongrue interpretazioni /applicazioni pratiche del coso 81 che vediamo da parte di taluni OdV derivino proprio dalla scarsità di opportuna (dovuta) conoscenza dei principi elementari di diritto positivo.
Ed è esattamente quello che mi farà sempre dire che comunque ed in ogni caso in tutte le facoltà occorra fare sostenere come propedeutivi esami di diritto costituzionale (tutto), nonchè civile e penale almeno in relazione agli sbocchi professionali della facoltà prescelta, e almeno le parti di coso 81 inerenti le professioni in parola.
Un laureato, si presume e ci si augura, è classe dirigente di un paese, e non è ammissibile che si sia classe dirigente senza conoscere innanzi tutto i propri doveri sia personali che sociali. Ciò che si rischia nel caso contrario mi pare sia sotto gli occhi di tutti.

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

carlpam

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  • Re: cambia DDL............
  • (31/05/2014 23:00)

Commento questa nota di Nofer ( che leggo sempre con piacere ed attenzione) a proposito del cambio di DdL, perché mi consente qualche considerazione.
Nofer chiarisce gli aspetti giuridici ( DdL/ legale rappresentante p.t ) rilevando poi l'impatto che le nozioni di diritto hanno sulla professionalità del MC (ma aggiungerei di molte discipline dell'ambito della prevenzione della salute pubblica aggiungendo infine :

“Da tempo mi sono fatta la convinzione che tante incongrue interpretazioni /applicazioni pratiche del coso 81 che vediamo da parte di taluni OdV derivino proprio dalla scarsità di opportuna (dovuta) conoscenza dei principi elementari di diritto positivo.
Ed è esattamente quello che mi farà sempre dire che comunque ed in ogni caso in tutte le facoltà occorra fare sostenere come propedeutici esami di diritto costituzionale (tutto), nonché civile e penale almeno in relazione agli sbocchi professionali della facoltà prescelta, e almeno le parti di coso 81 inerenti le professioni in parola.
Un laureato, si presume e ci si augura, è classe dirigente di un paese, e non è ammissibile che si sia classe dirigente senza conoscere innanzi tutto i propri doveri sia personali che sociali. Ciò che si rischia nel caso contrario mi pare sia sotto gli occhi di tutti.

Giorgio Ferigo nel suo “ il certificato come sevizia “(FORUM ed. UD 2001) affermava che “ Le leggi nazionali sono state 'perfezionate' dalle leggi regionali: le leggi regionali da: regolamenti locali; i regolamenti dalle circolari esplicative le circolari dalle sentenze della giurisprudenza. L'intrico è indistricabile, tropicale, senza fine.
Così è accaduto che l'Ufficiale sanitario prima, il medico del Settore Igiene poi, e il medico del Dipartimento di Prevenzione infine, si siano ridotti a mozzi o travet indaffaratissimi in affannosa navigazione nell'arcipelago legale: per loro tramite, lo Stato ficca il suo adunco nasone in ogni minimo atto quotidiano della vita dei suoi cittadini.
Il Dipartimento di Prevenzione, che dovrebbe fare prevenzione, svolge in realtà esclusivamente attività burocratica: certificatoria, autorizzativa. repressiva, analitica (a fini certificatori e repressivi]; non nasce come individuazione e risposta ai problemi, bensì come applicazione di e verifica dell'ottemperanza a leggi.
I libri più in uso nel DIP non sono libri tecnici ma le raccolte della Gazzetta Ufficiale; le domande più in uso nei DIP non sono quesiti scientifici, bensì quesiti legali.
E la famosa igiene di carta - che non s'identifica ma molto si approssima alla carta igienica...”
Ed anche in questo forum ci poniamo questi quesiti legali (nella specialità di Igiene ci sono esami di diritto civile ed amministrativo: la complessità del “coso81” non è una buona scusa: ma ancor di più non deve mancare nei medici dei DIP /tanto più se UPG e in taluni “emergenti” dottori in scienze della prevenzione (laurea breve) la cui superficialità è pari alla supponenza
E' APPENA IL CASO DI RICORDARE CHE I DIP dovrebbero occuparsi di SANITA' e non di POLIZIA (quand'anche) SANITARIA …... per la contraddizion che nol consente ….

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